DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
Nota 31 agosto 2006 Prot. n. 955/Dip.
Oggetto: Anno scolastico 2006/2007 - frequenza della
scuola dell’infanzia dei nati entro febbraio 2004 Come è noto
alle SS. LL., con sequenza contrattuale svoltasi presso l’ARAN ai sensi
dell’art. 43 del CCNL del comparto scuola 24 luglio 2003 e conclusasi il
17 luglio 2006, relativamente alla scuola dell’infanzia si è convenuto
che “… non essendo state definite le figure professionali, gli organici
e gli accordi interistituzionali connessi alla introduzione di nuove
professionalità e modalità organizzative, di cui all’art. 2, comma 1,
lett.e) della legge 28 marzo 2003, n. 53, tutte condizioni necessarie
per l’attivazione degli anticipi, non sussistono i presupposti perché il
tema venga affrontato in sede di sequenza contrattuale.”
È noto, altresì, alle SS. LL. che con la legge 12 luglio 2006, n. 228,
di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, è stato, tra
l’altro, prorogato all’anno scolastico 2007/2008 il regime transitorio
concernente l’accesso anticipato alla scuola dell’infanzia.
Dagli atti sopra richiamati si desume che non sussistono allo stato a
livello centrale, i presupposti che possano consentire l’adozione, in
via generale, di provvedimenti autorizzativi degli anticipi.
Ciò premesso, nell’attuale situazione di transizione, si rivela
necessario verificare se e quale esito abbiano avuto o possano avere le
richieste di iscrizione a suo tempo prodotte sia pure in un quadro di
diffuse incertezze, ai sensi delle circolari ministeriali n. 93 del 23
dicembre 2005 e n. 45 del 9 giugno 2006.
Giova ricordare che le citate iscrizioni, pur non configurando
titolarità di veri e propri diritti soggettivi, concretizzano legittime
aspettative, peraltro assai avvertite, per ragioni di carattere sociale
ed educativo.
Pur nel quadro di scelte che hanno portato al superamento dell’anticipo
e mentre si procede ad approfondimenti e confronti istituzionali e con
le parti sociali per la definizione di soluzioni di prospettiva, che
costituiranno un nuovo quadro di riferimento per le iscrizioni all’anno
scolastico 2007/2008, si ritiene utile richiamare le fonti normative
disciplinanti le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, al fine di
stabilire, limitatamente all’anno scolastico 2006/2007, se e quali
risposte possano meglio soddisfare le attese delle famiglie, nel pieno
rispetto della normativa vigente.
Una prima fonte è certamente quella costituita dalla circolare
ministeriale n. 3 del 5 gennaio 2001, che, richiamando le annuali
disposizioni in materia:
- prevedeva il diritto all’iscrizione per le bambine e i bambini
che compivano i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno
scolastico di riferimento;
- estendeva tale termine consentendo l’iscrizione e,
conseguentemente, la frequenza, sempre che vi fosse la disponibilità
di posti, nei confronti di coloro che compivano i tre anni di età
entro il 31 gennaio (ovviamente sempre dell’anno scolastico di
riferimento).
L’articolo 7 della legge n. 53/2003, nel prevedere un’attuazione
dell’istituto di carattere sperimentale e con criteri di gradualità, ha
fissato, per il primo anno scolastico di decorrenza della riforma
(2003/2004), il mese di febbraio quale limite temporale di compimento
dei tre anni, ai fini dell’iscrizione, facendo decorrere dall’anno
scolastico 2006/2007 la messa a regime del termine del 30 aprile.
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 59/2004 ha, poi, rimesso al
Ministro la facoltà di modulare, mediante proprio decreto, per gli anni
scolastici intermedi, le anticipazioni delle iscrizioni, sentita
l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI). Per l’anno
scolastico 2006/2007, con la legge 23 febbraio 2006, n. 51 è stata
confermata la data del 28 febbraio quale termine per il compimento dei
tre anni, al fine dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
Alla luce di tutte le suaccennate considerazioni, ferme restando le
preclusioni individuate in sede ARAN per un’attuazione generalizzata
dell’istituto, non si esclude che, a livello locale, la frequenza per
l’anno scolastico 2006/2007 di coloro che compiono i tre anni entro il
mese di febbraio dell’a.s. di riferimento possa trovare ambiti di
praticabilità, nel quadro di intese tra le singole istituzioni
scolastiche e i comuni interessati, anche a seguito di informazione alle
parti sociali. Tali intese sono volte a garantire l’esistenza dei
necessari requisiti, quali disponibilità di strutture, di dotazioni, di
risorse professionali, di modalità organizzative, di posti una volta
azzerate le liste di attesa. Ulteriori condizioni volte a qualificare
l’organizzazione didattica sono individuate dal protocollo sottoscritto
con l’ANCI dal Coordinamento interassociativo per la scuola
dell’infanzia per l’anno scolastico 2005/2006, che può costituire base
di riferimento per gli accordi territoriali. Si rammenta il contenuto
della circolare n. 45 del 9 giugno 2006 (adeguamento degli organici di
diritto alle situazioni di fatto) che prevede, per l’iscrizione di
bambini nati entro il 28 febbraio, la formale delibera del collegio dei
docenti relativa alla modalità di organizzazione dell’azione educativa,
espressione dell’autonomia didattica della scuola, richiamando la
responsabilità dei dirigenti scolastici in ordine all’attivazione di
intese istituzionali e al coordinamento organizzativo-didattico.
Si richiede una verifica puntuale dell’applicazione delle condizioni
sopracitate, senza le quali non si ritiene possibile l’accoglimento
delle iscrizioni; si consideri tuttavia che tale normativa, riferita
all’anno scolastico 2006/2007, è del tutto transitoria, anche in
considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 279 del 15
luglio 2005, concernente l’acquisizione di parere da parte della
Conferenza Stato-Regioni.
Questo Ministero intende promuovere nei prossimi mesi una significativa
azione di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle esperienze
realizzate, anche ai fini di acquisire elementi utili alle successive
determinazioni, che dovranno essere assunte in questa delicata materia,
chiedendo alle SS. LL. la collaborazione necessaria a garantire la
raccolta dei dati e la loro validità. Tanto si comunica perché le SS.
LL. possano tener conto delle suesposte valutazioni, fermo restando che
in nessun caso potrà essere consentita la frequenza della scuola
dell’infanzia a bambini che compiano i 3 anni di età dopo il 28 febbraio
2007.
IL VICE MINISTRO
F.to Mariangela Bastico
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