Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per lo studente
Nota 20 dicembre 2005 Prot. n. 7657/A0
Oggetto: Genitori separati non conviventi - Richiesta
documentazione carriera scolastica dei figli A seguito del
parere di merito del Ministero della Giustizia, relativo alla
possibilità per il genitore non affidatario, in situazione di
separazione e/o divorzio, di potere esercitare il diritto di seguire il
figlio nel percorso scolastico, si invitano le SS. LL. a tener conto di
quanto segue.
La potestà attribuita ad entrambi i genitori deve essere esercitata di
comune accordo (art. 316 c.c.) o quantomeno concordata nelle linee
generali di indirizzo, sulla base delle quali ciascun genitore potrà e
dovrà operare anche separatamente Anche quando l'esercizio della potestà
è attribuito ad uno solo dei genitori, in genere il genitore affidatario,
le decisioni di maggiore interesse sono adottate da entrambi i coniugi
(art. 155 c.c.).
Il coniuge, cui i figli non siano affidati, ha il diritto e il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Si può, altresì, affermare che la funzione educativa - di cui peraltro
la potestà è mero strumento - deve svolgersi tenendo conto in via
primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio,
inteso come soggetto di diritti nella sua centralità, anziché delle
aspettative e degli interessi personali dei genitori.
E' proprio su tali comportamenti, quando si configurino gravi forme di
carenza di assistenza e cura ovvero abuso, che il genitore, affidatario
o non affidatario, potrà incorrere nella decadenza della potestà
genitoriale su provvedimento del giudice ai sensi degli artt. 330 e ss.
c.c.
Solo in tal caso, a tutela del figlio nei confronti del quale è stata
posta in essere la condotta pregiudizievole, il genitore decaduto dalla
potestà sarà conseguentemente decaduto da qualunque diritto dovere nei
confronti dell'educazione dei figli.
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler favorire l'esercizio del
diritto dovere del genitore separato o divorziato non affidatario,
(articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull'istruzione ed educazione dei
figli e conseguentemente di accedere alla documentazione scolastica
degli stessi.
Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di conoscere
eventuali situazioni di disagio che possano essere di impedimento, anche
parziale, del diritto di conoscenza di cui alla presente nota.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Moioli
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