Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Nota 6 ottobre 2009
Prot. n. AOODGPER 14991
Oggetto: Supplenze temporanee personale docente
Si fa riferimento alle segnalazioni di alcuni casi in cui le
istituzioni scolastiche, a causa di assenze del personale docente
titolare in servizio, si trovano in gravi difficoltà nell’assicurare la
piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni.
A tale riguardo si ricorda che la normativa vigente per le scuole di
istruzione secondaria prevede che, nei casi di assenze, si può
provvedere con le proprie risorse di personale docente, fino ad un
massimo di 15 giorni, mediante l’attribuzione ai docenti in servizio di
un orario massimo di 24 ore settimanali. Tali disposizioni sono
contenute nell’art. 22, comma 6, della legge finanziaria 28.12.2001, n.
449 in combinazione col comma 4 del medesimo articolo, e secondo l’art.
7, comma 3, del Regolamento in materia di supplenze al personale docente
ed educativo di cui al D.M. n. 131 del 13.6.2007.
Sotto il profilo del suddetto impiego del proprio personale docente, si
precisa che mentre per l’eventuale personale in soprannumero a
disposizione la prestazione di 18 ore settimanali è obbligatoria, per
tutto il personale comunque in servizio l’assunzione di ulteriori ore di
insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino la limite
massimo di 24 ore settimanali, risulta opzionale.
Fatte salve le disposizioni normative sopra richiamate, si pregano le
SS.LL di rappresentare agli uffici e istituzioni scolastiche di
rispettiva competenza, che in tutti i casi in cui le suddette soluzioni
normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei
docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione
della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti
scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a
15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio III Nota 25 agosto 2009
Prot. n. AOODGPER. 12360 Oggetto: Anno scolastico
2009/2010 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze
al personale docente, educativo ed ATA Con la presente nota si
forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione
di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2009/ 10.
Si richiama, innanzitutto, l’attenzione sul disposto di cui all’art.3,
comma 1.del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo adottato col D.M. 13 giugno 2007,n.131 che prevede
misure, anche di tipo informatico, per assicurare preventivamente
adeguata pubblicizzazione delle operazioni di conferimento delle
supplenze a livello provinciale, a supporto della trasparenza ed
efficacia delle operazioni medesime.
Com'è noto alle SS. LL., per l’effettuazione delle operazioni di cui
all’oggetto è operante il nuovo termine del 31 agosto, stabilito
dall’art.36, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207
convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.14. A decorrere dal
1°settembre 2009, l'individuazione e la nomina dei destinatari delle
supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche,
attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, passerà
nella competenza dei dirigenti scolastici.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Anche per l’a.s. 2009/10 si richiamano le procedure, modalità operative
e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note
circa i criteri per l’ individuazione delle "scuole di riferimento" e
dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di
altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate
dall’art.3, comma 2 , del citato Regolamento, tali atti, sia se rivolti
a specifica persona, sia se rivolti, per l’accettazione preventiva, al
dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente
validi sia nella fase di competenza degli USP che nella successiva fase
di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni
dell’art.3 comma 2 e seguenti del Regolamento opportunamente integrate
dalle disposizioni di cui al capoverso che segue.
In considerazione delle disposizioni di cui al D.M. n.42 dell’8 aprile
2009 che ha previsto la possibilità di richiedere l’inclusione in coda
in graduatorie ad esaurimento di ulteriori tre province oltre quella o
quelle per le quali l’aspirante risulta incluso a pieno titolo ed al
fine di assicurare – in un sistema articolato che può vedere coinvolte,
in tempi diversi, più province nei riguardi dei medesimi aspiranti - il
massimo di certezza ed affidabilità delle operazioni di attribuzione
delle proposte contrattuali da parte degli uffici competenti e delle
conseguenti accettazioni o rinunce da parte degli interessati, si
definiscono le seguenti regole:
La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato di durata
annuale o fino al termine delle attività didattiche in una provincia per
un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità di conseguire,
per l’anno scolastico di riferimento, ulteriori proposte di assunzione
della relativa graduatoria nella predetta provincia, ma consente di
conseguire ulteriori proposte per insegnamenti diversi nella medesima
provincia e di conseguire qualsiasi altra proposta di assunzione nelle
altre province di inclusione.
L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di
durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un
numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia
per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità, per l’anno
scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di
assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte
le altre province in cui il candidato è iscritto. A norma dell’art.3
comma 5 del Regolamento, è ammessa, esclusivamente prima della stipula
del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza
temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in
una provincia, per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per
il medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella
medesima provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della
stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per
orario non intero per l’accettazione di supplenza sino al termine delle
attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso
insegnamento.
L’accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale
o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno
determina per gli interessati gli effetti di cui al punto b); tuttavia
consente all’aspirante, nella stessa provincia, esclusivamente prima
della stipula del contratto, di accettare successive proposte di
assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia
appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 21/05.
Per coloro che appartengono alle categorie vincolate alla nomina su
posto di sostegno di cui ai predetti artt. 1 e 3 del D.M. 21/05 la
rinuncia a proposta di assunzione su posto di sostegno equivale alla
rinuncia anche su posto comune su cui, pertanto, per quell’anno non
potranno ottenere proposte di assunzione.
La provincia di L’Aquila, in deroga eccezionale alle disposizioni di cui
alle precedenti lettere b) e c), non viene inclusa tra le province in
cui, per effetto dell’accettazione da parte dell’aspirante di una
proposta di assunzione in altra provincia, vengono meno le posizioni
utili dell’aspirante medesimo e le proposte di assunzione effettuate
dalla provincia di L’Aquila possono essere accettate, nella fase
precedente la stipula contrattuale, rinunciando alla proposta di
assunzione già accettata in altra provincia. L’accettazione o la
rinuncia ad una proposta di assunzione effettuata dalla provincia di
L’Aquila seguono, invece, le regole generali stabilite precedentemente
per tutte le province.
Il personale che sia stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza
dall’a.s. 2009/10 e sia tenuto alla prestazione di servizio su specifica
sede di insegnamento per l’a.s.2009/2010, non può conseguire supplenze
per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad
esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso.
Al fine di una migliore gestione dei momenti salienti del processo di
instaurazione del rapporto di lavoro, in funzione della corretta
operatività delle disposizioni di cui sopra e della conseguente
possibilità di dar luogo con la massima tempestività, nei casi previsti,
alle disposizioni inibenti l’attribuzione di altre proposte da parte di
altre province così come alle sanzioni, si richiama l’attenzione degli
uffici competenti sull’assoluta necessità di un’immediata comunicazione
a sistema degli esiti giornalieri delle proposte di assunzione. Analoga
necessità di immediata comunicazione riguarda poi i dirigenti scolastici
nella fase, collocata temporalmente nell’anno scolastico 2009/10, di
stipula del contratto e di presa di servizio dei docenti interessati che
devono avvenire, di norma, nella stessa data.
Il sistema informativo di questo Ministero, con proprie
comunicazioni,darà notizia circa le date di messa a disposizione e
operatività dei necessari supporti operativi.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a
livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute
nell’art.8 del nuovo Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi
a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:
la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione
comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla
base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche
tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad
esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo
insegnamento;
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento
che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento.
Il CCNL 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a
tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano
a tale proposito l’art.25 c. 6 e l’art.39, con particolare riguardo al
c.3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto
stabilito dall’art.73 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.
POSTI DI SOSTEGNO
In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di
insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività
didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso
nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il
titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai
termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad
esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto,
non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a
domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza
delle graduatorie di istituto in correlazione al titolo di
specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s.
2009/2010.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale
richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità
dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per
l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di
specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con
raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 31 agosto 2009, al
Dirigente scolastico della scuola cui è stato diretto il relativo
Modello “B” di scelta delle istituzioni scolastiche per l’ inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente
scolastico trasmetterà direttamente al sistema informativo il nominativo
dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o
terza fascia. mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio
provinciale, perchè quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema
informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora
trattasi di aspirante inserito in prima fascia. Per quanto riguarda le
operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti
uffici provinciali e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce
l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle
supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in
possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più
laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di
conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare
tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art.
3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni,
debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con
priorità, su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a
proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di
altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non
collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno
compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente
residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui
esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle
graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia,
validi per l’a.s. 2009/2010; in caso di esito negativo si ricorrerà
successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo il
criterio della viciniorità e, in subordine, si attingerà alle normali
graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.
E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una
supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per
disponibilità relative a posti di sostegno. Con riguardo a supplenze
conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune,
quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una
supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza
annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero
periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo
definitivo.
Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola
in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9 del
Regolamento, procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della
provincia, secondo un ordine di consultazione delle predette scuole che
osservi un criterio di viciniorità. Ove si renda necessario attribuire
la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione i
dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo
scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola
dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle
graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se
trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli
stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del
sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del nuovo Regolamento,
ulteriormente descritti dall’art.6, comma 3 e seguenti, del D.D.G. 16
marzo 2007. Per quanto riguarda, l’eventuale esaurimento, nella scuola
secondaria di secondo grado, dello specifico elenco dell’area
disciplinare su cui debba disporsi la nomina, in tali casi, ai sensi
dell’art.6, comma 3, del nuovo Regolamento, si provvede tramite lo
scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree
disciplinari.
PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI
In caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento del personale
educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura
dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza
di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette
istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale
educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate
contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il
diritto di opzione agli aspiranti.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i
requisiti, abbiano presentato il relativo Allegato “A” al D.M. n.42
dell’8 aprile 2009 si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la
graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente
collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un
gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica
e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce
della priorità nella scelta , sempre che permangano le condizioni che
hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione
possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza
economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli
aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del
beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la
produzione della documentazione e della certificazione, si applicano
integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale
integrativo sulla mobilità del personale scolastico allegate al predetto
Modello “A” di domanda per l’attribuzione della priorità di scelta della
sede. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi
esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di
handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6, dell’art. 33 della
legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei
criteri prima specificati, per tutte le province nelle cui graduatorie
ad esaurimento l’aspirante risulta incluso e nei confronti di qualsiasi
sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in
situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il
beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da
parte dell’Ufficio competente, solo nella provincia in cui sono ubicate
le scuole poste nel medesimo comune di residenza della persona assistita
o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore,
ovviamente della stessa provincia.
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’art.1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento,
pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire
cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità
provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad
esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove
si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di
insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4
dell’art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448,
attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola
medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui
trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo
determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente
al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con
contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo
determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive
oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che
non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola,
i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti
utilizzando le graduatorie di istituto.
ATTRIBUZIONE DI ORE DI INSEGNAMENTO PER SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE
NELLA SCUOLA PRIMARIA
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni
residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile in
alcun modo assegnare le predette ore di insegnamento al personale
docente titolare e/o in servizio nella scuola poiché il medesimo è
risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore
rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle
graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 c.8
del Regolamento adottato con DM 13 giugno 2007 n. 131.
CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITÀ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI
RITO
Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 9, comma 4,
del Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di idoneità
all’impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza
delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione
dell’attribuzione del primo contratto di lavoro.
Sull’argomento si ritiene opportuno che, nei casi di difficoltà di
reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione
rilasciata dal medico di base dell’interessato e ciò anche in
considerazione della disposizione di cui all’art. 37 della. L. 133 /2008
che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di
certificazione nella fase di assunzione.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli
artt. 46, 71, 72, e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, “ Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.
CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
AL PERSONALE ATA
L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000,
n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli
del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non
è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato
sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di
supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica (lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11 della
legge 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per
titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento
delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai
sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del
D.L.vo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad
esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M.
24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai
competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle
graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività
didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in
servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività
didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle
supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430. Per la sostituzione del
direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti
vacanti e disponibili, come già precisato con la nota n. 1771, del
27.6.2003, devono essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili
amministrativi di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale D.M.
146/2000.
Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili o residuali
dopo l’operazione del precedente periodo, si pone in evidenza che
all’articolo 11 bis del contratto collettivo nazionale integrativo sulle
utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico
2009/2010, siglato il 26 giugno c.a., sono indicate le fattispecie
previste per la nomina e/o il conferimento dell’incarico.
In particolare, oltre alla disciplina inerente l’attribuzione di tali
competenze a favore dei beneficiari delle posizioni economiche di cui
alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008 ovvero di assistente
amministrativo della medesima scuola, da nominare ai sensi dell’articolo
47 del vigente ccnl di comparto, al comma 3 è previsto, anche se in via
esclusivamente residuale, l’ormai consolidato istituto della
utilizzazione di assistente amministrativo titolare in altra scuola, da
disporre a cura e a carico dell’ufficio scolastico competente per
provincia.
Gli aspiranti a detta utilizzazione devono essere inseriti in appositi
elenchi provinciali da formulare ai sensi di quanto previsto ai commi 4,
5 e 6 dell’articolo 11bis. In proposito, si pone in evidenza quanto
indicato al comma 6 in merito alla necessità del garantire la continuità
della utilizzazione a favore dell’aspirante che chieda la conferma
nell’istituzione scolastica nella quale ha svolto analogo servizio
nell’anno scolastico 2008/2009. Resta inteso che tale conferma è
assicurata esclusivamente al personale che, per effetto della posizione
occupata nei succitati elenchi, rientri, comunque, in turno di nomina
per l’utilizzazione in parola.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con
prestazione di lavoro a tempo parziale si applicano l’art. 44 c.8 e
l’art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto
conto delle disposizioni dettate dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti
solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui
all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e
le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M.
19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Più disponibilità
derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale,
possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento,
alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali
disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno
utilizzate dai dirigenti scolastici, a fronte dell’effettiva necessità,
secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 per la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al
termine delle lezioni o delle attività didattiche.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle
di circolo e di istituto, occorra procedere ancora alla copertura di
posti, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le
graduatorie delle scuole viciniori.
Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i
Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto
dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000,
n. 430.
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più
altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o
da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata
la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in
servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del
precedente contratto.
Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli
interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di
conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo
le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui
all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n. 430), in
caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di
servizio.
In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede ai
sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al
conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività
didattiche, si richiamano, per l’a.s. 2008/2009, le disposizioni
impartite per il personale docente con la presente nota.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le già
richiamate disposizioni dell’art.3, comma1, del Regolamento, sulla
necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento
delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva
variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc… ), siano
adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di
comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo,
inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le
relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più
possibile chiari e accessibili. E ciò a maggior ragione dopo il 31
Agosto, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con
l’attivazione delle “scuole di riferimento” o di altre soluzioni
ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Assunzioni ex L.68/99
Anche per le assunzioni a tempo determinato del personale docente
beneficiario delle riserve di cui alla L. 68/99 le SSLL vorranno tener
conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7 alla nota 11689
dell’11/7/09,del 10 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti
sentenze della Corte di Cassazione.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di
applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui
all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del
collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge
superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano
deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno
dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1,
comma 2, della legge 407/98.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
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