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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Ufficio I

Nota 26 novembre 2007

Prot.n. 2437

Oggetto: Applicabilità alle istituzioni scolastiche delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al D.L. n. 194/2002

Si rende noto che il Consiglio di Stato, in risposta al quesito posto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine all’applicabilità anche alle istituzioni scolastiche delle norme indicate in oggetto, ha espresso l’avviso – condividendo le considerazioni formulate dal Ministero della Pubblica Istruzione nelle note del 30 marzo e del 28 giugno 2006 – che le predette istituzioni non debbano provvedere ad alcun versamento all’entrata del bilancio dello Stato, ancorché abbiano proceduto all’accantonamento delle somme ai sensi dell’art. 2 del D.M. 29-11-2002.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha quindi invitato i propri revisori dei conti a segnalare – entro il 20 dicembre 2007 – al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per conoscenza alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, i dati relativi alle somme versate, ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge finanziaria 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, come risultanti dalle quietanze di versamento.

Qualora, per qualsiasi motivo, il revisore dei conti nominato in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse impossibilitato a provvedere al predetto adempimento, si invitano i revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione, con riferimento alle istituzioni scolastiche interessate, a curare l’invio dei suddetti dati, entro la medesima data del 20 dicembre 2007, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato o tramite posta elettronica (rgs.igf.ufficio4@tesoro.it) o a mezzo fax (numero: 0647610404), dandone conoscenza alla Ragioneria provinciale dello Stato territorialmente competente.

La segnalazione deve essere effettuata direttamente a cura del revisore e non dell’istituzione scolastica e non richiede una specifica visita sindacale.

Per le istituzioni scolastiche che non hanno effettuato accantonamenti non occorre inviare alcuna comunicazione negativa.

Si invitano le istituzioni scolastiche capofila di ciascun ambito territoriale a voler dare comunicazione della presente nota al revisore dei conti nominato in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione.

La presente nota viene pubblicata sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Maria Domenica Testa


Parere del Consiglio di Stato - Sezione Terza 24 luglio 2007, n. 2275/07
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decreto Legge 5 settembre 2003, n. 194, convertito in Legge 31 ottobre 2003, n. 246. Applicabilità alle istituzioni scolastiche delle misure di contenimento della spesa pubblica


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