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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'Istruzione

Nota 27 gennaio 2005

Prot. n. 151/Dip/Segr

Oggetto: Divieto di fumo nei locali pubblici e privati - Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute

       Come è noto, dal 14 gennaio u.s. sono entrate in vigore le disposizioni esecutive dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che fa divieto di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico.
       La normativa sopra richiamata, ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004, "persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale".
       Sempre ai sensi della citata normativa, il divieto di fumare "trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto utenti dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa".
       Destinatarie delle norme sopracitate sono anche le istituzioni scolastiche, per le quali il divieto era già vigente ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 584/1975 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995. Quest'ultima, in particolare, ha individuato i locali scolastici nei quali è operante tale divieto: aule, corridoi, segreterie, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc.
       Ciò premesso, e fermi restando i profili precettivi e vincolanti delle norme, non può sfuggire che il divieto in questione, nell'ambito delle istituzioni scolastiche acquista ulteriore significato e valenza in quanto intimamente connesso con temi di grande importanza ed attualità quali la tutela della salute individuale e collettiva, l'educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile, il rispetto della propria e dell'altrui persona, le corrette relazioni umane e sociali.
       Tali temi, strettamente correlati allo sviluppo della persona umana e alla formazione dei cittadini, in coerenza con la funzione della scuola di promozione della crescita umana, civile e culturale delle giovani generazioni, debbono tradursi in vere e proprie regole morali e costituire oggetto di comportamenti consapevoli e condivisi.
       L'articolo n. 51 della legge n. 3/2003 va interpretato e applicato, pertanto, con riferimento al sistema scolastico anche in un'ottica di prevenzione in linea con il ruolo e le funzioni educative proprie della scuola.
       Tanto premesso, si pregano le SS. LL. di sensibilizzare le istituzioni scolastiche, il personale tutto e in particolare i docenti perché, nell'ambito dei percorsi didattici e dell'offerta formativa, si possano promuovere occasioni di studio, di riflessione e di approfondimento ed azioni di carattere informativo e formativo.
       Questo Dipartimento riserva grande interesse ed attenzione alle iniziative che le istituzioni scolastiche attiveranno in tal senso, in particolare a quelle di prevenzione realizzate con il coinvolgimento attivo dei ragazzi, al fine di far acquisire comportamenti responsabili e consapevoli nel rispetto di sé e degli altri, utilizzando anche il metodo della "peer education". Ciò nell'intento di diffondere e disseminare, anche con il coinvolgimento dei docenti referenti alla salute, le migliori pratiche che le SS.LL. vorranno trasmettere.
       Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo


DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE DEL MINISTERO, ACQUISTI E AFFARI GENERALI
UFFICIO VII
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nota 25 gennaio 2005

Prot. n. 16

Oggetto: Divieto di fumo

Come è noto, il Ministero della Salute ha emanato la Circolare del 17/12/2004 concernente la tutela della salute dei non fumatori.

Si tratta di un ulteriore intervento che nel tempo viene ad integrare una materia che è all'attenzione del legislatore già dal 1975 (L.11/11/1975 n.584).

La scrivente Direzione Generale, seguendo l'evoluzione della normativa primaria, è stata sempre attenta a richiamare con comunicazioni formali l'attenzione dei responsabili di vertice delle strutture del Ministero sulla materia in argomento.Con l'obbligo che deriva allo scrivente ai sensi dell'art.21 del D.Lvo 626/94, si comunica che nel sito intranet è consultabile l'opuscolo (Circolare 17/12/2004 Min. Salute) che ha valore di documento di informazione per i lavoratori.

Con l'occasione si ritiene utile allegare alla presente comunicazione copia della circolare in parola, richiamando l'attenzione delle SS.LL. alla massima diffusione tra i lavoratori in servizio negli Uffici in indirizzo.

Si richiede inoltre, attese le sanzioni previste (L.28/12/2001 n.448,) di trasmettere, ove ciò non fosse stato effettuato nel passato, la designazione di un responsabile/i per ogni singola struttura, in conformità delle prescrizioni contenute nella più volte citata circolare del 17/12/2004.

Nel ringraziare per la collaborazione, si segnala l'urgenza di acquisire le designazioni sopra richiamate, in quanto la scrivente dovrà procedere all'emanazione di un provvedimento formale relativo alla vigilanza sul divieto di fumo e alla affissione sul cartello relativo al divieto del nominativo cui è stato affidato l'incarico di responsabile.

In uno spirito di collaborazione, fermo restando la competenza prevista dalla vigente normativa in capo ad ogni singolo responsabile degli uffici scolastici regionali, si trasmette copia della modulistica concernente la materia in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Pagnani


Circolare Ministero Salute 17.12.2004


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