Dipartimento per l'Istruzione
Nota 27 gennaio 2005
Prot. n. 151/Dip/Segr
Oggetto: Divieto di fumo nei locali
pubblici e privati - Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della
Salute
Come è noto, dal 14 gennaio u.s. sono entrate
in vigore le disposizioni esecutive dell'articolo 51 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, che fa divieto di fumare in tutti i luoghi pubblici
e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico.
La normativa sopra richiamata, ai sensi della circolare del
Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, pubblicata sulla G.U. n.
300 del 23 dicembre 2004, "persegue il fine primario della tutela della
salute dei non fumatori, con l'obiettivo della massima estensione
possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di
portata generale".
Sempre ai sensi della citata normativa, il divieto di fumare
"trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in
tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale
accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto utenti
dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa".
Destinatarie delle norme sopracitate sono anche le istituzioni
scolastiche, per le quali il divieto era già vigente ai sensi
dell'articolo 1 della legge n. 584/1975 e della Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995. Quest'ultima, in
particolare, ha individuato i locali scolastici nei quali è operante
tale divieto: aule, corridoi, segreterie, biblioteche, sale di lettura,
bagni, ecc.
Ciò premesso, e fermi restando i profili precettivi e vincolanti
delle norme, non può sfuggire che il divieto in questione, nell'ambito
delle istituzioni scolastiche acquista ulteriore significato e valenza
in quanto intimamente connesso con temi di grande importanza ed
attualità quali la tutela della salute individuale e collettiva,
l'educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile, il rispetto
della propria e dell'altrui persona, le corrette relazioni umane e
sociali.
Tali temi, strettamente correlati allo sviluppo della persona
umana e alla formazione dei cittadini, in coerenza con la funzione della
scuola di promozione della crescita umana, civile e culturale delle
giovani generazioni, debbono tradursi in vere e proprie regole morali e
costituire oggetto di comportamenti consapevoli e condivisi.
L'articolo n. 51 della legge n. 3/2003 va interpretato e
applicato, pertanto, con riferimento al sistema scolastico anche in
un'ottica di prevenzione in linea con il ruolo e le funzioni educative
proprie della scuola.
Tanto premesso, si pregano le SS. LL. di sensibilizzare le
istituzioni scolastiche, il personale tutto e in particolare i docenti
perché, nell'ambito dei percorsi didattici e dell'offerta formativa, si
possano promuovere occasioni di studio, di riflessione e di
approfondimento ed azioni di carattere informativo e formativo.
Questo Dipartimento riserva grande interesse ed attenzione alle
iniziative che le istituzioni scolastiche attiveranno in tal senso, in
particolare a quelle di prevenzione realizzate con il coinvolgimento
attivo dei ragazzi, al fine di far acquisire comportamenti responsabili
e consapevoli nel rispetto di sé e degli altri, utilizzando anche il
metodo della "peer education". Ciò nell'intento di diffondere e
disseminare, anche con il coinvolgimento dei docenti referenti alla
salute, le migliori pratiche che le SS.LL. vorranno trasmettere.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE DEL
BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE DEL MINISTERO, ACQUISTI E AFFARI
GENERALI
UFFICIO VII
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Nota 25 gennaio 2005
Prot. n. 16
Oggetto: Divieto di fumo
Come è noto, il Ministero della Salute ha emanato la
Circolare del 17/12/2004 concernente la tutela della salute dei non
fumatori.
Si tratta di un ulteriore intervento che nel tempo viene ad integrare
una materia che è all'attenzione del legislatore già dal 1975 (L.11/11/1975
n.584).
La scrivente Direzione Generale, seguendo l'evoluzione della normativa
primaria, è stata sempre attenta a richiamare con comunicazioni formali
l'attenzione dei responsabili di vertice delle strutture del Ministero
sulla materia in argomento.Con l'obbligo che deriva allo scrivente ai
sensi dell'art.21 del D.Lvo 626/94, si comunica che nel sito intranet è
consultabile l'opuscolo (Circolare 17/12/2004 Min. Salute) che ha
valore di documento di informazione per i lavoratori.
Con l'occasione si ritiene utile allegare alla presente comunicazione
copia della circolare in parola, richiamando l'attenzione delle SS.LL.
alla massima diffusione tra i lavoratori in servizio negli Uffici in
indirizzo.
Si richiede inoltre, attese le sanzioni previste (L.28/12/2001 n.448,)
di trasmettere, ove ciò non fosse stato effettuato nel passato, la
designazione di un responsabile/i per ogni singola struttura, in
conformità delle prescrizioni contenute nella più volte citata circolare
del 17/12/2004.
Nel ringraziare per la collaborazione, si segnala l'urgenza di acquisire
le designazioni sopra richiamate, in quanto la scrivente dovrà procedere
all'emanazione di un provvedimento formale relativo alla vigilanza sul
divieto di fumo e alla affissione sul cartello relativo al divieto del
nominativo cui è stato affidato l'incarico di responsabile.
In uno spirito di collaborazione, fermo restando la competenza prevista
dalla vigente normativa in capo ad ogni singolo responsabile degli
uffici scolastici regionali, si trasmette copia della modulistica
concernente la materia in questione.
IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Pagnani
Circolare Ministero Salute 17.12.2004 |