Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 1
Nota 20 febbraio 2006 Prot. 95
Oggetto: Federazione GILDA-UNAMS. Partecipazione alla
contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica (seguito
della nota n. 786 del 20 dicembre 2005). Chiarimenti dell'ARAN
Si trascrive, di seguito, la nota 7 febbraio 2006, n. 1315, con cui l'ARAN,
sulla base di precisa richiesta formulata dalla CISL Scuola e della
conseguente necessità di specifici chiarimenti rappresentati dalla
scrivente Amministrazione, è nuovamente intervenuta sulla problematica
richiamata in oggetto.
"Con le note in oggetto è stato posto il problema se una organizzazione
sindacale, che non sia firmataria del CCNL relativo al quadriennio
normativo e primo biennio economico ma solo del secondo biennio
economico, possa essere ammessa alla contrattazione integrativa.
A tale proposito questa Agenzia provvede ogni due anni ad accertare le
organizzazioni sindacali rappresentative da ammettere, ai sensi di
legge, ai tavoli negoziali rispettivamente del quadriennio
normativo-primo biennio economico e del secondo biennio economico. Da
consolidata giurisprudenza i CCNL biennali sono tra loro autonomi e
ciascuno di essi individua i soggetti da ammettere alla contrattazione
integrativa, qualora firmatari del CCNL.
Ne deriva, pertanto, l'impossibilità di escludere una organizzazione
firmataria del contratto nazionale dalla contrattazione nel luogo di
lavoro per l'applicazione del CCNL biennale sottoscritto. Se così fosse
l'ammissione alle trattative sarebbe cristallizzata alla verifica delle
organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per il quadriennio
normativo.
Occorre ora stabilire quale sia il contratto integrativo cui il
sindacato firmatario del solo secondo biennio economico abbia titolo a
partecipare.
Tutti i CCNL attribuiscono alla contrattazione integrativa la
definizione di numerose materie, alcune di carattere economico e altre
di carattere normativo, per le quali è prevista la stipulazione di un
accordo di parte normativa quadriennale e di parte economica biennale,
alla stessa stregua del contratto nazionale.
E' evidente, da quanto premesso, che l'organizzazione sindacale
subentrante nel secondo biennio non ha titolo a partecipare alla
negoziazione dell'integrativo quadriennale e primo biennio economico in
quanto non firmataria. Ciò infatti presuppone la sottoscrizione del
relativo CCNL, sempre possibile, dal momento che l'organizzazione di cui
trattasi ha partecipato alle trattative. In mancanza di tale
sottoscrizione, l'organizzazione potrà partecipare solo alle trattative
che si riferiscono al secondo biennio, quello che si stipula per
l'allocazione delle risorse derivanti dal relativo CCNL, senza tuttavia
la possibilità di discutere i criteri e le modalità di distribuzione
delle medesime definite dal contratto integrativo quadriennale al quale
non poteva partecipare.
Perché ciò possa avvenire, non occorre solo sottoscrivere il CCNL per il
quadriennio normativo 2002-2005, ma anche, per adesione, il contratto
integrativo quadriennale al quale evidentemente non può aver
partecipato.
Firmato Il Presidente: Avv. Guido Fantoni"
Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza delle SS.LL..
Il Direttore Generale
Cosentino
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