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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Nota 28 luglio 2005

Prot. n. 1395 Uff. III

Oggetto: Anno scolastico 2005/2006 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA

Com'è noto alle SS.LL., per l'effettuazione delle operazioni di cui all'oggetto deve intendersi ripristinato e operante il termine del 31 luglio fissato dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge n.333/2001. Pertanto, a decorrere dal 1° agosto 2005 (2 agosto, considerato che il 31 luglio è festivo), l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie permanenti, passerà nella competenza dei dirigenti scolastici. Come per il passato, il conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici potrà avvenire avvalendosi dell'apposita funzione attivata dal Sistema informativo di questa Amministrazione o attraverso l'adozione di modalità di rilevazione e assegnazione delle disponibilità di altro tipo (cartaceo, con l'utilizzo di un programma ad hoc, ecc…). Nel primo caso occorrerà procedere ad un'attenta e puntuale ricognizione e comunicazione al Sistema informativo di tutte le disponibilità residue dopo l'espletamento delle operazioni gestite da codesti Uffici, nonché dei dati e degli elementi identificativi degli aspiranti aventi titolo.
E' bene precisare che tali adempimenti dovranno essere effettuati con la massima urgenza, attesi i tempi estremamente ristretti che si frappongono all'inizio del nuovo anno scolastico. Per ulteriori istruzioni e indicazioni si rinvia alla Nota tecnica predisposta dal gestore del Sistema informativo e rilevabile nella Intranet di questo Ministero. La citata Nota tecnica fornisce, in dettaglio, le necessarie informazioni sulle scansioni temporali cui attenersi e sui supporti e i materiali che il Sistema informativo mette a disposizione (elenco dei posti disponibili, calendari delle convocazioni, elenchi degli aspiranti, proposte di assunzione, nomine conferite giornalmente ecc…).
Nel secondo caso (ricorso a soluzioni di diverso tipo) per poter disporre di un quadro puntuale e completo delle varie fasi operative poste in essere, dovranno comunque essere comunicate al Sistema informativo tutte le nomine disposte.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Si confermano, per l'a.s. 2005/2006, in quanto compatibili, le disposizioni impartite con C.M. n. 82, prot n. 2103 del 19 luglio 2002, con nota n. 2067 del 23/07/2003 e con nota n. 476 del 25.8.2004 in materia di conferimento di supplenze al personale docente ed educativo da parte dei dirigenti scolastici.
Anche al fine di ulteriori approfondimenti, si richiamano alcune procedure, modalità organizzative e modelli operativi di cui è menzione negli atti succitati:

  • la individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere;

  • la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti;

  • la possibilità da parte degli aspiranti di delegare alla scelta, oltre che persona di propria fiducia , il dirigente del C.S.A. competente (delega che dopo il 1° agosto p.v. si intende riferita al o ai dirigenti scolastici che abbiano assunto la gestione delle procedure);

  • la non applicabilità, in mancanza delle condizioni di cui all'art. 3 del D.M. n.201/2000, delle sanzioni previste dall'art. 8 del D.M. 201/2000, nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti;

  • la possibilità per l'aspirante avente titolo di rinunciare ad una supplenza già accettata per assumerne altra successiva, per diverso insegnamento, più favorevole, di durata sino al termine dell'anno scolastico; ciò qualora il conferimento delle supplenze non avvenga in maniera contestuale, sì da precludere la possibilità all'avente titolo di effettuare la scelta tra nomine diverse.

    Posti di sostegno
    In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale incluso in graduatoria permanente, che abbia conseguito il titolo in questione anche successivamente al 2 maggio 2005 (termine previsto dal D.D.G. 31.03.2005), ma comunque entro il 18 luglio u.s. previsto dalla C.M. n.57 del 17/06/2005, viene inserito, a domanda, negli elenchi del sostegno della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dopo gli aspiranti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro la citata data del 2 maggio 2005.
    Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell'autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l'individuazione dell'avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R al Centro Servizi Amministrativo (C.S.A.) nel cui ambito insistono le sedi scolastiche prescelte per l' inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, entro il termine perentorio del 13 agosto 2005.
    Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei Centri Servizi Amministrativi e delle " scuole di riferimento", si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
    In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2005/06. Si ha motivo di ritenere che gli elenchi relativi alla prima fascia saranno disponibili prima dell'inizio delle attività didattiche. Nell'ipotesi di esaurimento degli stessi, dovranno essere utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi all'anno scolastico precedente, instaurando rapporti di lavoro con carattere provvisorio, "in attesa dell'avente titolo".
    In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 8 del D.M. n. 201/2000, qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorità.
    Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento incrociato della graduatorie d'istituto, con gli stessi criteri adottati per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 12 del D.M.28.07.2004 n. 64.

    Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali
    Sono confermate le istruzioni a suo tempo impartite con C.M. n. 220 del 20 settembre 2000 e con le note tecniche allegate alle annuali indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente concernenti la competenza delle istituzioni scolastiche, attraverso l'utilizzo delle graduatorie di circolo e di istituto, nella gestione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali.
    Ovviamente i dirigenti scolastici, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28.12.2001, n. 448, prima di assumere nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto, attribuiranno, con il consenso degli interessati, i citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione per tale insegnamento, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

    CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA AL PERSONALE ATA
    L' art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica ( lett. b).
    Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell'art.4, comma 11 della legge 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art.554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 .
    Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d'istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell'attività didattica.
    Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell'assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall'art.1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.
    Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, come già precisato con la nota n.1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000.
    Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, si dovrà procedere secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 55 del CCNL del 24 luglio 2003 e dal contratto integrativo nazionale sulle utilizzazioni, sottoscritto il 13 giugno 2005, art. 11 bis.

    Conferimento supplenze su posti part-time
    Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
    E' appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art.554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 .
    Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

    Disposizioni particolari
    Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra procedere ancora alla copertura di posti, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori. Per il profilo di collaboratore scolastico si applicano le disposizioni contenute nell'art. 587 del D.L.vo 297/94.
    Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n.430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

    PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti, calendari e sedi delle convocazioni ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all'albo, inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili. E ciò a maggior ragione dopo il 31 luglio, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l'attivazione delle "scuole di riferimento" o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
    Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

    IL CAPO DIPARTIMENTO
    F.to Pasquale Capo


  • Dipartimento per l'Istruzione
    Direzione Generale per il personale della scuola

    Nota 25 agosto 2004

    Prot. n. 476 Uff. III

    Oggetto: Anno scolastico 2004/2005 - Indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA

    Com'è noto l'art. 8 ter della legge 186/2004 - di conversione del decreto legge 136/2004 - dispone, tra l'altro, per l'a.s. 2004/2005, il differimento del termine del 31 luglio, di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge 333/2004, al 25 agosto 2004.

    In relazione a quanto sopra, dal 26 agosto p.v. l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti, passerà nella competenza dei dirigenti scolastici.

    Il conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici dovrà avvenire, qualora si intenda utilizzare il Sistema Informativo di questo Ministero, previa puntuale e attenta definizione e trasmissione al sistema stesso del quadro delle disponibilità residuate dopo le operazioni gestite da codesti Uffici, nonché a seguito di precisa individuazione degli aspiranti aventi titolo. E' appena il caso di considerare che gli adempimenti relativi alla ricognizione dei posti e alla comunicazione degli stessi al Sistema informativo dovranno essere effettuati con ogni possibile urgenza attesi i tempi estremamente ristretti che si frappongono all'inizio dell'anno scolastico. Per maggiori ragguagli e precisazioni si richiama la nota tecnica predisposta dal gestore del Sistema informativo allegata alla presente comunicazione.

    Ovviamente l'attivazione della citata funzione a cura del Sistema informativo non preclude la possibilità di continuare ad avvalersi di soluzioni di rilevazione di altro tipo (cartaceo, ecc..). In tale caso, resta inteso che tutte le operazioni di conferimento delle nomine dovranno comunque essere trasmesse al Sistema informativo perché possa disporsi di un quadro completo e preciso di tutte le fasi operative poste in essere.

    Si confermano, per l'a.s. 2004/2005, per quanto compatibili, le disposizioni impartite con C.M. n. 82, prot n. 2103 del 19 luglio 2002 e con nota n. 2067 del 23/07/2003 in materia di conferimento di supplenze al personale docente ed educativo da parte dei dirigenti scolastici.

    In tale ottica, si richiamano alla particolare attenzione delle SS.LL. taluni punti significativi degli atti succitati:

    • la individuazione delle "scuole di riferimento";

    • l'adozione delle procedure, dei criteri e delle modalità organizzative finalizzate al conferimento delle supplenze attraverso le citate "scuole di riferimento" e con l'eventuale supporto del Sistema Informativo;

    • la possibilità da parte degli aspiranti di delegare alla scelta, oltre che persona di propria fiducia , il dirigente del C.S.A. competente (delega che dopo il 25 agosto p.v. si intende riferita al o ai dirigenti scolastici che abbiano assunto la gestione della procedure);

    • la non applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 8 del D.M. 201/2000, nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti.

    Con l'occasione si ribadisce l'esigenza, tra l'altro richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò tenuto conto delle particolari modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, nonché della necessità di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.

    In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residuati saranno ricoperti dai dirigenti scolastici delle scuole ove esistono le disponibilità, ricorrendo agli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto. In assenza delle stesse (tuttora in corso di predisposizione per l'a.s. 2004/05) dovranno essere utilizzate quelle relative all'anno scolastico precedente, instaurando rapporti di lavoro a carattere provvisorio "in attesa dell'avente titolo".

    Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola ove si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorità in base alle disposizioni di cui all'art. 7 comma 8 del D.M. n. 201/2000.

    Qualora infine si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento incrociato della graduatorie d'istituto, in base ai medesimi criteri seguiti per la formazione degli elenchi di sostegno previsti dall'art. 11 del D.M. 14 giugno 2001 n. 103.

    Per quanto concerne il personale ATA le SS.LL. utilizzeranno, ai fini del conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche, le graduatorie del concorso per soli titoli (24 mesi) predisposte per l'a.s. 2004/2005 ai sensi dell' art. 554 del D. L.vo n. 297/94 e della O.M. 27.5.2002 n. 57 richiamata dalla C.M. n.23 del 20 febbraio 2004.

    Con l'occasione si ritiene opportuno precisare che per quel che concerne la sostituzione del D.S.G.A., si applica quanto previsto dagli artt. 47 e 55 del CCNL 24 luglio 2003 e dal contratto integrativo nazionale sulle utilizzazioni sottoscritto il 25 giugno 2004 e in particolare dall'art. 11 bis.

    Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n.430) in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

    Si richiama, infine, la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che tutte le informazioni relative alle operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti, calendario, sedi delle convocazioni, ecc ... ), siano adeguatamente pubblicizzate attraverso tutti i canali di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all'albo, inserimento nel sito internet, comunicati stampa, ecc.) in modo che le relative procedure risultino il più possibile chiare e facilmente accessibili. Anche a tale riguardo, si raccomanda il puntuale adempimento di quanto indicato nella citata nota tecnica.

    Il ricorso a tutte le possibili forme di pubblicità e divulgazione si rende ancor più necessario ove il conferimento delle supplenze, per avvenuto decorso del termine del 25 agosto, viene ulteriormente decentrato col passaggio ai dirigenti scolastici e l'attivazione delle "scuole di riferimento". In tal caso si raccomanda che la diffusione dell'informazione sia il più possibile agevolata con la pubblicazione dei calendari delle operazioni anche presso i CSA.

    Per più puntuali ed analitiche indicazioni operative in materia di supplenze si fa rinvio alla nota tecnica predisposta dal Sistema informativo.

    Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

    IL CAPO DIPARTIMENTO
    Pasquale Capo


    Nota Tecnica


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