Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Nota 28 luglio 2005
Prot. n. 1395 Uff. III
Oggetto: Anno scolastico 2005/2006 -
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente, educativo ed ATA
Com'è noto alle SS.LL., per l'effettuazione delle
operazioni di cui all'oggetto deve intendersi ripristinato e operante il
termine del 31 luglio fissato dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge n.333/2001.
Pertanto, a decorrere dal 1° agosto 2005 (2 agosto, considerato che il
31 luglio è festivo), l'individuazione e la nomina dei destinatari delle
supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche,
attraverso lo scorrimento delle graduatorie permanenti, passerà nella
competenza dei dirigenti scolastici. Come per il passato, il
conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici potrà
avvenire avvalendosi dell'apposita funzione attivata dal Sistema
informativo di questa Amministrazione o attraverso l'adozione di
modalità di rilevazione e assegnazione delle disponibilità di altro tipo
(cartaceo, con l'utilizzo di un programma ad hoc, ecc…). Nel primo caso
occorrerà procedere ad un'attenta e puntuale ricognizione e
comunicazione al Sistema informativo di tutte le disponibilità residue
dopo l'espletamento delle operazioni gestite da codesti Uffici, nonché
dei dati e degli elementi identificativi degli aspiranti aventi titolo.
E' bene precisare che tali adempimenti dovranno essere effettuati con la
massima urgenza, attesi i tempi estremamente ristretti che si
frappongono all'inizio del nuovo anno scolastico. Per ulteriori
istruzioni e indicazioni si rinvia alla Nota tecnica predisposta dal
gestore del Sistema informativo e rilevabile nella Intranet di questo
Ministero. La citata Nota tecnica fornisce, in dettaglio, le necessarie
informazioni sulle scansioni temporali cui attenersi e sui supporti e i
materiali che il Sistema informativo mette a disposizione (elenco dei
posti disponibili, calendari delle convocazioni, elenchi degli
aspiranti, proposte di assunzione, nomine conferite giornalmente ecc…).
Nel secondo caso (ricorso a soluzioni di diverso tipo) per poter
disporre di un quadro puntuale e completo delle varie fasi operative
poste in essere, dovranno comunque essere comunicate al Sistema
informativo tutte le nomine disposte.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Si confermano, per l'a.s. 2005/2006, in quanto compatibili, le
disposizioni impartite con C.M. n. 82, prot n. 2103 del 19 luglio 2002,
con nota n. 2067 del 23/07/2003 e con nota n. 476 del 25.8.2004 in
materia di conferimento di supplenze al personale docente ed educativo
da parte dei dirigenti scolastici.
Anche al fine di ulteriori approfondimenti, si richiamano alcune
procedure, modalità organizzative e modelli operativi di cui è menzione
negli atti succitati:
la individuazione delle "scuole di riferimento" e dei
requisiti che le stesse devono possedere;
la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in
relazione ai diversi contesti;
la possibilità da parte degli aspiranti di delegare
alla scelta, oltre che persona di propria fiducia , il dirigente del
C.S.A. competente (delega che dopo il 1° agosto p.v. si intende riferita
al o ai dirigenti scolastici che abbiano assunto la gestione delle
procedure);
la non applicabilità, in mancanza delle condizioni di
cui all'art. 3 del D.M. n.201/2000, delle sanzioni previste dall'art. 8
del D.M. 201/2000, nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per
supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti;
la possibilità per l'aspirante avente titolo di
rinunciare ad una supplenza già accettata per assumerne altra
successiva, per diverso insegnamento, più favorevole, di durata sino al
termine dell'anno scolastico; ciò qualora il conferimento delle
supplenze non avvenga in maniera contestuale, sì da precludere la
possibilità all'avente titolo di effettuare la scelta tra nomine
diverse.
Posti di sostegno
In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di
insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività
didattiche di sostegno, il personale incluso in graduatoria permanente,
che abbia conseguito il titolo in questione anche successivamente al 2
maggio 2005 (termine previsto dal D.D.G. 31.03.2005), ma comunque entro
il 18 luglio u.s. previsto dalla C.M. n.57 del 17/06/2005, viene
inserito, a domanda, negli elenchi del sostegno della prima fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto, dopo gli aspiranti che abbiano
conseguito il titolo di specializzazione entro la citata data del 2
maggio 2005.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale
richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità
dell'autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per
l'individuazione dell'avvenuto conseguimento del titolo di
specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con
raccomandata A/R al Centro Servizi Amministrativo (C.S.A.) nel cui
ambito insistono le sedi scolastiche prescelte per l' inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto, entro il termine perentorio del 13
agosto 2005.
Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da
parte dei Centri Servizi Amministrativi e delle " scuole di
riferimento", si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni
decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno
da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione;
ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione
degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al
fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno
compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residuati
saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono
le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di
circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2005/06. Si ha motivo di
ritenere che gli elenchi relativi alla prima fascia saranno disponibili
prima dell'inizio delle attività didattiche. Nell'ipotesi di esaurimento
degli stessi, dovranno essere utilizzati gli elenchi della seconda e
terza fascia relativi all'anno scolastico precedente, instaurando
rapporti di lavoro con carattere provvisorio, "in attesa dell'avente
titolo".
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 8 del D.M. n.
201/2000, qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno
della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola
medesima procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della
provincia, secondo il criterio di viciniorità.
Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti
privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici
individueranno gli interessati mediante lo scorrimento incrociato della
graduatorie d'istituto, con gli stessi criteri adottati per la
formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 12 del D.M.28.07.2004
n. 64.
Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore
settimanali
Sono confermate le istruzioni a suo tempo impartite con C.M. n. 220 del
20 settembre 2000 e con le note tecniche allegate alle annuali
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente
concernenti la competenza delle istituzioni scolastiche, attraverso
l'utilizzo delle graduatorie di circolo e di istituto, nella gestione
degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali.
Ovviamente i dirigenti scolastici, ai sensi del comma 4 dell'art. 22
della Legge Finanziaria 28.12.2001, n. 448, prima di assumere nuovi
supplenti utilizzando le graduatorie di istituto, attribuiranno, con il
consenso degli interessati, i citati spezzoni ai docenti in servizio
nella scuola, in possesso di specifica abilitazione per tale
insegnamento, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un
massimo di 24 ore settimanali.
CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL'ATTIVITÀ
DIDATTICA AL PERSONALE ATA
L' art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000,
n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli
del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non
è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato
sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di
supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica ( lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell'art.4, comma 11 della
legge 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'art.554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento
delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai
sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 .
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del
D.Lvo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad
esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M.
24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai
competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle
graduatorie di circolo e d'istituto, con la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell'attività
didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell'assunzione in
servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività
didattiche, come disposto dall'art.1, comma 6 del Regolamento sulle
supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.
Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi,
nel caso di posti vacanti e disponibili, come già precisato con la nota
n.1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli
ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000.
Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, si dovrà
procedere secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 55 del CCNL del 24
luglio 2003 e dal contratto integrativo nazionale sulle utilizzazioni,
sottoscritto il 13 giugno 2005, art. 11 bis.
Conferimento supplenze su posti part-time
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti
solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
E' appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui
all'art.554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e
le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M.
19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 .
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo
professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del
Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel
caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione
scolastica.
Disposizioni particolari
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle
di circolo e di istituto, occorra procedere ancora alla copertura di
posti, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le
graduatorie delle scuole viciniori. Per il profilo di collaboratore
scolastico si applicano le disposizioni contenute nell'art. 587 del
D.L.vo 297/94.
Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli
interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di
conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo
le condizioni di cui all'art. 3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui
all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n.430), in
caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di
servizio.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI Si richiama la
particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni
riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità
dei posti, calendari e sedi delle convocazioni ecc… ), siano
adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di
comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all'albo,
inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le
relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più
possibile chiari e accessibili. E ciò a maggior ragione dopo il 31
luglio, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con
l'attivazione delle "scuole di riferimento" o di altre soluzioni
ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Nota 25 agosto 2004
Prot. n. 476 Uff. III
Oggetto: Anno scolastico 2004/2005 -
Indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente,
educativo ed ATA
Com'è noto l'art. 8 ter della legge 186/2004 - di
conversione del decreto legge 136/2004 - dispone, tra l'altro, per l'a.s.
2004/2005, il differimento del termine del 31 luglio, di cui all'art. 4,
commi 1 e 2 della legge 333/2004, al 25 agosto 2004.
In relazione a quanto sopra, dal 26 agosto p.v. l'individuazione e la
nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al
termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento delle
graduatorie permanenti, passerà nella competenza dei dirigenti
scolastici.
Il conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici dovrà
avvenire, qualora si intenda utilizzare il Sistema Informativo di questo
Ministero, previa puntuale e attenta definizione e trasmissione al
sistema stesso del quadro delle disponibilità residuate dopo le
operazioni gestite da codesti Uffici, nonché a seguito di precisa
individuazione degli aspiranti aventi titolo. E' appena il caso di
considerare che gli adempimenti relativi alla ricognizione dei posti e
alla comunicazione degli stessi al Sistema informativo dovranno essere
effettuati con ogni possibile urgenza attesi i tempi estremamente
ristretti che si frappongono all'inizio dell'anno scolastico. Per
maggiori ragguagli e precisazioni si richiama la nota tecnica
predisposta dal gestore del Sistema informativo allegata alla presente
comunicazione.
Ovviamente l'attivazione della citata funzione a cura del Sistema
informativo non preclude la possibilità di continuare ad avvalersi di
soluzioni di rilevazione di altro tipo (cartaceo, ecc..). In tale caso,
resta inteso che tutte le operazioni di conferimento delle nomine
dovranno comunque essere trasmesse al Sistema informativo perché possa
disporsi di un quadro completo e preciso di tutte le fasi operative
poste in essere.
Si confermano, per l'a.s. 2004/2005, per quanto compatibili, le
disposizioni impartite con C.M. n. 82, prot n. 2103 del 19 luglio 2002 e
con nota n. 2067 del 23/07/2003 in materia di conferimento di supplenze
al personale docente ed educativo da parte dei dirigenti scolastici.
In tale ottica, si richiamano alla particolare attenzione delle SS.LL.
taluni punti significativi degli atti succitati:
-
la individuazione delle "scuole di riferimento";
-
l'adozione delle procedure, dei criteri e delle
modalità organizzative finalizzate al conferimento delle supplenze
attraverso le citate "scuole di riferimento" e con l'eventuale
supporto del Sistema Informativo;
-
la possibilità da parte degli aspiranti di delegare
alla scelta, oltre che persona di propria fiducia , il dirigente del
C.S.A. competente (delega che dopo il 25 agosto p.v. si intende
riferita al o ai dirigenti scolastici che abbiano assunto la gestione
della procedure);
-
la non applicabilità delle sanzioni previste
dall'art. 8 del D.M. 201/2000, nei casi di rinuncia alla proposta di
assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie
permanenti.
Con l'occasione si ribadisce l'esigenza, tra l'altro
richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze
relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso
del titolo di specializzazione; ciò tenuto conto delle particolari
modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle
supplenze stesse, nonché della necessità di assicurare tempestivamente
il sostegno agli allievi disabili.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno
compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residuati
saranno ricoperti dai dirigenti scolastici delle scuole ove esistono le
disponibilità, ricorrendo agli elenchi tratti dalle graduatorie di
circolo e di istituto. In assenza delle stesse (tuttora in corso di
predisposizione per l'a.s. 2004/05) dovranno essere utilizzate quelle
relative all'anno scolastico precedente, instaurando rapporti di lavoro
a carattere provvisorio "in attesa dell'avente titolo".
Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola
ove si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima procederà
utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il
criterio di viciniorità in base alle disposizioni di cui all'art. 7
comma 8 del D.M. n. 201/2000.
Qualora infine si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti
privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici
individueranno gli interessati mediante lo scorrimento incrociato della
graduatorie d'istituto, in base ai medesimi criteri seguiti per la
formazione degli elenchi di sostegno previsti dall'art. 11 del D.M. 14
giugno 2001 n. 103.
Per quanto concerne il personale ATA le SS.LL. utilizzeranno, ai fini
del conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine
delle attività didattiche, le graduatorie del concorso per soli titoli
(24 mesi) predisposte per l'a.s. 2004/2005 ai sensi dell' art. 554 del
D. L.vo n. 297/94 e della O.M. 27.5.2002 n. 57 richiamata dalla C.M. n.23
del 20 febbraio 2004.
Con l'occasione si ritiene opportuno precisare che per quel che concerne
la sostituzione del D.S.G.A., si applica quanto previsto dagli artt. 47
e 55 del CCNL 24 luglio 2003 e dal contratto integrativo nazionale sulle
utilizzazioni sottoscritto il 25 giugno 2004 e in particolare dall'art.
11 bis.
Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli
interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di
conferimento della nomina, nonché la non applicabilità delle sanzioni di
cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n.430)
in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di
servizio.
Si richiama, infine, la particolare attenzione delle SS.LL. sulla
necessità che tutte le informazioni relative alle operazioni di
conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti, calendario, sedi
delle convocazioni, ecc ... ), siano adeguatamente pubblicizzate
attraverso tutti i canali di comunicazione e di informazione
utilizzabili (pubblicazione all'albo, inserimento nel sito internet,
comunicati stampa, ecc.) in modo che le relative procedure risultino il
più possibile chiare e facilmente accessibili. Anche a tale riguardo, si
raccomanda il puntuale adempimento di quanto indicato nella citata nota
tecnica.
Il ricorso a tutte le possibili forme di pubblicità e divulgazione si
rende ancor più necessario ove il conferimento delle supplenze, per
avvenuto decorso del termine del 25 agosto, viene ulteriormente
decentrato col passaggio ai dirigenti scolastici e l'attivazione delle
"scuole di riferimento". In tal caso si raccomanda che la diffusione
dell'informazione sia il più possibile agevolata con la pubblicazione
dei calendari delle operazioni anche presso i CSA.
Per più puntuali ed analitiche indicazioni operative in materia di
supplenze si fa rinvio alla nota tecnica predisposta dal Sistema
informativo.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo
Nota Tecnica |