Dipartimento per la Programmazione Ministeriale e
per la Gestione Ministeriale del Bilancio, delle Risorse Umane e
dell'Informazione
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari
Generali
Ufficio VIII
Nota 25 maggio 2005
Prot. n. 565
Oggetto: Trattamento economico di
missione all'interno del territorio nazionale.
Utili indicazioni ed
istruzioni per gli impiegati inviati in missione
E' emerso, recentemente, che le tabelle di missione
presentate ai fini della liquidazione del trattamento di missione, non
vengono documentate in modo completo ed esaustivo come più volte
evidenziato dall'Ufficio Centrale di Bilancio.
Si ritiene pertanto opportuno fornire indicazioni e chiarimenti sul
trattamento economico di missione all'interno del territorio nazionale.
Preliminarmente, si precisa che le indicazioni che seguono, suscettibili
di aggiornamento e modifica, non intendono essere esaustive della
materia, data la numerosa casistica finora riscontrata, ma mirano
esclusivamente a facilitare il compito del personale inviato in missione
ed a ridurre i tempi tecnici per la liquidazione delle tabelle di
missione prevenendo eventuali rilievi del citato organo di controllo.
INDENNITA' DI MISSIONE
Ai sensi della Legge n. 836/1973, modificata dall'art. 5 della Legge n.
417/1978 "l'indennità di trasferta non è dovuta per le
missioni compiute:
- nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli
effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata
interessanti la stessa giornata;
- nella località di abituale dimora, anche se distante più di dieci
chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
- nelle località distanti meno di dieci chilometri dal confine del
comune in cui ha sede l'ufficio."
E' utile evidenziare che, come previsto dall'ultimo
comma dell'art. 12 della legge n. 836, al personale compete il rimborso
delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati, anche se
non acquista titolo all'indennità di missione.
SEDE DI SERVIZIO ED ABITUALE DIMORA
Nel caso in cui il dipendente venga incaricato di una missione
nel luogo di residenza anagrafica ed essa non coincida con il luogo di
dimora abituale, lo stesso è tenuto a dimostrare la circostanza con
"documentazione probatoria" (costituita da bollette della luce,
acqua, gas etc., ovviamente intestate a suo nome).
Soltanto a tale condizione il dipendente ha
diritto ad ottenere il trattamento economico di missione, che, di
contro, non può aver luogo qualora la località dell'incarico coincida (o
sia particolarmente vicina) con quella di residenza.
ANTICIPI DI MISSIONE
Per quanto attiene l'anticipo di missione, si rammenta che il personale
può farne richiesta presentando l'apposito modulo compilato almeno 5 gg.
prima dell'inizio della missione. Di norma al personale viene
corrisposto l'anticipo nella misura del 75% delle spese presunte (D.P.R.
395/88 - art. 5, c. 8), salvo casi particolari che saranno oggetto di
valutazione da parte dell'Amministrazione. Non si procede alla
corresponsione di anticipi relativamente a missioni la cui durata sia
inferiore alle 24 ore (art. 3 della Legge 417/78 ribadito nella
Circolare n. 3 dell'11.7.2003, prot. n. 51805, del MEF).
L'impiegato, entro 30 giorni dal rientro in sede da
ciascun incarico, deve inoltrare, all'ufficio competente alla
liquidazione delle missioni, la tabella corredata di tutta la
documentazione giustificativa.
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
L'art. 12 della Legge 836/73 prescrive che ai dipendenti in missione
compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto.
Appare opportuno evidenziare che il rimborso della spesa
sostenuta per i viaggi effettuati con servizi di linea diversi dai
citati spetta quando questi consentano un notevole risparmio di tempo e
quando siano stati debitamente autorizzati ovvero quando manchi il
collegamento ferroviario con la località da raggiungere.
Il rimborso delle spese di viaggio compete per tutti i servizi resi
fuori dall'ordinaria sede di servizio o di abituale dimora, anche se il
personale non acquisisce titolo all'indennità di trasferta vera e
propria.
Per il raggiungimento della località di missiome e per il ritorno alla
sede di partenza il dipendente ha l'obbligo di seguire il
percorso più breve.
Ogni eventuale inosservanza di tale obbligo deve essere adeguatamente
giustificata e documentata, all'atto della richiesta di rimborso.
Nel caso in cui il dipendente, senza essere stato
preventivamente autorizzato, si avvalga dell'uso dei
"mezzi di trasporto marittimi" o "aerei", quando la destinazione può
essere raggiunta anche per ferrovia, può ottenere il rimborso
di spesa (presentando i biglietti di viaggio) entro i limiti del costo
di biglietto di viaggio, a tariffa d'uso, che avrebbe sostenuto se
avesse utilizzato i mezzi di trasporto ferroviari.
Ai sensi dell'art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 18
novembre 2004, ai dirigenti, inviati in trasferta, spetta il
rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani.
Gli stessi possono essere, inoltre, autorizzati ad usare il proprio
mezzo di trasporto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In caso di smarrimento di biglietti di viaggio il rimborso verrà ammesso
solo dietro presentazione di regolare denuncia presso le autorità
competenti dalla quale dovrà essere possibile evincere il percorso, la
data e l'importo relativi al biglietto smarrito - Circolare n. 3
dell'11.7.2003, prot. n. 51805, del MEF - Parimenti, in caso di
smarrimento del solo coupon della carta d'imbarco relativa ai viaggi
all'estero, il rimborso del biglietto aereo sarà subordinato alla
presentazione di regolare denuncia presso le autorità competenti, dalla
quale risultino la data e la tratta di volo.
UTILIZZO MEZZO AEREO
-
La spesa del biglietto aereo di linea è
rimborsabile esclusivamente se:
- sia stata preventivamente autorizzata con lettera d'incarico o
convocazione;
- sia documentata dal biglietto aereo e dalle carte d'imbarco.
-
I dirigenti degli Uffici Centrali e Periferici di
questo Ministero e il personale ad essi equiparato nonché il personale
appartenente ai ruoli ad esaurimento che viaggiano per motivi di
servizio, se utilizzano la Compagnia Aerea Alitalia sono
tenuti a farsi praticare la riduzione del 30% sul prezzo del biglietto
a tariffa intera (vedi convenzione stipulata tra Alitalia
Linee Italiane S.p.A. e Ministero in data 1.3.1990).
Si precisa che, a norma di legge, al personale avente titolo
alla riduzione tariffaria che non ne abbia fatto richiesta, sarà
rimborsata la spesa dell'aereo nei limiti del biglietto scontato.
L'uso dei mezzi aerei di navigazione
di linea spetta quando tali mezzi consentano un
notevole risparmio di tempo rispetto ai normali collegamenti
ferroviari od altri servizi di linea, ovvero quando manchi un
collegamento ferroviario con la località da raggiungere.
CERTIFICAZIONE DI INIZIO E DI FINE MISSIONE
Personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali
L'art. 8 della Legge 836/73 prescrive che sul provvedimento con cui
viene disposta la missione debbono risultare i dati afferenti al giorno
ed all'ora di inizio dell'incarico mentre il giorno e l'ora di
inizio del viaggio di ritorno devono risultare da apposite dichiarazioni
dell'Ufficio presso il quale viene svolta la missione.
Nei casi di riconosciuta e giustificata impossibilità
di ottenere la dichiarazione del giorno e dell'ora di inizio del viaggio
di ritorno (meglio conosciuto come "visto partire"), essa può essere
sostuita da una dichiarazione a posteriori in calce al provvedimento, a
cura del Capo dell'Ufficio che ha disposto la missione.
SOSTE INTERMEDIE
La Legge 836/73 - art. 11 - prevede che ai dipendenti in missione in
località distanti dalla sede di servizio più di 800 chilometri,
per il raggiungimento delle quali occorre impiegare, con treno diretto,
almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non
superiore a 24 ore. Non è consentita la sosta intermedia
nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto di cuccetta, nonché di
mezzi di navigazione aerea di linea.
RIMBORSO SPESE DI PERNOTTAMENTO
L' articolo 2 della Legge 417/78 e l'articolo 2 del D.P.R. n. 513/78
prevedono che al dipendente inviato in missione è data facoltà di
chiedere, dietro presentazione di regolare fattura (ovvero ricevuta
fiscale), il rimborso della spesa dell'albergo per la categoria di
diritto stabilita come segue:
I^ CATEGORIA(4 STELLE) |
Per i dipendenti con qualifica di ambasciatore, prefetto di 1^
classe, professore universitario di 1^ classe, qualifiche
dirigenziali, Area C3 (ex liv. IX), professori di scuola media
secondaria di II grado |
II CATEGORIA(3 STELLE) |
Per tutto il rimanente personale |
La circolare n. 87/1978 del Ministero del Tesoro, in
analogia a quanto disposto per i rimborsi inerenti alle spese di
viaggio, considera la categoria dell'albergo "un limite
inderogabile e invalicabile di spesa".
Il personale delle diverse qualifiche, inviato in
missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più
elevata o facente parte di delegazioni ufficiali dell'Amministrazione,
può essere autorizzato, con provvedimento adeguatamente motivato,
a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente di
grado più elevato.
La ricevuta fiscale deve recare il nominativo del dipendente e la sua
residenza o dimora principale.
Il dipendente è tenuto a presentare la documentazione di spesa riferita
al pernottamento in "camera singola".
Eventuali fruizioni di "camere doppie" possono essere rimborsate
fino al "costo della camera singola" che deve essere inidicato
con apposita dichiarazione dallo stesso albergatore su specifica
richiesta del dipendente.
RIMBORSO SPESE DEI PASTI
Le spese relative al consumo dei pasti, per poter
essere ammesse a rimborso, devono essere documentate con
ricevute fiscali rilasciate dall'esercente la ristorazione, al
termine di ciascuna prestazione. Esse devono indicare la natura,
la quantità e la qualità dei servizi prestati nonché le generalità del
fruitore del servizio.
Non è rimborsabile la spesa desumibile da ricevute
fiscali rilasciate cumulativamente per più persone (Circolare n. 3
dell'11.7.2003, prot. n. 51805 del MEF).
Ai sensi della circolare n. 3 del 19.1.1980, del Ministero delle
Finanze, Direzione Generale delle Tasse e Impose dirette sugli affari,
il ristoratore può omettere di indicare il dettaglio delle varie
componenti la somministrazione del pasto, qualora si sia in presenza
di pasto completo a prezzo fisso e di ciò si sia fatta
espressa menzione sul medesimo documento fiscale.
Pertanto la ricevuta fiscale deve recare l'indicazione
di
"pasto completo a prezzo fisso" e non pasto a
prezzo concordato.
Eventuali correzioni su tali documenti devono essere convalidate
dal titolare dell'esercizio con timbro e firma; in caso contrario la
spesa non potrà essere ammessa al rimborso.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to: Bruno Pagnani
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