Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. VIII
Nota 31 luglio 2007
Prot. n.AOODGPER. 15514
Oggetto: Personale LSU con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nelle scuole: indennità di malattia -
Circolare INPS n. 76 del 16 aprile 2007
Si riferimento alla nota n. 11165 del 29 maggio 2007 relativa
all’oggetto.
Al riguardo, per corrispondere ad alcuni quesiti pervenuti - preso anche
atto del conforme parere reso dall’Ufficio legislativo di questo
Ministero - si conferma che al personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa presso le scuole, avente titolo all’indennità
di malattia, spetta il medesimo trattamento economico già previsto
dall’Intesa 30 settembre 2002 e successive integrazioni, sottoscritta in
applicazione del D.I. 20 aprile 2001, n. 66.
Ciò anche a fronte di quanto indicato dal D.I. 20 ottobre 2006, che ha
sostituito quest’ultimo e che, in particolare, al comma 2 dell’articolo
4 fa espresso rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni contenute
nell’Intesa citata, ivi compresa quella secondo cui “la malattia, fino
ad un massimo di 60 giorni nell’anno solare, non comporta decurtazione
del compenso e non è soggetta all’obbligo di recupero di attività non
espletate”.
I Dirigenti scolastici interessati avranno cura, pertanto, di assicurare
l’osservanza della norma pattizia di maggior favore, garantendo al
personale in questione il 100% del compenso ad esso spettante, anche ad
integrazione di quanto al personale medesimo debba essere corrisposto
sulla base delle disposizioni in oggetto, assunte in applicazione
dell’articolo 1, comma 788 della legge 23 dicembre 2006, n. 296.
Norma, quest’ultima, che prevede come a decorrere dal 1° gennaio 2007
agli interessati spetti una indennità giornaliera di malattia a carico
dell’INPS, entro un limite massimo di giorni pari ad un sesto della
durata complessiva del rapporto di lavoro e nella misura del 50%
dell’importo corrisposto a titolo di indennità per la degenza
ospedaliera contemplata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488.
In sostanza, dunque, ai lavoratori a progetto, impiegati nelle
istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto
legislativo 10 dicembre 1997 n. 468, andrà attribuita dall’INPS
l’indennità prevista dalla legge finanziaria - pari al 50% dell’importo
ad essi già riconosciuto dalla previgente normativa in caso di ricovero
ospedaliero - e dall’amministrazione scolastica la somma rimanente, ad
integrazione di quanto agli stessi già dovuto sulla base all’Intesa
suindicata.
Precisato quanto sopra, si coglie l’occasione - ai fini di una più
esaustiva conoscenza da parte dell’Amministrazione scrivente - per
invitare le Direzioni regionali in indirizzo a voler comunicare con
cortese urgenza l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, con
l’indicazione per ciascuno di essi dell’età, della localizzazione
scolastica, del profilo operativo e della complessiva situazione
previdenziale e contributiva in relazione alla posizione maturata.
Si ringrazia per l’abituale disponibilità.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Fiori
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Ufficio VIII Nota 29 maggio 2007
Prot. n. AOODGPER. 11165 Oggetto: Lavoratori
socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nelle scuole: indennità di malattia - Circolare INPS n. 76
del 16 aprile 2007 La Circolare 16 aprile 2007, n. 76 dell'INPS
- alla quale si fa espresso rinvio - ha previsto, tra l'altro,
specifiche disposizioni relative al personale in oggetto.
Tanto si rammenta, per opportuna conoscenza e per ogni eventuale seguito
di competenza. Si coglie l'occasione per un cordiale saluto
IL DIRIGENTE
F.to Mario di Costanzo
Circolare INPS 16 aprile
2007, n. 76
Indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto e categorie
assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26
della legge n.335/1995. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti |