Nota 28 luglio 2008, Prot.n. 487
Anno scolastico 2008/2009 – Supplenze annuali e temporanee fino al
termine delle attività didattiche al personale docente, educativo ed ATA
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III Nota 25 luglio 2008
Prot. n. AOODGPER. 12510 Oggetto: Anno scolastico
2008/2009 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze
al personale docente, educativo ed ATA Con la presente nota si
forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione
di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2008/09.
Si richiama, innanzitutto, l’attenzione sul disposto di cui all’art.3,
comma 1. del D.M. 13 giugno 2007, che prevede misure, anche di tipo
informatico, per assicurare preventivamente adeguata pubblicizzazione
delle operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale,
a supporto della trasparenza ed efficacia delle operazioni medesime.
Com'è noto alle SS.LL., per l’effettuazione delle operazioni di cui
all’oggetto è operante il termine del 31 luglio fissato dall’art. 4,
commi 1 e 2 della legge n. 333/2001. A decorrere dal 1° agosto 2008,
l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e
di quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso lo
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, passerà nella competenza
dei dirigenti scolastici.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Anche per l’a.s. 2008/09 si richiamano le procedure, modalità operative
e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note
circa i criteri per l’ individuazione delle "scuole di riferimento" e
dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di
altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni
dell’art.3, comma 2 e seguenti del Regolamento che prevedono, in
particolare, in caso di disponibilità sopraggiunte, la riconvocazione
degli aspiranti aventi titolo al completamento d’orario secondo i
criteri di cui al successivo art.4 del Regolamento medesimo.
Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate
dall’art.3, comma 2 , del citato Regolamento, tali atti, sia se rivolti
a specifica persona, sia se rivolti, per l’accettazione preventiva, al
dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente
validi sia nella fase di competenza degli USP che nella successiva fase
di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a
livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute
nell’art.8 del nuovo Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi
a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:
1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla
convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire
supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo
insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi
anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad
esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo
insegnamento;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento
che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento
Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art.3, comma 5, del citato
Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento
delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei
relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di
penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a
supplenza temporanea sino al temine delle attività didattiche,
esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale
per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Il CCNL 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a
tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano
a tale proposito l’art.25 c. 6 e l’art.39, con particolare riguardo al
c.3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto
stabilito dall’art.73 del D.L. 112/2008.
POSTI DI SOSTEGNO
In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di
insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività
didattiche di sostegno, il personale incluso in graduatoria ad
esaurimento che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il
sostegno tardivamente rispetto al termine del 30 giugno e che non abbia
titolo a figurare, per l’insegnamento di sostegno, nelle graduatorie ad
esaurimento e nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia
per l’a.s. 2008/2009, viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di
sostegno, della medesima prima fascia, correlati al titolo di
specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s.
2008/2009.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale
richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità
dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per
l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di
specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con
raccomandata A/R al Dirigente Scolastico della scuola cui è stato
diretto il relativo Modello “B” di scelta delle istituzioni scolastiche
per l’ inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, entro il
termine perentorio del 10 agosto 2008.
Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da
parte degli USP e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce
l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle
supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in
possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più
laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di
conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare
tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art.
3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni,
debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con
priorità, su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a
proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di
altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non
collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno
compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente
residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui
esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle
graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia,
validi per l’a.s. 2008/2009 e, in subordine, le normali graduatorie
degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.
Va premesso che, fatte salve le operazioni già espletate per
l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento con lo scioglimento
delle riserve, per l’a.s. 2008-2009, lo stato di consolidamento delle
graduatorie di circolo e di istituto nel loro secondo anno di vigenza,
fa sì che tali graduatorie siano immediatamente fruibili per
l’attribuzione di contratti a tempo determinato a titolo definitivo.
Negli eventuali casi eccezionali di necessità di conferimento di
supplenza in attesa dell’avente titolo, trovano applicazione le
disposizioni di cui ai due successivi capoversi.
E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una
supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per
disponibilità relative a posti di sostegno.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti
di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto
sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente
titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle
attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del
provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola
in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9 del nuovo
Regolamento procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della
provincia, secondo il criterio di viciniorità.
Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti
privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici
individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria
di riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite
lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine
prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o
di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la
formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del
nuovo Regolamento, ulteriormente descritti dall’art.6, comma 3 e
seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007.
Per quanto riguarda, ,l’eventuale esaurimento, nella scuola secondaria
di secondo grado, dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui
debba disporsi la nomina, in tali casi, ai sensi dell’art.6, comma 3,
del nuovo Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato
degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI
In caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento del personale
educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura
dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza
di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette
istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale
educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate
contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il
diritto di opzione agli aspiranti.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i
requisiti, abbiano presentato il relativo Allegato “A”al D.D.G.
16.3.2007, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria
secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati,
l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di
aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della
medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della
priorità nella scelta , sempre che permangano le condizioni che hanno
dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione
possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza
economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli
aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede
scolastica e per la produzione della documentazione e della
certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal
vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale
scolastico allegate al predetto Modello “A” di domanda per
l’attribuzione della priorità di scelta della sede. Con l’occasione si
precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola
istituzione scolastica.
Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di
handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6, dell’art. 33 della
legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei
criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica,
mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di
handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio
risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di
residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale
comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’art.1, comma 4, del nuovo Regolamento le ore di
insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a
costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di
disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione
scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di
insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di
insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4
dell’art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448,
attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola
medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui
trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo
determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente
al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con
contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo
determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive
oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che
non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola,
i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti
utilizzando le graduatorie di istituto.
Attribuzione di ore di insegnamento per specialisti di lingua inglese
nella scuola primaria
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni
residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare
e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento,
le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle
graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 c.8
del Regolamento adottato con DM 13 giugno 2007 n. 131.
Certificazione sanitaria di idoneità all’impiego e documentazione di
rito
Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art.9, comma 4,
del nuovo Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di
idoneità all’impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di
vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione
dell’attribuzione del primo contratto di lavoro.
Sull’argomento si ritiene opportuno che, nei casi di difficoltà di
reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione
rilasciata dal medico di base dell’interessato e ciò anche in
considerazione della disposizione di cui all’art. 37 del D.L. 112 /2008
che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di
certificazione nella fase di assunzione.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli
artt. 46, 71, 72, e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, “ Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.
Conferimento supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica
al personale ata
L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000,
n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli
del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non
è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato
sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di
supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica (lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11 della
legge 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per
titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento
delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai
sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del
D.L.vo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad
esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M.
24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai
competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle
graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività
didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in
servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività
didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle
supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.
Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi,
nel caso di posti vacanti e disponibili, come già precisato con la nota
n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli
ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000.
Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali
dopo l’operazione del precedente periodo, si dovrà procedere secondo
quanto previsto dagli artt. 47 e 56 del CCNL del 29 novembre 2007 e dal
contratto integrativo nazionale sulle utilizzazioni, sottoscritto il 16
giugno 2008, art. 11 bis.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con
prestazione di lavoro a tempo parziale si applicano l’art.44 c.8 e
l’art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto
conto delle disposizioni dettate dall’art.73 del D.L. n. 112/2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti
solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui
all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e
le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M.
19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo
professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del
Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel
caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione
scolastica.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno
utilizzate dai dirigenti scolastici, a fronte dell’effettiva necessità,
secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 per la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al
termine delle lezioni o delle attività didattiche.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle
di circolo e di istituto, occorra procedere ancora alla copertura di
posti, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le
graduatorie delle scuole viciniori.
Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i
Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto
dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000,
n. 430.
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più
altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o
da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata
la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in
servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del
precedente contratto.
Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli
interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di
conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo
le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui
all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n. 430), in
caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di
servizio.
In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede ai
sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al
conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività
didattiche, si richiamano, per l’a.s. 2008/2009, le disposizioni
impartite per il personale docente con la presente nota.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le già
richiamate disposizioni dell’art.3, comma1, del Regolamento, sulla
necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento
delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva
variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc… ), siano
adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di
comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo,
inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le
relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più
possibile chiari e accessibili. E ciò a maggior ragione dopo il 31
luglio, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con
l’attivazione delle “scuole di riferimento” o di altre soluzioni
ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Nuovo tracciato per l’invio telematico dei contratti per supplenze
annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche
Si ritiene opportuno segnalare che è di imminente emanazione la
circolare concordata tra questo Ministero e quello dell’Economia e delle
Finanze che disciplina le nuove modalità di compilazione e di invio
telematico dei contratti del personale della scuola , anche alle
Ragionerie Provinciali, nell’ottica della semplificazione amministrativa
e della diminuzione della produzione in forma cartacea.
Assunzioni ex L.68/99
Anche per le assunzioni a tempo determinato del personale scolastico
beneficiario delle riserve di cui alla L. 68/99 le SSLL vorranno tener
conto delle istruzioni emanate nell’allegato al DM n. 61 del 10 luglio
2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di
Cassazione.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to L. Chiappetta
|