Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Decreto Direttore Generale 6 ottobre 2009
Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale
è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico , la semplificazione , la
competitività e la stabilizzazione della finanza pubblica;
VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n.134, che detta disposizioni
urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo
per l’anno 2009-2010;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 82 del 29 settembre 2009, pubblicato il
30 settembre 2009, che fissa al 9 ottobre 2009 il termine di
presentazione delle domande per l’ inserimento negli elenchi prioritari
delle supplenze per la sostituzione dei titolari temporaneamente
assenti;
PRESO ATTO che le tabelle dei distretti scolastici in cui docenti
possono individuare le istituzioni scolastiche da scegliere sono state
rese fruibili tramite diffusione sulla rete intranet e sul sito internet
del M.I.U.R. dal 2 ottobre 2009, dopo aver apportato alcune correzioni e
aggiornamenti;
CONSIDERATO che in relazione alla novità e alla delicatezza della
materia trattata il termine assegnato per la presentazione delle istanze
appare eccessivamente limitato;
VALUTATA la necessità di un differimento rispetto alla prevista data del
9 ottobre 2009,
DECRETA
Il termine per la presentazione delle domande per l’inserimento negli
elenchi prioritari di cui in premessa è prorogato al 14 ottobre 2009.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III Nota 30 settembre 2009
Prot. n. AOODGPER 14655 Oggetto: Decreto legge n. 134
del 25/9/09 – trasmissione D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 – precedenza
assoluta nell’assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del
personale in servizio nelle scuole Nel trasmettere il D.M. in
oggetto, si riassumono gli aspetti più salienti.
Personale destinatario
Il personale docente ed ATA di cui all’art. 1 del citato D.M. n.
82/2009, ha titolo ad essere inserito negli elenchi “prioritari”, per il
conferimento da parte dei dirigenti scolastici delle supplenze
temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive
scuola, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle
graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti o i
profili professionali per i quali ha titolo in base all’inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti, e ad
esaurimento e permanenti per il personale A.T.A. (art. 1, comma 5, e
art. 2 comma 1, del D.M. 82/09).
Tale precedenza opera, ovviamente, dopo aver utilizzato tutto il
personale di ruolo a disposizione.
La priorità è riconosciuta anche ai fini del completamento d’orario
nella medesima provincia in cui sia stato stipulato un contratto con
orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento, sia che
si tratti della provincia di appartenenza, che di una delle province
“opzionali” aggiuntive. In quest’ultimo caso è condizione indispensabile
l’inserimento dell’interessato anche nelle graduatorie di circolo e di
istituto della provincia opzionale.
Invece, nel caso in cui l’interessato non sia incluso anche nelle
graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale, ai fini
del completamento d’orario la sua posizione rimane subordinata a quella
degli altri beneficiari della precedenza.
Il personale docente destinatario delle disposizioni sopra richiamate,
ha diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini
dell’attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene attribuito per la
medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale
l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2008-2009 (art.1,
comma 6, del D.M.).
Il personale A.T.A ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio
conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, in occasione dell’
aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.
Requisiti dei beneficiari (art. 1 del D.M.):
- Personale docente, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico
2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste
dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- personale A.T.A, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico
2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24
marzo,
Il personale di cui sopra deve, inoltre :
- aver conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo
determinato di durata annuale o sino al termine delle attività
didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali
relativi alle graduatorie succitate, a prescindere dall’inserimento
nelle stesse nel medesimo anno scolastico.
- essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’anno
scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie di
insegnamento, posti o profili professionali per carenza di disponibilità
o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra
o posto in assenza di cattedre o posti interi.
Il personale di cui sopra ha titolo a beneficiare delle disposizioni di
cui trattasi ancorché nell’anno scolastico in corso abbia rinunciato:
- ad un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o
posto, in assenza di disponibilità di posti interi (personale docente ed
A.T.A);
- ad un contratto, anche ad orario intero, che abbia maturato nelle
province opzionali (docenti).
Esclusi :
E’ escluso dal suddetto beneficio:
- il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in
qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre
2009 (art.1, comma 7, del D.M.);
- il personale che, nell’anno scolastico in corso, abbia rinunciato o
rinunci ad una supplenza conferita per l’intero orario nell’ambito della
graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o delle
correlate graduatorie di circolo o di istituto (art.1, comma 4 del
D.M.).
Presentazione della domanda (art.2 del D.M.)
Al provvedimento sono allegati i modelli di domanda da compilarsi,
rispettivamente, da parte del personale docente e del personale A.T.A..
Tali modelli vanno presentati entro il termine perentorio del 9 ottobre
2009 all’istituzione scolastica in cui detto personale, nell’anno
scolastico 2008/2009, era in servizio con contratto per supplenza
annuale o sino al termine dell’attività didattica.
La citata istituzione provvede all’immediato inoltro, dei suddetti
modelli, alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale scelta
dall’interessato, che può essere, per i docenti, quella che ha gestito
la graduatoria ad esaurimento, e per il personale ATA quella che ha
gestito la graduatoria permanente o ad esaurimento, ovvero quella nella
cui graduatoria di circolo o istituto l’interessato è inserito per l’a.s.
2009/2010.
Qualora il personale abbia stipulato, nell’anno scolastico 2009/2010,
contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche
per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, deve
necessariamente scegliere la provincia in cui ha stipulato il relativo
contratto, ai fini del completamento d’orario.
Il modello di domanda, preferibilmente consegnato a mano, può essere
inviato con raccomandata a/r; in tal caso fa fede la data di ricezione
dell’ufficio postale. Si consigliabile, per chi utilizza l’invio a mezzo
posta, anticipare l’acquisizione della domanda trasmettendola anche
all’indirizzo e-mail della scuola.
Nel modello di domanda gli interessati devono indicare i distretti della
provincia in cui intendono essere utilizzati, secondo i criteri indicati
all’art. 2, comma 4 del D.M. n.82/09, e riportati nel modello stesso.
Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e
primaria, può essere indicato un solo distretto nell’ambito di quelli
prescelti (art.2, comma 3 del D.M.). Tale indicazione non obbligatoria;
pertanto i Dirigenti scolastici, qualora abbiano esaurito l’elenco dei
docenti che hanno sottoscritto tale opzione, devono utilizzare le
graduatorie di circolo per conferire supplenze su tale tipologia di
posto ai sensi dell’art.7, comma 7 del Regolamento adottato con D.M.
131/07.
Adempimenti della istituzione scolastica e degli Uffici scolastici
La scuola che riceve la domanda, ai fini del successivo inoltro alla
sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale, dopo aver
convalidato la dichiarazione in calce alla medesima, circa il rapporto
di lavoro instaurato nell’a.s. 2008/2009, inserisce a sistema i dati
relativi al personale interessato mediante apposita funzione con la
quale sono effettuati i controlli in merito al possesso dei requisiti da
parte dei richiedenti. La procedura segnala l’eventuale mancanza degli
stessi sulla base dei dati presenti a sistema.
Le eventuali discordanze rispetto alle dichiarazioni rese nel modello di
domanda sono valutate dall’Ufficio scolastico cui è indirizzata la
domanda stessa. Effettuate le verifiche rispetto alle posizioni non
convalidate dal sistema, il suddetto Ufficio pubblica l’eventuale elenco
dei non ammessi a fruire del beneficio.
Gli elenchi “prioritari” producono effetto a partire dalla data della
loro diffusione (art.6 del D.M.).
Fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e di
istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza
già stipulati in base ad esse.
La presente nota viene pubblicata sul sito internet di questo Ministero
www.pubblica.istruzione.it e sulla rete intranet.
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA
Decreto Legge 25 settembre 2009, n.
134 (in GU 25 settembre 2009, n. 223)
Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed
educativo per l'anno 2009-2010 (09G0148)
Decreto Ministeriale 29 settembre
2009, n. 82
Precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze per assenza
temporanea del personale in servizio nelle scuole
Allegato |