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Dipartimento per l’IstruzioneDirezione Generale per il personale della scuolaNota 25 luglio 2005 Prot. n. 1325 D.G. per il personale della scuola Uff. III Oggetto: Iscrizione con riserva graduatorie permanenti docenti di cui all'art. 3 ter della legge 143/2004 Si fa
riferimento ai quesiti pervenuti sulla gestione delle posizioni dei
docenti di cui all'oggetto nella attuale fase delle assunzioni a tempo
indeterminato e della successiva dell'attribuzione delle supplenze,
sulla base dello scorrimento delle graduatorie permanenti. Al riguardo va innanzi tutto precisato che i docenti di cui trattasi, sino al conseguimento del titolo abilitante o specializzante, sono iscritti con riserva nelle graduatorie, come esplicitamente prevede l'art. 3 ter della legge 143/04 a decorrere dall'a.s. 2005/2006 al solo fine di conseguire l'iscrizione a pieno titolo nel corso dell'anno 2005, e ciò in deroga alla disposizione di cui all'art 1, comma 1 bis che stabilisce che gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie avvengano con cadenza biennale, e quindi, allo stato, per l'anno scolastico 2007/2008. E' evidente, pertanto, come da tale iscrizione con riserva (che non verrà sciolta sicuramente in tempi brevi, essendo taluni corsi abilitanti ancora in itinere e altri addirittura da organizzare), non possano discendere nell'immediato e quindi nell'attuale fase della procedura di assunzione a tempo indeterminato e determinato, ulteriori effetti quali l'immissione in ruolo o il conferimento di supplenze. Né in ragione dell'assenza del titolo
abilitante e dell'iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie permanenti
alla predetta data, sembra possibile procedere all'accantonamento dei
posti eventualmente spettanti a tali aspiranti per scorrimento delle
graduatorie. E' questa, una misura cautelare che trova applicazione nei
confronti di coloro che, in un contenzioso giurisdizionale, sono in
attesa di una pronuncia definitiva sulla legittimità di un titolo
acquisito entro i termini previsti dalla procedura. In tal caso lo
scioglimento favorevole della riserva opera ex tunc, con il ripristino
delle posizioni e punteggi spettanti nella graduatoria. Tra l'altro, in mancanza dell'attribuzione del punteggio relativo al titolo di abilitazione, -e in costanza di una parziale valutazione degli altri titoli -, la posizione in graduatoria degli interessati risulterebbe comunque ingestibile ai fini che qui rilevano o addirittura vanificata in caso di mancato superamento del corso abilitante. Da quanto sopra consegue che, a giudizio di questa Direzione, i nominativi dei docenti inseriti con riserva in attesa del conseguimento del titolo abilitante non devono essere presi in considerazione nella graduatoria permanente e in quelle d'istituto di 1^ e 2^ fascia nella fase di conferimento delle relative nomine e che i posti disponibili a tal fine debbono essere assegnati seguendo l'ordine della graduatoria permanente definitiva approvata per l'a.s. 2005/06. In effetti i docenti in questione, solo all'atto del conseguimento del titolo avranno in graduatoria una posizione definita con il relativo punteggio. Sulla base di tale posizione nei confronti dei citati aspiranti, tenuto conto della particolarità della loro situazione, potrebbe valutarsi se sussista la possibilità di garantire una priorità nella assegnazione di posto di insegnamento o cattedre nell'ambito del contingente di assunzioni a tempo indeterminato relativa all'anno scolastico 2006/2007. Sulla questione rappresentata e la soluzione prospettata, si prega codesto Ufficio legislativo di voler esprimere il proprio parere.
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