Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Ufficio VIII
Nota 24 novembre 2006
Prot. n. Uff. VIII/2170
Oggetto: Lavoratori socialmente utili con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole (cd. Co.co.co):
Oneri contributivi INPS
Com’è noto, a favore del personale in oggetto - a copertura degli
oneri contributivi INPS ad essi facenti capo, pari ad 1/3 dell’intero
importo - era stato, a suo tempo, riconosciuto il beneficio di cui
all’articolo 7, commi 1 e 6, del D.L.vo 28 febbraio 2000, ponendo tale
percentuale a carico del Fondo per l’occupazione, nel limite massimo
complessivo pro capite di € 9.296,22, per tutta la durata dei relativi
contratti.
Contratti, questi, prorogati a fronte delle disposizioni dalla legge 23
dicembre 2005, n. 266, che ha previsto appositi finanziamenti, in
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la prosecuzione delle
attività contemplate dall’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre
2000, tra le quali rientrano anche quelle esercitate dal personale in
questione.
Per l’anno in corso, però, da più contatti intercorsi col Ministero in
indirizzo e con l’INPS, veniva paventato il venir meno del beneficio,
per cui, nelle more degli opportuni accertamenti da parte degli stessi -
al fine primario di scongiurare ogni possibile inconveniente ai
lavoratori per il mancato versamento dei contributi ed eventuali
sanzioni a carico dei Dirigenti scolastici interessati per omessa
adempienza - con nota n. 1392 del 21 luglio u.s., si evidenziava
l’opportunità che questi ultimi versassero integralmente i contributi
citati, ponendo a carico del lavoratore la suindicata quota di 1/3.
Quanto sopra, con la riserva - rappresentata nella nota n. 1663 del 14
settembre u.s. - di fornire ulteriori indicazioni al riguardo, una volta
pervenuti i necessari riscontri da parte degli Uffici suindicati.
Ciò premesso, pervengono ora comunicazioni da parte dell’INPS e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a fronte delle quali -
definiti i conteggi - non permangono ostacoli a che gli interessati
continuino, anche per l’anno in corso, a godere del beneficio in
questione.
Pertanto, i Dirigenti scolastici presso i quali il personale interessato
presta la propria attività, cureranno di non porre a carico del
lavoratore la precitata quota di 1/3, procurando di assicurare il più
tempestivo rimborso delle somme eventualmente detratte, a tutt’oggi, al
lavoratore medesimo a titolo di versamento della prefata aliquota
contributiva, assumendo, altresì, gli opportuni contatti con gli Uffici
territoriali dell’INPS per il recupero della stessa.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Ufficio VIII
Nota 14 settembre 2006
Prot. n. Uff. VIII/1663
Oggetto: Lavoratori socialmente utili
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole -
Oneri contributivi INPS: trattenute
Si fa seguito alla precorsa corrispondenza in materia
e, in particolare, alla nota n. 1392 del 21 luglio u.s., di pari
oggetto.
Al riguardo, a fronte di richieste di chiarimenti pervenute da più
Uffici, si rammenta che l'onere del terzo della contribuzione INPS a
carico del lavoratore e del relativo versamento, decorrono dall'inizio
del corrente esercizio finanziario 2006.
Il recupero di tale quota, pertanto, non può che decorrere dalla stessa
data.
Atteso, però, che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto il
finanziamento delle attività svolte dal personale interessato -
attualmente in regime di proroga - per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008, si ritiene possibile che le SS.VV. valutino l'opportunità di
dilazionare in più mensilità il recupero citato, concordandolo
preventivamente con le competenti Strutture territoriali dell'INPS.
Si fa riserva, comunque, di comunicare gli esiti della più ampia
questione di riferimento, una volta pervenuti i riscontri da parte degli
Uffici che leggono per conoscenza, già aditi al riguardo.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Ufficio VIII Nota 21 luglio 2006
Prot. n 1392 Oggetto: Lavoratori socialmente utili con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole:
Oneri contributivi INPS Com'è noto la legge 23 dicembre 2005,
n. 266 ha previsto appositi finanziamenti, in ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la prosecuzione delle attività contemplate
dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000. Tra le citate
attività rientrano anche quelle, di carattere amministrativo o tecnico,
prestate da personale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa nelle scuole, attualmente in regime di proroga anche a
fronte della Direttiva 23 dicembre 2005, n. 92.
A favore di detto personale - a copertura degli oneri contributivi INPS
ad essi facenti capo, pari ad 1/3 dell'intero importo - era stato, a suo
tempo, riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 7, commi 1 e 6, del
D.L.vo 28 febbraio 2000, ponendo tale percentuale a carico del Fondo per
l'occupazione per tutta la durata dei relativi contratti, nel limite
massimo complessivo pro capite di € 9.296,22.
Ciò premesso - facendo anche seguito a quanto già comunicato con nota n.
756 del 6 aprile u. s. - nelle more dell'accertamento da parte degli
Uffici che leggono per conoscenza, dell'eventuale permanenza del
beneficio in questione, i Dirigenti scolastici presso i quali il
personale interessato presta la propria attività avranno cura di versare
integralmente i contributi INPS, ponendo a carico del lavoratore la
suindicata quota di 1/3.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino
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