DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Circolare Ministeriale 22 Maggio
2007, n. 43
Prot. 5324
Oggetto: Giudizio di ammissione all’esame di Stato
A seguito di richieste di chiarimento sul giudizio di ammissione
all’esame di Stato, fatte pervenire da dirigenti scolastici e docenti,
si forniscono le seguenti precisazioni.
L’Ordinanza ministeriale n. 26 del 15.03.2007, all’articolo 2, comma 1
prevede la formulazione, da parte del Consiglio di classe, di un
giudizio di ammissione volto ad accertare l’idoneità dell’alunno ad
affrontare l’esame, anche in presenza di eventuali valutazioni non
sufficienti nelle singole discipline.
La valutazione del Consiglio di classe può, pertanto, concludersi con un
“giudizio di ammissione” ovvero con “un giudizio di non ammissione”.
In tali casi devono essere puntualmente motivate sia la non ammissione
all’esame sia l’ammissione all’esame dei candidati che presentano
valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.
Nei confronti di candidati che non presentano insufficienze nelle
singole discipline, il Consiglio di classe, nell’ambito della propria
autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire
per la formalizzazione del provvedimento di ammissione all’esame.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Struttura Tecnica Esami di Stato
Nota 27 marzo 2007 Prot. n. 3108 Oggetto:
Giudizio di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore. Precisazioni In
risposta ai quesiti pervenuti sulla formulazione del giudizio di
ammissione all'esame di Stato, di cui all'art. 2, comma 1 dell'O.M. n.
26 del 15 marzo 2007, si forniscono le seguenti precisazioni.
E' fatto obbligo al Consiglio di Classe di formulare il giudizio di
ammissione, debitamente motivato, nei confronti di studenti che, pur non
avendo saldato tutti i debiti formativi contratti, abbiano realizzato
nell'ultimo anno una preparazione complessiva idonea ad affrontare
l'esame.
Il Consiglio di Classe ha comunque facoltà di esprimere il suo giudizio
anche nei confronti degli altri studenti, in particolare di quelli che,
avendo raggiunto una preparazione di ottimo livello, possono rientrare
nella categoria delle eccellenze prevista dalla legge 11.1.2007, n.1,
art. 2, comma 1, lettera d.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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