Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale della Scuola
Uff. IV Nota 20 dicembre 2007
Prot. n. AOODGPER 24109 Oggetto: Congedi parentali –
art. 32 e 47 D.L.vo 151/2001 Il Ministero dell’economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF, ha
fornito in data 25.10.2007 il proprio parere in merito alle disposizioni
di cui agli artt. 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001,
riguardanti il limite temporale dell’astensione dal lavoro di entrambi i
coniugi nell’arco dei primo otto anni di vita del bambino.
Ciò è avvenuto a seguito di risposte in merito al fatto che alcune
sezioni provinciali della Ragioneria Generale dello Stato avrebbero
sollevato rilievi sull’operato delle istituzioni scolastiche, imponendo
alle stesse la limitazione dell’applicazione del trattamento economico
più vantaggioso ai soli primi tre anni di vita del bambino, con una
interpretazione restrittiva delle norme contrattuali che, secondo gli
stessi era arbitrariamente riferita all’art. 34 del D.L.vo innanzi
citato.
In proposito, si ritiene opportuno far notare che l’art. 47, commi 1 e
2, è richiamato dall’art, 12, comma 5 del CCNL 24.7.2003, e che l’art.
32 stesso D. Lvo, è integralmente richiamato al comma 7 dell’art. 12
CCNL innanzi citato, per cui questo Ministero fa proprie le deduzioni
del MEF nel momento in cui si fa presente che le osservazioni delle
Ragionerie Provinciali dello Stato trovano il loro fondamento nelle
disposizioni di cui agli artt. 32, 33 e 34 del D.L.vo in parola ,
riguardante il limite temporale dell’astensione dal lavoro per entrambi
i coniugi nei primi otto anni di vita del bambino per un massimo di
dieci mesi (art.32), il prolungamento di detto limite per i casi
specificatamente indicati nell’art. 33, il relativo trattamento
economico e normativo (art. 34) nonché nell’orientamento dell’’ARAN che,
in materia di congedi parentali ha espresso il proprio parere con nota
del 23 gennaio 2003.
Tanto premesso si comunica pertanto che in applicazione delle suindicate
norme il trattamento economico intero deve corrispondersi, in via
generale , per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del
compimento del terzo anno di vita del bambino; se, invece è fruito dopo
il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in
presenza dei requisiti previsti dall’art. 33, ritenendo pertanto che,
come sottolineato dal MEF, il comportamento assunto dalle Ragionerie
provinciali è, allo stato, conforme al quadro normativo che regola la
materia.
Le SS.LL. sono pregate di diffondere la presente nota agli Uffici
scolastici provinciali ed alle Istituzione scolastiche di competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Fiori
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