Direzione generale per la politica finanziaria e
per il bilancio
Ufficio I Nota 26 novembre 2007
Prot.n. 2437 Oggetto: Applicabilità alle istituzioni
scolastiche delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al
D.L. n. 194/2002 Si rende noto che il Consiglio di Stato, in
risposta al quesito posto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in
ordine all’applicabilità anche alle istituzioni scolastiche delle norme
indicate in oggetto, ha espresso l’avviso – condividendo le
considerazioni formulate dal Ministero della Pubblica Istruzione nelle
note del 30 marzo e del 28 giugno 2006 – che le predette istituzioni non
debbano provvedere ad alcun versamento all’entrata del bilancio dello
Stato, ancorché abbiano proceduto all’accantonamento delle somme ai
sensi dell’art. 2 del D.M. 29-11-2002.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha quindi invitato i propri
revisori dei conti a segnalare – entro il 20 dicembre 2007 – al
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per conoscenza
alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, i dati relativi alle
somme versate, ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge finanziaria
2006, all’entrata del bilancio dello Stato, come risultanti dalle
quietanze di versamento.
Qualora, per qualsiasi motivo, il revisore dei conti nominato in
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse
impossibilitato a provvedere al predetto adempimento, si invitano i
revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero della
Pubblica Istruzione, con riferimento alle istituzioni scolastiche
interessate, a curare l’invio dei suddetti dati, entro la medesima data
del 20 dicembre 2007, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato o tramite posta elettronica (rgs.igf.ufficio4@tesoro.it) o a mezzo
fax (numero: 0647610404), dandone conoscenza alla Ragioneria provinciale
dello Stato territorialmente competente.
La segnalazione deve essere effettuata direttamente a cura del revisore
e non dell’istituzione scolastica e non richiede una specifica visita
sindacale.
Per le istituzioni scolastiche che non hanno effettuato accantonamenti
non occorre inviare alcuna comunicazione negativa.
Si invitano le istituzioni scolastiche capofila di ciascun ambito
territoriale a voler dare comunicazione della presente nota al revisore
dei conti nominato in rappresentanza del Ministero della Pubblica
Istruzione.
La presente nota viene pubblicata sulla rete INTRANET e sul sito
INTERNET di questo Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Maria Domenica Testa
Parere del Consiglio di Stato
- Sezione Terza 24 luglio 2007, n. 2275/07
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decreto Legge 5 settembre 2003,
n. 194, convertito in Legge 31 ottobre 2003, n. 246. Applicabilità alle
istituzioni scolastiche delle misure di contenimento della spesa
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