Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. VIII

Nota 31 luglio 2007

Prot. n.AOODGPER. 15514

Oggetto: Personale LSU con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole: indennità di malattia - Circolare INPS n. 76 del 16 aprile 2007

Si riferimento alla nota n. 11165 del 29 maggio 2007 relativa all’oggetto.
Al riguardo, per corrispondere ad alcuni quesiti pervenuti - preso anche atto del conforme parere reso dall’Ufficio legislativo di questo Ministero - si conferma che al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso le scuole, avente titolo all’indennità di malattia, spetta il medesimo trattamento economico già previsto dall’Intesa 30 settembre 2002 e successive integrazioni, sottoscritta in applicazione del D.I. 20 aprile 2001, n. 66.
Ciò anche a fronte di quanto indicato dal D.I. 20 ottobre 2006, che ha sostituito quest’ultimo e che, in particolare, al comma 2 dell’articolo 4 fa espresso rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni contenute nell’Intesa citata, ivi compresa quella secondo cui “la malattia, fino ad un massimo di 60 giorni nell’anno solare, non comporta decurtazione del compenso e non è soggetta all’obbligo di recupero di attività non espletate”.
I Dirigenti scolastici interessati avranno cura, pertanto, di assicurare l’osservanza della norma pattizia di maggior favore, garantendo al personale in questione il 100% del compenso ad esso spettante, anche ad integrazione di quanto al personale medesimo debba essere corrisposto sulla base delle disposizioni in oggetto, assunte in applicazione dell’articolo 1, comma 788 della legge 23 dicembre 2006, n. 296.
Norma, quest’ultima, che prevede come a decorrere dal 1° gennaio 2007 agli interessati spetti una indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS, entro un limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e nella misura del 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per la degenza ospedaliera contemplata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488.
In sostanza, dunque, ai lavoratori a progetto, impiegati nelle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 10 dicembre 1997 n. 468, andrà attribuita dall’INPS l’indennità prevista dalla legge finanziaria - pari al 50% dell’importo ad essi già riconosciuto dalla previgente normativa in caso di ricovero ospedaliero - e dall’amministrazione scolastica la somma rimanente, ad integrazione di quanto agli stessi già dovuto sulla base all’Intesa suindicata.
Precisato quanto sopra, si coglie l’occasione - ai fini di una più esaustiva conoscenza da parte dell’Amministrazione scrivente - per invitare le Direzioni regionali in indirizzo a voler comunicare con cortese urgenza l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, con l’indicazione per ciascuno di essi dell’età, della localizzazione scolastica, del profilo operativo e della complessiva situazione previdenziale e contributiva in relazione alla posizione maturata.
Si ringrazia per l’abituale disponibilità.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Fiori


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Ufficio VIII

Nota 29 maggio 2007

Prot. n. AOODGPER. 11165

Oggetto: Lavoratori socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole: indennità di malattia - Circolare INPS n. 76 del 16 aprile 2007

La Circolare 16 aprile 2007, n. 76 dell'INPS - alla quale si fa espresso rinvio - ha previsto, tra l'altro, specifiche disposizioni relative al personale in oggetto.

Tanto si rammenta, per opportuna conoscenza e per ogni eventuale seguito di competenza. Si coglie l'occasione per un cordiale saluto

IL DIRIGENTE
F.to Mario di Costanzo


Circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76
Indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n.335/1995. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti


La pagina
- Educazione&Scuola©