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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale della Scuola - Uff. IV

Nota 29 novembre 2007

Prot. N. AOODGPER. 22760

Oggetto: Insegnanti di religione cattolica – Orario di lavoro nelle scuole dell’infanzia

Ad integrazione della nota del 29.10.2007, prot. n. AOODGPER20530, si chiarisce che la fattispecie di cui al primo capoverso è, ovviamene, applicabile alla sola ipotesi, peraltro raramente riscontrabile, di servizio effettuato esclusivamente nelle scuole dell’infanzia.
Laddove il servizio sia prestato tanto nella scuola dell’infanzia che nella scuola primaria il problema non si pone giacché gli apporti di orario costituenti il posto sono costituiti secondo l’orario prevalente.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Fiori


Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della Scuola - Uff. IV

Nota 29 ottobre 2007

Prot. N. AOODGPER. 20530

Oggetto: Insegnanti di religione cattolica - Orario di lavoro nelle scuole dell'infanzia

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti, anche da parte sindacale, in merito all'orario di lavoro degli insegnanti di religione cattolica in servizio nella scuola dell'infanzia, si confermano le disposizioni del vigente CCNL, che all'art. 26 comma 5, stabilisce in 25 ore settimanali l'orario di insegnamento nella scuola dell'infanzia.
Poiché il monte-ore di insegnamento frontale può comportare l'impiego in orario inferiore , pur impegnando il docente per il numero massimo di sezioni ottenibile entro il limite delle 25 ore, gli eventuali residui orari dovranno essere utilizzati per le attività previste dal P.O.F..

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Fiori


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