Direzione generale per la politica finanziaria e
per il bilancio- Ufficio I Nota
31 ottobre 2006 Prot. n. 882 Oggetto: Art.
23 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Disposizioni in materia di rinnovo
dei contratti delle pubbliche Amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi Sono pervenute alla scrivente Direzione generale per la
politica finanziaria e per il bilancio richieste di chiarimenti in
ordine alle disposizioni contenute nell'art. 23 della legge 18 aprile
2005, n. 62.
Giova anzitutto premettere, al riguardo, al fine di una più esatta
comprensione della portata innovativa della norma, che la legge citata
intende rispondere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea.
In tale quadro complessivo, l'art. 23 contiene disposizioni in materia
di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la
fornitura di beni e servizi.
Come è noto, con l'art. 6 della legge n. 537/1993, così come sostituito
dall'art. 44 della legge n. 724/1994, era stato sancito il divieto del
rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la
fornitura di beni e servizi. La medesima norma, tuttavia, prevedeva la
possibilità - entro tre mesi dalla scadenza del contratto - di un
rinnovo del contratto stesso qualora fosse stata accertata la
sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
L'art. 23 della legge n. 62/2005 - nell'intento di assicurare sia una
maggiore trasparenza nelle procedure di acquisizione di beni e servizi,
sia una maggiore economicità delle aggiudicazioni - esplicita ora la
volontà del legislatore di impedire il protrarsi della possibilità di
rinnovo ed ha pertanto soppresso "l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2,
della legge 24 dicembre 2003, n. 537, e successive modificazioni", vale
a dire la facoltà delle pubbliche amministrazioni di procedere al
rinnovo del contratto di cui si è detto sopra, prevedendo soltanto la
possibilità di una proroga temporanea, subordinata a precise condizioni,
"per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di
espletamento di gare ad evidenza pubblica", e comunque fino ad un
massimo di sei mesi.
Si pregano le SS.LL. di voler informare tutte le istituzioni scolastiche
operanti nell'ambito territoriale di competenza del contenuto della
presente nota, che viene diramata anche via INTRANET.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Domenica Testa
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