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Dipartimento per l’IstruzioneDirezione Generale per il personale della scuolaNota 28 luglio 2005 Prot. n. 1397 D.G. per il personale della scuola Uff. III Oggetto: Art. 2, 3° comma del D.M. n. 55/2005 Si fa riferimento ai quesiti pervenuti in merito alle modalità di applicazione dell’art. 2, 3° comma del D.M. n. 55 del 9 giugno 2005 Al riguardo si precisa che, qualora l’aspirante abbia prodotto per il medesimo profilo professionale, domanda di depennamento dalla graduatoria provinciale permanente o dall’elenco provinciale ad esaurimento per iscriversi, con decorrenza 1° settembre 2005 nella graduatoria di terza fascia di altra provincia, il medesimo conserva la possibilità di accettare, entro il 31 agosto, una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, in base alla graduatoria o elenco da cui ha chiesto il depennamento. Ovviamente, l’accettazione della supplenza comporterà l’automatica rinuncia sia alla richiesta di depennamento dalla graduatoria o dall’elenco provinciale, sia a quella di inserimento nella terza fascia di istituto nell’altra provincia. Nel caso in cui l’aspirante non effettui tale scelta alla data indicata, diverrà operativa la cancellazione della sua posizione nella graduatoria permanente o elenco e, contestualmente, sarà confermata la richiesta di iscrizione nella graduatoria di terza fascia nella nuova provincia.
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