Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Ufficio VIII

Nota 24 novembre 2006

Prot. n. Uff. VIII/2170

Oggetto: Lavoratori socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole (cd. Co.co.co): Oneri contributivi INPS

Com’è noto, a favore del personale in oggetto - a copertura degli oneri contributivi INPS ad essi facenti capo, pari ad 1/3 dell’intero importo - era stato, a suo tempo, riconosciuto il beneficio di cui all’articolo 7, commi 1 e 6, del D.L.vo 28 febbraio 2000, ponendo tale percentuale a carico del Fondo per l’occupazione, nel limite massimo complessivo pro capite di € 9.296,22, per tutta la durata dei relativi contratti.
Contratti, questi, prorogati a fronte delle disposizioni dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto appositi finanziamenti, in ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la prosecuzione delle attività contemplate dall’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, tra le quali rientrano anche quelle esercitate dal personale in questione.
Per l’anno in corso, però, da più contatti intercorsi col Ministero in indirizzo e con l’INPS, veniva paventato il venir meno del beneficio, per cui, nelle more degli opportuni accertamenti da parte degli stessi - al fine primario di scongiurare ogni possibile inconveniente ai lavoratori per il mancato versamento dei contributi ed eventuali sanzioni a carico dei Dirigenti scolastici interessati per omessa adempienza - con nota n. 1392 del 21 luglio u.s., si evidenziava l’opportunità che questi ultimi versassero integralmente i contributi citati, ponendo a carico del lavoratore la suindicata quota di 1/3.
Quanto sopra, con la riserva - rappresentata nella nota n. 1663 del 14 settembre u.s. - di fornire ulteriori indicazioni al riguardo, una volta pervenuti i necessari riscontri da parte degli Uffici suindicati.
Ciò premesso, pervengono ora comunicazioni da parte dell’INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a fronte delle quali - definiti i conteggi - non permangono ostacoli a che gli interessati continuino, anche per l’anno in corso, a godere del beneficio in questione.
Pertanto, i Dirigenti scolastici presso i quali il personale interessato presta la propria attività, cureranno di non porre a carico del lavoratore la precitata quota di 1/3, procurando di assicurare il più tempestivo rimborso delle somme eventualmente detratte, a tutt’oggi, al lavoratore medesimo a titolo di versamento della prefata aliquota contributiva, assumendo, altresì, gli opportuni contatti con gli Uffici territoriali dell’INPS per il recupero della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Ufficio VIII

Nota 14 settembre 2006

Prot. n. Uff. VIII/1663

Oggetto: Lavoratori socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole - Oneri contributivi INPS: trattenute

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza in materia e, in particolare, alla nota n. 1392 del 21 luglio u.s., di pari oggetto.
Al riguardo, a fronte di richieste di chiarimenti pervenute da più Uffici, si rammenta che l'onere del terzo della contribuzione INPS a carico del lavoratore e del relativo versamento, decorrono dall'inizio del corrente esercizio finanziario 2006.
Il recupero di tale quota, pertanto, non può che decorrere dalla stessa data.
Atteso, però, che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto il finanziamento delle attività svolte dal personale interessato - attualmente in regime di proroga - per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si ritiene possibile che le SS.VV. valutino l'opportunità di dilazionare in più mensilità il recupero citato, concordandolo preventivamente con le competenti Strutture territoriali dell'INPS.
Si fa riserva, comunque, di comunicare gli esiti della più ampia questione di riferimento, una volta pervenuti i riscontri da parte degli Uffici che leggono per conoscenza, già aditi al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Ufficio VIII

Nota 21 luglio 2006

Prot. n 1392

Oggetto: Lavoratori socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole: Oneri contributivi INPS

Com'è noto la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto appositi finanziamenti, in ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la prosecuzione delle attività contemplate dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000. Tra le citate attività rientrano anche quelle, di carattere amministrativo o tecnico, prestate da personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole, attualmente in regime di proroga anche a fronte della Direttiva 23 dicembre 2005, n. 92.

A favore di detto personale - a copertura degli oneri contributivi INPS ad essi facenti capo, pari ad 1/3 dell'intero importo - era stato, a suo tempo, riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 7, commi 1 e 6, del D.L.vo 28 febbraio 2000, ponendo tale percentuale a carico del Fondo per l'occupazione per tutta la durata dei relativi contratti, nel limite massimo complessivo pro capite di € 9.296,22.

Ciò premesso - facendo anche seguito a quanto già comunicato con nota n. 756 del 6 aprile u. s. - nelle more dell'accertamento da parte degli Uffici che leggono per conoscenza, dell'eventuale permanenza del beneficio in questione, i Dirigenti scolastici presso i quali il personale interessato presta la propria attività avranno cura di versare integralmente i contributi INPS, ponendo a carico del lavoratore la suindicata quota di 1/3.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino


La pagina
- Educazione&Scuola©