Ministero della Pubblica Istruzione
Nota 21 giugno 2007 Prot. n.235
Oggetto: Presentazione richieste di contributi finanziari
per progetti sperimentali di offerta formativa per bambini dai 2 ai 3
anni. Scadenza 10 luglio 2007 La legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007) al comma 630 dell'art. 1 prevede che
possano essere avviate dall'a.s. 2007/08 iniziative sperimentali per
l'ampliamento dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 2 ai 3 anni
di età, rimandando ad un accordo in sede di Conferenza unificata
Stato-Regioni-Autonomie locali la concreta definizione delle modalità
per la loro realizzazione.
A seguito dell'Accordo intervenuto nella Conferenza Unificata del 14
giugno 2007 vengono ora esplicitati i criteri e le modalità per l'avvio
della sperimentazione a partire dal prossimo anno scolastico 2007/08,
qualora ne sussistano le condizioni.
Le caratteristiche fondamentali dei progetti, desumibili dal citato
Accordo, reperibile sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione
all'indirizzo
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/accordo_infanzia_140607.pdf,
sono:
- le iniziative si rivolgono a bambini di età compresa tra i 24 ed
i 36 mesi e si qualificano come servizi socio-educativi integrativi
dell'offerta di asili nido e di scuole dell'infanzia, che restano le
tipologie di base previste dall'ordinamento giuridico;
- i progetti possono essere realizzati da soggetti gestori
pubblici e privati, legittimati alla gestione dei servizi educativi
0-6 anni (Amministrazioni comunali, scuole dell'infanzia paritarie,
soggetti gestori di nidi convenzionati con amministrazioni comunali,
istituzioni scolastiche statali), nel rispetto della normativa
regionale e nazionale di riferimento;
- le iniziative si ispirano a criteri di qualità pedagogica,
rispettosi dell'età dei bambini, sulla base di indicatori e standard
di funzionamento definiti dalle leggi regionali o, in mancanza,
contenuti nell'accordo; questi ultimi riguardano, in particolare, la
presenza di strutture adeguate, il contenimento del numero dei
bambini (da 15 a 20 per sezione), un rapporto numerico
insegnanti-bambini non superiore ad 1:10, la flessibilità degli
orari, la qualificazione del personale docente ed ausiliario, il
supporto psicopedagogico;
- in realtà particolari (es. piccoli comuni), laddove non è
possibile strutturare una iniziativa con le sopraccitate
caratteristiche, è possibile proporre soluzioni più flessibili, che
dovranno essere descritte in modo puntuale nei progetti proposti;
- il Comune è il soggetto "regolatore" dell'offerta
socio-educativa per bambini al di sotto dei tre anni, sulla base
della normativa regionale. Restano impregiudicate le eventuali norme
vigenti relative all'autorizzazione al funzionamento dei servizi
socio-educativi integrativi 0-3 anni e le modalità di vigilanza.
L'intervento dello Stato non è di tipo autorizzativo, ma è volto a
riconoscere un contributo finanziario ai soggetti gestori, di 25.000
euro per ogni sezione attivata o di 30.000 euro in caso di orario
superiore a 6 ore di funzionamento;
- le famiglie contribuiscono con una retta ai costi per il
funzionamento della nuova offerta educativa;
- i finanziamenti statali straordinari, per l'esercizio
finanziario 2007, ammontano a 29.783.656 euro.
Presentazione dei progetti e delle richieste di contributo
Entro il termine del 10 luglio 2007, i soggetti gestori che
intendono accedere ai finanziamenti previsti per i nuovi servizi
inoltrano apposita istanza, all'Ufficio Scolastico Regionale
competente e una copia della stessa al Comune competente per
territorio, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Provinciale del
territorio in cui si intende realizzare l'iniziativa.
Condizione essenziale per l'accoglimento della domanda è la
fattibilità del progetto presentato fin dai primi mesi dell'anno
scolastico 2007/2008. Il soggetto gestore deve, quindi, dimostrare
di avere le condizioni logistiche di accoglienza, di personale,
d'erogazione di servizi di supporto e un numero di bambini, che
hanno i requisiti dell'età di accesso e non hanno trovato risposta
in altri servizi, sufficiente per dare avvio al progetto.
Possono accedere al progetto sperimentale bambini che, in
corrispondenza dell'anno scolastico 2007/2008 (1 settembre 2007 - 31
agosto 2008), abbiano un'età compresa tra i 24 e i 36 mesi, fatta
salva diversa regolamentazione regionale e comunale sull'età di
ingresso.
I soggetti gestori devono inoltre indicare:
- la natura giuridica del soggetto proponente e la sua
titolarità a gestire servizi educativi per la fascia 0-6 anni,
nonché gli estremi identificativi del rappresentante legale;
- la sede del servizio e la disponibilità di spazi -interni ed
esterni- adeguati ed idonei (sotto il profilo funzionale, della
sicurezza e igienico-sanitario) anche per l'eventuale erogazione
dei pasti se prevista;
- il numero dei bambini che si intende accogliere ed il quadro
del personale insegnante ed ausiliario;
- un sintetico progetto educativo-didattico che metta in
evidenza le motivazioni pedagogiche dell'iniziativa, gli aspetti
organizzativi e le forme di raccordo verso il nido e la scuola
dell'infanzia;
- la dichiarazione di assenso del Comune di competenza,
qualora siano richiesti interventi aggiuntivi rispetto a quelli
statali;
- la dichiarazione di conformità dell'iniziativa sperimentale
ai criteri funzionali ed amministrativi previsti dalla
legislazione regionale e/o dai regolamenti comunali in materia
di servizi educativi integrativi per bambini al di sotto dei tre
anni (autorizzazione al funzionamento dei servizi).
Nel caso in cui al Comune non venga richiesto il parere
vincolante di cui sopra, copia della domanda presentata
all'Ufficio Scolastico Regionale deve essere inviata per
conoscenza al Comune nel cui territorio l'iniziativa viene
proposta.
L'Ufficio Scolastico Regionale, in accordo con la Regione ed una
rappresentanza regionale dell'ANCI, accerta la correttezza e la
congruità della domanda presentata, tenuto conto che requisito
essenziale è la condizione di fattibilità dell'iniziativa come
sopra precisato. Contestualmente definisce un ordine di priorità
dei progetti pervenuti, facendo riferimento alla domanda
espressa, a quella inevasa e alle caratteristiche e alla
consistenza della rete dei servizi 0-6 anni presente sul
territorio. Inoltra al Gruppo nazionale, di cui all'accordo
quadro, entro il 25 luglio 2007 l'elenco ordinato delle domande
presentate o, in difetto, tutta la documentazione pervenuta
dagli Uffici Scolastici provinciali. Il Gruppo nazionale esamina
le istanze pervenute dalle singole regioni ed assegna le risorse
finanziarie disponibili. In caso di eccedenza di richieste
stabilisce un ordine di priorità anche sulla base di criteri di
perequazione territoriale. Dette operazioni avverranno entro il
5 agosto 2007. A seguito di tali determinazioni il Ministero
della Pubblica Istruzione provvede immediatamente ad informare i
soggetti gestori dell'accoglimento o del mancato accoglimento
della domanda.
I termini indicati devono intendersi come ordinatori e comunque
finalizzati a consentire l'inizio tempestivo delle iniziative
educative sperimentali, fin dal prossimo anno scolastico.
I soggetti gestori, i cui progetti abbiano ottenuto
finanziamento statale, qualora previsto dalle norme regionali
e/o dai regolamenti comunali vigenti in materia, sono tenuti a
richiedere al Comune competente l'autorizzazione al
funzionamento, considerata la competenza esclusiva dei Comuni in
materia di servizi per la prima infanzia.
Ai fini di rendere più agevole e leggibile l'istanza di
finanziamento, si allega un fac-simile della stessa, a titolo
puramente indicativo.
Il Vice Ministro
Prof.ssa Mariangela Bastico
Allegato
Accordo Quadro
Sezioni Primavera
Sezioni
primavera anno scol. 2007-08
A seguito delle numerose richieste pervenute, in accordo con
le Regioni e con i Comuni, le date previste dall'Accordo sono
state prorogate nei seguenti termini, come indicato nella
presente nota 235 del 21.6.07:
- presentazione delle domande agli USP: 10 luglio anziché 30
giugno 2007; - predisposizione degli elenchi delle domande in sede regionale:
25 luglio anziché 20 luglio 2007; - assegnazione dei contributi da parte del Gruppo nazionale: 5
agosto anziché 31 luglio 2007.
Per ogni informazione relativa all'attivazione del nuovo
servizio educativo è possibile fare riferimento ai seguenti
uffici del Ministero della Pubblica Istruzione:
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici Gruppo tecnico di coordinamento dell'Ufficio II - Dirigente dr.
Antonio Lo Bello Recapiti: E-mail:
sezioniprimavera@istruzione.it
-dott. Sergio Govi - Tel. 06.5849 3250 -dott.ssa Maria Rosa Silvestro - Tel. 06.5849 2235 -dott. Antonio Lo Bello - Tel. 06.5849 2295 -dott.ssa Maria Grazia Buscema - Tel. 06.5849 3208 -dott. Francesco Magariello - Tel. 06.5849 3184
Sezioni primavera
F.A.Q.
1) Le scuole dell’infanzia private, autorizzate, non
paritarie, possono concorrere all’attuazione del progetto delle
sezioni primavera e al suo finanziamento?
In base all’Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 14 giugno
scorso, possono concorrere ai progetti di offerta educativa
integrata e sperimentale per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età
(sezioni primavera-ponte) solamente le scuole statali, comunali o
paritarie.
I progetti accolti e autorizzati sono ammessi a contributo statale.
Le scuole dell’infanzia non statali non possono concorrere a tali
finanziamenti. Tuttavia tali scuole non paritarie, secondo i
requisiti di base previsti dall’Accordo per l’organizzazione
qualificata del servizio e nel rispetto dei Regolamenti comunali o
regionali in materia di servizi per la prima infanzia, possono in
proprio organizzare il servizio, fatta salva comunque la preventiva
autorizzazione del Comune competente.
2) Le scuole che presentano il progetto per una sezione
primavera secondo i requisiti richiesti hanno comunque diritto al
contributo?
In considerazione del fatto che il fondo statale per l’attivazione
sperimentale del servizio ammonta complessivamente a 29.783.656 euro
per l' esercizio finanziario 2007, saranno ammessi al contributo
statale i progetti che rispondono ai requisiti richiesti, nel limite
massimo dello stanziamento previsto.
In caso di eccedenza di richieste il Gruppo nazionale assume le
indizioni di priorità pervenute dal livello regionale, stabilisce
quindi un ordine di priorità, anche sulla base di criteri di
perequazione territoriale.
Si può stimare che il numero di progetti che sarà possibile
finanziare sarà compreso tra i 1.000 e i 1.200. 3) Se il numero
dei bambini iscritti è inferiore al limite previsto di 15-20 si ha
diritto ugualmente al contributo statale?
La nota n. 235 del 21 giugno scorso prevede che “in realtà
particolari (es. piccoli comuni), laddove non è possibile
strutturare una iniziativa con le sopraccitate caratteristiche, è
possibile proporre soluzioni più flessibili, che dovranno essere
descritte in modo puntuale nei progetti proposti”.
È possibile, dunque, costituire il servizio anche con un piccolo
gruppo di iscritti.
In tal caso sarà possibile ricevere un contributo in proporzione
alla misura massima prevista di 25-30 mila euro per una sezione
regolare, secondo le determinazioni decise dal Gruppo nazionale che
ha la competenza definitiva per l’assegnazione dei contributi.
4) Una scuola statale dell’infanzia che attiva una sezione
“primavera” sperimentale come fa a richiedere il personale docente o
educativo necessario?
Per le sezioni “primavera” costituite presso una scuola statale
dell’infanzia non è prevista alcuna assegnazione di posti per
docenti o altro personale.
La scuola dovrà richiedere il contributo statale entro il 10 luglio
nei termini e nei modi previsti dall’Accordo e dalla nota n. 235 del
21 giugno 2007 in linea sul sito del MPI.
In base al contributo erogato, alla contribuzione delle famiglie per
il servizio e ad altri eventuali proventi, l’istituzione scolastica
costituisce un apposito fondo destinato al funzionamento della
sezione sperimentale. Il fondo servirà alla assunzione di personale
docente/educativo secondo contratto di lavoro a progetto o altra
forma contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti. 5) Dato
il poco tempo a disposizione, come è possibile ottenere
l’autorizzazione del Comune prima del 10 luglio?
L’assenso preventivo del Comune è richiesto qualora siano richiesti
interventi aggiuntivi rispetto a quelli statali. Nel caso in cui al
Comune non venga richiesto il parere vincolante di cui sopra, copia
della domanda presentata all' Ufficio Scolastico Regionale deve
essere inviata per conoscenza al Comune nel cui territorio l'
iniziativa viene proposta.
A finanziamento statale ottenuto, i soggetti gestori, qualora
previsto dalle norme regionali e/o dai regolamenti comunali vigenti
in materia, sono tenuti a richiedere al Comune competente l'
autorizzazione al funzionamento, considerata la competenza esclusiva
dei Comuni in materia di servizi per la prima infanzia.
6) Quale è l’età dei bambini da inserire nella sezione
primavera?
È opportuno distinguere, senza eccessiva rigidità, tra utenza
della scuola dell’infanzia e sezioni primavera. Le sezioni di scuola
dell’infanzia funzionanti dal settembre prossimo accolgono in via
ordinaria bambini che compiranno tre anni di età entro il 31
dicembre. In via eccezionale, subordinatamente al totale
accoglimento di questi bambini, possono anche essere accolti bambini
che compiono tre
anni entro il 28 febbraio 2008.
Nelle nuove sezioni primavera dal prossimo settembre in via
ordinaria verranno accolti, pertanto, bambini che compiono tre anni
di età dopo quelle date e comunque entro il 31 agosto 2008.
Potranno anche essere accolti bambini che compiono tre anni a
gennaio o febbraio 2008, se non accolti nelle normali sezioni della
scuola dell’infanzia. 7) Nella nostra scuola paritaria
funziona da due anni una sezione primavera del tipo previsto
dall’Accordo. Possiamo richiedere il contributo per questa sezione
oppure il contributo è previsto solamente per una nuova sezione?
Il contributo è finalizzato all’espansione dei servizi per
l’infanzia. Non può essere erogato, quindi, per sezioni primavera
già funzionanti, ma solamente per quelle di nuova costituzione.
Tale condizione tassativa deve essere chiaramente esplicitata
all’interno della domanda di contributo e del progetto sintetico da
allegare alla stessa entro il prossimo 10 luglio 2007.
8) In linea di massima, quali devono essere le
caratteristiche del nuovo servizio educativo delle sezioni
primavera? Quali i requisiti per attivarlo?
L’Accordo sancito il 14 giugno 2007 in Conferenza unificata indica a
grandi linee finalità e caratteristiche del nuovo servizio. Inoltre,
individua alcuni parametri organizzativi e gestionali che valgono se
a livello regionale non esiste già una apposita normativa in materia
(per questo è opportuno che chi è interessato ad attivare il nuovo
servizio compia una ricognizione preliminare sulla normativa esiste
in materia sul territorio).
Essi si riferiscono all’età dei bambini (cfr. FAQ n. 6), alla
richiesta di un numero congruo di interessati (da 15 a 20 unità),
alla disponibilità di locali (sia sotto il profilo funzionale, della
sicurezza, dell’igiene), all’orario di funzionamento, alla messa a
disposizione di personale qualificato (innanzitutto
docente/educativo, con titolo di studio).
Alla richiesta, da inoltrare all’Ufficio scolastico provinciale
entro il 10 luglio, va allegato anche un progetto pedagogico
didattico che metta in evidenza le caratteristiche fondamentali
dell’iniziativa.
Altri aspetti che completano la descrizione possono riferirsi alla
presenza di diverse professionalità, al ruolo del personale
ausiliario/assistente, alle modalità di erogazione del servizio
mensa, ai rapporti con i genitori e con gli Enti locali.
9) Cosa deve contenere il progetto pedagogico-didattico da
allegare alla richiesta di finanziamento?
Trattandosi di un progetto sperimentale, occorre mettere in evidenza
gli elementi di qualità e di innovazione, che si riferiscono in
particolare alla presenza di bambini di una particolare fascia di
età, dai 2 ai 3 anni. Bambini così piccoli richiedono una
particolare “curvatura” del progetto, come, ad esempio:
- cultura dell’accoglienza (strategie per l’inserimento graduale,
rapporto con i genitori, ecc.),
- clima relazionale e affettivo (stabilità delle figure di
riferimento, ecc.),
- attenzione ai bisogni primari dei bambini (alimentazione, pulizia,
riposo, sicurezza),
- rapporto tra cura educativa e apprendimento,
- organizzazione degli spazi e dei momenti della giornata,
- forme di collegamento con esperienze precedenti e successive (nidi
e scuole dell’infanzia).
Ne progetto può essere opportuno indicare anche le caratteristiche
funzionali e pedagogiche degli spazi, degli arredi e delle
maxistrutture gioco. È quanto mai opportuno che, oltre allo
spazio-sezione, vi siano altri spazi dedicati (alimentazione, sonno,
gioco, ecc.).
Utile anche una possibile esemplificazione delle situazioni di una
giornata-tipo del bambino.
Elemento preferenziale è senza dubbio la presenza di spazi esterni a
giardino e prato.
10) L’erogazione del contributo statale implica anche
l’autorizzazione al funzionamento del nuovo servizio educativo?
Lo Stato (e per esso il Ministero della pubblica istruzione) in base
alla legge finanziaria 2007 si limita ad erogare un contributo
finanziario (pari a 25-30 mila euro) per incentivare l’attivazione
di nuove sezioni primavera. A tal fine, a livello regionale, viene
effettuata una valutazione di congruità del progetto presentato,
sulla base dei requisiti indicati nell’Accordo del 14 giugno 2007 e
nella nota n. 235 del 21 giugno 2007.
Questa valutazione non “assorbe” l’eventuale procedura per
l’autorizzazione al funzionamento del servizio, che dovrà essere
richiesta al Comune di competenza sulla base della normativa
regionale in materia di servizi per la prima infanzia.
11) Il parere del Comune per l’attivazione del nuovo
servizio è obbligatorio?
Va premesso, innanzitutto, che il Comune, nell’ambito dei servizi
0-3 anni, svolge una funzione di soggetto “regolatore”, perché ha
competenza prioritaria in materia di servizi per la prima infanzia.
È obbligatorio richiedere il parere preventivo al Comune, se si
richiedono contributi di risorse finanziarie o strumentali
aggiuntivi a quelli dello Stato, particolari agevolazioni in servizi
(es. fornitura di pasti) oppure più incisive forme di
collaborazione.
Se non si richiedono contributi aggiuntivi o servizi, è comunque
opportuno intrattenere relazioni con il Comune a cui, in questo
caso, va inoltrata copia della domanda presentata all’Ufficio
scolastico provinciale, sviluppare contatti in vista del rilascio
dell’autorizzazione al funzionamento del progetto (qualora sia
prevista dalle norme regionali).
12) Un Comune che non gestisca asili nido o scuole
dell’infanzia è abilitato ad istituire sezioni primavera?
L’accordo in Conferenza Unificata del 14 giugno 2007 individua nel
Comune uno dei soggetti gestori (punto 2) titolati a promuovere
l’istituzione di sezioni aggregate per bambini dai 2 ai 3 anni, in
quanto, secondo le norme in materia, il Comune può istituire asili
nido (0-3 anni) e scuole dell’infanzia (3-6). Proprio in ragione di
questa condizione di gestore, il Comune può richiedere anche
l’attivazione di una sezione primavera da collocare nella propria
scuola dell’infanzia o nel proprio asilo nido, assicurando in tal
modo una continuità dei servizi.
Ragioni prevalenti di opportunità sconsigliano ed escludono la
costituzione di sezioni primavera a se stanti, senza alcun rapporto
diretto con altro servizio per l’infanzia (asilo nido o scuola).
Si consiglia, in alternativa, di fare riferimento alle istituzioni
educative già operanti nel territorio (scuola statali, scuole
paritarie, nidi convenzionati, ecc.) per agevolare la nascita del
nuovo servizio, avvalendosi di competenze, esperienze e
disponibilità già maturate nel proprio territorio, anche mediante la
stipula di apposite convenzioni.
Nel caso eccezionale di situazioni in cui tale possibilità non sia
praticabile, il Comune può procedere alla costituzione del nuovo
servizio, motivandone le ragioni straordinarie.
13) E' possibile preventivare l’ammontare delle rette di
frequenza che saranno richieste ai genitori?
La determinazione dell’ammontare delle contribuzioni che saranno
richieste agli utenti è di competenza dei singoli soggetti gestori
dell’iniziativa. Viene suggerito nell’accordo quadro del 14 giugno
2007 di contenere la contribuzione in una fascia intermedia tra le
rette correnti per gli asili nido e quelle per la scuola
dell’infanzia. Il contributo terrà conto dei maggiori oneri di
funzionamento che sono previsti, vista la peculiarità del servizio
offerto. È poi prassi che le rette siano differenziate tra singoli
utenti sulla base di indicatori socio-economici di reddito
familiare. In tal senso non è possibile definire a priori
l’ammontare delle rette. È opportuno che si raggiunga una intesa
territoriale per modulare il quadro delle rette richieste per
servizi diversi ma affini.
14) Nel caso di stipula di contratti di prestazione di
lavoro occasionale (o a progetto o di altra tipologia, comunque
prevista dalle norme in materia), è ipotizzabile un costo orario
standard per le prestazioni fornite?
Nel caso di contratti atipici non esiste l’indicazione
amministrativa di un tariffario nazionale, ma l’ammontare del
compenso viene determinata da un accordo tra i contraenti. È
possibile in via puramente esemplificativa fare riferimento a
livelli retribuiti negoziati per prestazioni similari, come quelli
rinvenibili ad esempio nei contratti locali per addetti a servizi
socio-educativi operanti presso società cooperative o onlus o di
servizio sociale.
15) Quali sono gli standard di agibilità e di funzionalità
dei locali che ospitano una "sezione primavera"?
L’utilizzo di locali idonei sotto il profilo funzionale e della
sicurezza è uno dei criteri-guida per l’attivazione del nuovo
servizio. Occorre fare riferimento alle leggi regionali vigenti in
materia di servizi educativi integrativi dei nidi (in genere
tradotti in regolamenti o delibere comunali) o, in mancanza, alla
legislazione che presiede l’autorizzazione al funzionamento degli
asili nido.
In sede di autorizzazione successiva all’assegnazione del contributo
statale per il nuovo servizio delle sezioni primavera, il Comune
valuterà la conformità ai parametri richiesti, adattandoli con
flessibilità a quelli richiesti per gli asili-nido. 16)
Nella costituenda sezione primavera possiamo utilizzare le
insegnanti della scuola statale dell'infanzia con prestazione di
orario completo o aggiuntivo oppure in altra forma?
No. La sezione primavera deve avere proprio personale
docente/educativo assunto con contratto di tipo privatistico e non
può impiegare docenti di ruolo della attigua scuola statale
dell'infanzia (a meno che non residuino docenti in esubero o
eccezionalmente a disposizione). La nuova sezione, costituita come
ampliamento dell'offerta formativa, in questa fase di prima
applicazione non può infatti ancora avvalersi di organico di
personale e disporre, quindi, di propri insegnanti/educatori.
Tuttavia è auspicabile vi sia da parte delle insegnanti della scuola
dell'infanzia un rapporto funzionale di collaborazione e di
condivisione di attività e di servizi.
17) Sono un dirigente di una istituzione scolastica statale.
Non potendo convocare gli organi collegiali della scuola per
approvare il nuovo servizio di sezione primavera, devo rinunciare al
progetto e alla richiesta di contributo?
Il particolare periodo feriale potrebbe non consentire di convocare
gli organi. In tal caso la decisione può essere assunta
legittimamente dal dirigente con motivazione d'urgenza e il progetto
potrà essere valutato normalmente per l'eventuale assegnazione di
contributo, pur sotto riserva di formale definizione. In vista
dell'apertura dell'anno scolastico e prima di attivare concretamente
il nuovo servizio, saranno convocati gli organi collegiali per la
possibile ratifica del progetto. Trattandosi di ampliamente
dell'offerta formativa, la delibera per il nuovo servizio rientra
ovviamente nelle competenze del consiglio di circolo/istituto. Potrà
altresì essere sentito il collegio dei docenti, sezione scuola
dell'infanzia, per l'eventuale delibera con cui potranno essere
definite le modalità operative e di coordinamento didattico con il
nuovo servizio. Dell'avvenuta ratifica del progetto la scuola dovrà
dare informazione al Comune, a cui, peraltro, deve richiedere
l'autorizzazione al funzionamento del nuovo servizio.
18) Prevediamo che nella nuova sezione primavera si
iscriverà un bambino portatore di handicap. Lo possiamo accogliere?
Lo dovete accogliere con precedenza su ogni altro bambino, come
previsto dall'articolo 12 della legge 104/1992. Tale presenza deve
essere opportunamente segnalata all'interno del progetto e della
stessa richiesta di contributo (con rispetto della privacy,
trattandosi di dati sensibili). Per altra via la scuola che
accoglie, d'intesa con la famiglia, provvederà a segnalare con
urgenza tale presenza del bambino disabile al Comune per
l'attivazione dei servizi di assistenza di base.
19) Il servizio prestato nella sezione primavera può essere
valutato ai fini delle supplenze dei docenti della scuola
dell'infanzia?
Nella Tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale n. 53 del 21
giugno per le supplenze di III Fascia di istituto, alla lettera D)
Titoli di servizio, punto 3 - Altre attività di insegnamento, è
prevista la valutazione di servizi particolari, all'interno dei
quali può rientrare quello delle sezioni primavera, con previsione
di valutazione utile per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:
punti 0,50 (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno
scolastico)...".
20. La nostra scuola comunale è stata ammessa al
contributo. Come Comune dovremmo autorizzare il funzionamento della
nuova sezione primavera, secondo il modello predisposto dal
Ministero. Ha senso che noi autorizziamo noi stessi?
Il modello di autorizzazione è stato predisposto in una unica
versione per evitare complicazioni. Va utilizzato anche in casi come
questi, intendendo il senso della "autorizzazione" come
autocertificazione/comunicazione, perché, come si può constatare dal
testo del modello predisposto, vengono richiesti dati necessari per
l'esatta conoscenza della nuova sezione (iscritti, personale, orari,
ecc.) al fine anche di disporre degli elementi utili per
l'erogazione del contributo.
21. Il nostro Comune sta per autorizzare il funzionamento
di un progetto "primavera" ammesso al contributo statale.
Il contributo che verrà erogato sarà assegnato a noi per poi
passarlo alla istituzione che gestisce il progetto o è prevista
altra soluzione?
Il contributo verrà assegnato direttamente alla istituzione ammessa
(statale, paritaria, comunale o privata convenzionata) che
impiegherà i fondi stanziati per gli impegni di spesa necessari al
funzionamento (personale, attrezzature, ecc.).
L'istituzione educativa o scolastica, destinataria del contributo,
gestirà autonomamente tali risorse con previsione finale di
rendicontazione.
Il contributo verrà erogato all'avvio dell'attività nella quota di
almeno il 40% e, per la restante quota, entro il marzo 2008, previa
verifica dell'effettivo funzionamento.
In base agli accertamenti effettuati in sede di autorizzazione da
parte del Comune verrà confermata o modificata l'entità del
contributo previsto a progetto (25 o 30 mila euro per sezioni di
15-20 bambini funzionanti rispettivamente fino a sei ore o oltre le
sei ore; contributo ridotto in base al numero di iscritti inferiore
a 15 e in rapporto alla durata del servizio).
22. Siamo una cooperativa sociale, Onlus, che opera da
anni nel campo dei servizi per l'infanzia (asili nido) con risultati
apprezzati. Abbiamo presentato domanda di contributo, allegando il
progetto. Nonostante disponiamo di locali adeguati e di esperienza
qualificata, la nostra richiesta è stata respinta in quanto privi di
convenzione con il Comune.
Il Comune ha comunque autorizzato già tre anni in fa la nostra
attività. Perché l'esclusione?
L'autorizzazione al funzionamento del vostro servizio rende
possibile lo svolgimento del servizio, in quanto riconosce che
sussistono i requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti (spazi
idonei e sicuri, attrezzature, ecc.).
La convenzione è qualcosa di più dell'autorizzazione, perché
rappresenta un patto bilaterale, un contratto tra due parti (il
Comune e il soggetto privato) con il quale i due contraenti si
impegnano ad assicurarsi reciproci vantaggi.
Ad esempio, il Comune concede risorse (finanziarie, strumentali,
umane, ecc.) in cambio di prestazioni riservate e qualificate
(accoglienza di x bambini in particolari condizioni, qualificazione
del personale, apertura del servizio a particolari condizioni,
ecc.).
La convenzione è, dunque, qualcosa di più di una semplice
autorizzazione al funzionamento. In taluni casi la convenzione
costituisce una specie di delega del Comune ad operare in sua vece.
Da qui discende l'obbligo dei soggetti privati che operano nei
servizi di asili nido di trovarsi nella particolare condizione di
convenzionato per accedere ai contributi.
23. Abbiamo famiglie che chiedono di accogliere bambini
che compiono i due anni dopo il 1° settembre. È possibile
accoglierli lo stesso, eventualmente ammettendoli al compimento del
secondo anno di età?
Il Gruppo paritetico nazionale nella seduta del 29 agosto 2007 ha
riesaminato la questione dell'età di ammissione per la quale in
precedenza ero stato previsto che il bambino ammesso avesse già
compiuto al 1° settembre 2007 i due anni. In considerazione del
fatto che il limite massimo per l'apertura del nuovo servizio deve
avvenire entro il prossimo 31 ottobre, il Gruppo ha fissato per
quella data il termine ultimo per il compimento dell'età di
ammissione.
Potranno, pertanto, essere ammessi alle costituende sezioni
primavera anche bambini che compiranno i due anni di età entro il 31
ottobre 2007.
Per quanto riguarda l'immissione immediata di tali bambini nella
sezione primavera o al compimento dell'età richiesta, è questione
rimessa alla valutazione discrezionale dell'istituzione stessa.
24. Come si fa a stabilire se il rapporto
educatore/bambini è di 1:10?
Va precisato che questo rapporto dipende da quattro fattori che
possono influenzare il risultato finale: il n° di bambini della
sezione, l'orario settimanale di funzionamento della sezione, il n°
di unità di personale educativo impiegato e il suo orario
settimanale di servizio.
Per calcolare empiricamente il rapporto di uno a dieci si può
procedere in questo modo: si definisce l'orario settimanale di
funzionamento del servizio e lo si moltiplica per il numero dei
bambini, ottenendo in tal modo il monte ore-bambino (es. orario di 6
ore per 5 giorni in sezione di 20 bambini = 6 x 5 = 30 ore x 20
bambini = 600 ore-bambino); si calcola poi l'orario di servizio
settimanale di ogni unità di personale, ottenendo il monte
ore-insegnante (es. 2 unità di personale con orario settimanale di
servizio 30 ore ciascuna = 2 x 30 = 60 ore-insegnante). Dividendo il
monte ore-bambino (600) per il monte ore-insegnante (60) si ottiene
il rapporto che, in questo caso è esattamente di 10 (600: 60 = 10).
Se in uguale situazione di bambini (20) e di personale (2 a 30 ore
di servizio ciascuno) l'orario di funzionamento è di 9 ore, pari a
45 ore settimanali, il rapporto si alza negativamente a 15: (20 x 45
= 900 ore-bambino, diviso 60 ore-insegnante = 15). In tal caso
occorre aumentare le unità di personale in modo da assicurare
settimanalmente un monte ore-insegnante pari almeno a 90 ore:
occorre, quindi, una unità di personale in più.
25. Quale deve essere l’orario di servizio del personale
assunto a contratto?
Non esiste un orario preciso e definito, in quanto, se si assume a
riferimento il contratto di lavoro del personale statale, di quello
comunale o delle scuole paritarie vi è un’ampia fascia di
oscillazione che non consente di assumere un unico valore per tutti.
Partendo da un orario di almeno 30 ore settimanali per insegnante o
educatore (a seconda della scelta che viene decisa dalla
istituzione) si può definire meglio la durata del servizio in
rapporto all’esigenza di assicurare sempre orientativamente il
rapporto di 1 a 10 tra personale e bambini presenti. Per la
definizione di questo rapporto non si computa l’eventuale presenza
di personale ausiliario.
26. Il nostro progetto è stato ammesso a finanziamento,
ma non conosciamo l’ammontare del contributo che, quando la sezione
non raggiunge i 15-20 iscritti, dovrebbe essere calcolato in
proporzione al numero dei bambini.
Quanto è questo ammontare in proporzione?
Quando il numero di iscritti è di 15-20 unità, viene assegnato un
contributo di 25 mila euro (30 mila se l’orario di funzionamento è
superiore alle sei ore giornaliere).
Per numeri inferiori, fino ad un minimo di cinque iscritti,
l’ammontare del contributo, calcolato per fasce, è il seguente:
- per una sezione di 10-14 iscritti spetta un contributo di 18 mila
euro (22 mila se l’orario di funzionamento è superiore alle sei ore
giornaliere);
- per un minisezione di 5-9 iscritti spetta un contributo di 10 mila
euro (12 mila se l’orario di funzionamento è superiore alle sei ore
giornaliere).
27. Quali sono i termini ultimi per la procedura di
autorizzazione da parte dei Comuni?
Per le istituzioni comprese nel primo elenco di ammessi al
contributo statale (3 agosto 2007) il termine per l’invio della
autorizzazione da parte del Comune (vedi
fac simile su questo sito), sia in cartaceo che via e-mail, è il
15 settembre 2007.
Per le istituzioni comprese nel secondo elenco (29 agosto 2007) il
termine è il 4 ottobre p.v.
Per numeri inferiori, fino ad un minimo di cinque iscritti,
l’ammontare del contributo, calcolato per fasce, è il seguente:
- per una sezione di 10-14 iscritti spetta un contributo di 18 mila
euro (22 mila se l’orario di funzionamento è superiore alle sei ore
giornaliere);
- per un minisezione di 5-9 iscritti spetta un contributo di 10 mila
euro (12 mila se l’orario di funzionamento è superiore alle sei ore
giornaliere).
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