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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici

Nota 7 febbraio 2006

Prot. N. 1147

Oggetto: Nota n. 777 del 31.01.2006 - istruzione privata o familiare ed esami di idoneità

In relazione a quanto riportato sulla stampa nazionale sulla questione relativa agli esami di idoneità per gli alunni i cui genitori si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di impartire l'istruzione privata o familiare, pare opportuno fornire precisazioni sull'effettiva valenza delle disposizioni contenute nella nota citata in oggetto.
Con la nota n. 777 del 31 gennaio 2006 si è semplicemente riaffermato il diritto costituzionalmente garantito dei genitori di ricorrere all'istruzione privata o familiare per l'assolvimento legittimo del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il principio è stato da ultimo ribadito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 il cui articolo 1, comma 4, pone per l'esercizio del diritto l'unica condizione che i genitori, o chi ne fa le veci, devono annualmente dimostrare di averne le capacità tecnica o economica.
La specifica tematica non ha mai trovato nelle norme di legge una sua disciplina compiuta e gli interventi della scrivente sono stati ispirati all'unico fine di fornire indicazioni operative per evitare comportamenti diversificati sul territorio. In tal senso la nota n. 777 citata va letta in un unico contesto con la precedente nota n. 5693 del 20.6.2005 di cui costituisce sviluppo ed integrazione.
Ciò premesso, si chiarisce ulteriormente che l'istruzione possa essere impartita, in piena legittimità e quindi in regime di non sanzionabilità, oltre che nelle scuole statali e paritarie anche attraverso i genitori o chi ne fa le veci o con la frequenza di scuole private non paritarie. Ovviamente da ciò non discende che le scuole interessate rilascino titoli di studio aventi valore legale che sono di esclusiva competenza delle scuole statali e paritarie. E' del tutto evidente che la certificazione del percorso scolastico, secondo le scansioni previste dall'ordinamento, non può che essere rimessa ad un accertamento da operare mediante esami di idoneità gestiti esclusivamente da scuole statali o paritarie. Da questo punto di vista appare, altresì, evidente che la formalizzazione della carriera scolastica degli studenti interessati soggiace al superamento dell'esame di idoneità stesso.
A maggior ragione l'esame di idoneità si rende obbligatorio nell'ipotesi in cui l'alunno voglia rientrare nell'ordinario circuito formativo, cessando dalla scuola familiare o dalla frequenza della scuola privata non paritaria.
Si resta a disposizione delle SS.LL. per ogni ulteriore necessità.

IL DIRETTORE GENERALE
- Silvio Criscuoli -

 


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Nota 31 gennaio 2006

Prot. n. 777

Oggetto: Anno scolastico 2006/2007 - Iscrizioni anticipate alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria

Si trasmette il decreto ministeriale prot. n. 776 del 31.01.2006, con cui, in applicazione del decreto legislativo n. 59/2004, viene stabilita, per l'anno scolastico 2006/2007, la data per l'anticipazione delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia e al primo anno della scuola primaria.
Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, è di tutta evidenza che possono iscriversi anche le bambine e i bambini nati il 29 febbraio 2004.
Con l'occasione, ad integrazione di quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 93 del 23.12.2005, concernente le iscrizioni degli alunni per l'anno scolastico 2006/2007, si chiarisce che il termine ultimo per il compimento del sesto, del settimo, dell'ottavo, del nono e del decimo anno di età, ai fini dell'iscrizione agli esami di idoneità per la frequenza, a decorrere dal 1° settembre 2006, rispettivamente delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di I grado, viene fissato al 30 aprile 2007, in conseguenza di quanto prevede il citato decreto ministeriale n.776.
Si ritiene, inoltre, utile precisare che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della normativa di riferimento, gli alunni soggetti all'obbligo scolastico, che si avvalgono dell'istruzione privata, assicurata presso strutture scolastiche organizzate (scuole private non paritarie), non sono tenuti a sostenere, al termine di ciascun anno scolastico, esami di idoneità alla classe successiva, ivi compresi, al termine della scuola primaria, gli esami di idoneità alla prima classe della scuola secondaria di I grado.
In tal caso, pertanto, al fine di consentire alla competente autorità di verificare l'assolvimento del diritto-dovere, di cui al decreto legislativo n. 76/2005, è sufficiente che i genitori, che si sono avvalsi di tale facoltà, producano, al termine di ciascun anno scolastico, all'istituzione scolastica statale di riferimento una attestazione rilasciata dalla scuola privata non paritaria circa la frequenza della scuola medesima.
L'obbligo di sostenere esami di idoneità al termine di ciascun anno scolastico permane, invece, nei confronti degli alunni in età di scolarizzazione obbligatoria che si avvalgono dell'istruzione paterna, ivi compreso il caso di passaggio da tale tipo di istruzione a quella impartita in scuole statali o paritarie.
Infine, si richiama l'attenzione su quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 93/2005, concernente le iscrizioni degli alunni per l'anno scolastico 2006/2007, secondo cui si raccomanda vivamente di porre in essere, conformemente al disposto di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 76/2005, tutte le iniziative volte a realizzare le condizioni per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo da parte di coloro che ne siano sprovvisti, affinché il diritto-dovere all'istruzione possa trovare attuazione nella misura piùù ampia e partecipata.
A tal fine, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono consentire, a coloro che, in età adulta, abbiano l'esigenza di conseguire la relativa attestazione, di sostenere, anche in corso d'anno, gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (ex licenza media).

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli


Decreto ministeriale 31 gennaio 2006, Prot. n. 776
Data per l'anticipazione delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia e al primo anno della scuola primaria - anno scolastico 2006/2007

 


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