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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'Istruzione

Nota 12 giugno 2006

Prot n. 5596

Oggetto: Portfolio delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione - Precisazioni

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, relativa all'oggetto e ad ulteriore chiarimento di quanto fatto presente con C.M. n. 84 del 10 novembre 2005 e con la circolare prot. n. 1196 del 9 febbraio 2006, si precisa quanto segue.

Ai fini della valutazione individuale dell'alunno, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, all'insegna dei criteri di flessibilità e progressività, possono, per il corrente anno, utilizzare sia gli strumenti valutativi individuati nelle Linee guida sul Portfolio, a suo tempo diramate, sia gli strumenti valutativi di cui alla precedente modulistica.

Per quanto concerne, poi, la religione cattolica, le istituzioni scolastiche dovranno redigere, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 297/1994 e soprassedere dalla compilazione della "biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b, della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005. Tanto in esecuzione delle ordinanze di sospensiva emesse dal TAR del Lazio in data 1.02.2006 e in data 15.03.2006.

Si richiama infine l'attenzione delle istituzioni scolastiche sulla esigenza di gestire con la massima cautela i dati da inserire nel portfolio, considerato che si è tuttora in attesa che il Garante per la privacy si pronunci sul testo del Regolamento a suo tempo predisposto.

IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici

Nota 9 febbraio 2006

Prot. n. 1196

Oggetto: Circolare n. 84 del 10 novembre 2005 "Linee guida per la definizione e l'impiego del Portfolio delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione" - precisazioni

Come è noto, questo Ufficio, con circolare n. 84 del 10 novembre 2005, ha diramato "Linee guida per la definizione e l'impiego del Portfolio delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione".
La citata circolare, che faceva seguito e riprendeva indicazioni e istruzioni, impartite con la circolare n. 85 del 3 dicembre 2004, avente per oggetto "Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado", aveva, tra l'altro, come finalità, di definire, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle esigenze di flessibilità e di personalizzazione dei percorsi, alcuni criteri e principi-guida che assicurassero conformità di comportamenti e salvaguardassero l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione.
Si riportano qui di seguito, integralmente, alcuni punti della circolare già citata nei quali si sottolinea l'esigenza di una graduale attuazione del portfolio, nell'ambito di una fase di processo da costruire con la collaborazione e gli apporti congiunti delle componenti scolastiche, dei soggetti e degli organi a vario titolo competenti e interessati:

  • "... questo Ministero, con la circolare n. 85 del 3 dicembre 2004, concernente la valutazione individuale dell'alunno, aveva fornito prime istruzioni e indicazioni sulla predisposizione e l'uso del Portfolio, raccomandando alle istituzioni scolastiche di strutturarlo secondo criteri di funzionalità ed essenzialità, al fine di facilitare il compito dei docenti evitando l'aggravio di adempimenti formali aggiuntivi, nonché di affinarne e qualificarne progressivamente l'impiego, in modo da renderlo sempre più rispondente agli obiettivi da raggiungere" (c.m. 84/2005, 1.premessa, 4º capoverso, pag. 2);
  • "... le istituzioni scolastiche che hanno già operato proprie scelte utilizzeranno la citata modulistica con opportuni adattamenti, nel rispetto dei principi e delle finalità che caratterizzano l'impiego del Portfolio" (idem, 1.Premessa, 7º capoverso, pag. 2);
  • "...obiettivo (da raggiungere è) che la modulistica vada, comunque, a regime in coincidenza con la completa estensione della riforma a tutte le classi del primo ciclo, in modo da consentire anche di verificarne l'efficacia e la piena rispondenza alle finalità della legge" (idem, 1.premessa, 8º capoverso, pag. 2);
  • "... le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno aggiungere eventuali altre parti, rispondenti a specifiche situazioni ed esigenze" (idem, 2. Struttura del portfolio, 5º capoverso, pag. 3);
  • "i collegi dei docenti all'inizio dell'anno scolastico vorranno dedicare particolare attenzione ai seguenti assetti ritenuti essenziali, deliberando eventuali integrazioni da apportare" (idem, 3. Compilazione del portfolio delle competenze, 1º capoverso, pag. 3);
  • "si rammenta che il documento di valutazione …, pur inserito nel Portfolio delle competenze, conserva una sua precisa identità di struttura e di funzione che le istituzioni scolastiche vorranno comunque assicurare anche nella fase attuale che prepara la messa a regime del Portfolio stesso" (idem, 4.1 La funzione valutativa, 8º capoverso, pag. 6).

Tanto premesso, con specifico riferimento agli aspetti valutativi del portfolio, nella considerazione che le linee guida sono state diramate ad anno scolastico iniziato, vale a dire quando era stata già definita la programmazione, e tenuto conto dei richiamati criteri di flessibilità e progressività, si evidenzia che le indicazioni fornite debbono essere coerenti con le scelte già effettuate dalle istituzioni scolastiche.
In relazione a quanto sopra, si precisa:

  • L'applicazione delle "Linee guida", per il corrente anno scolastico, va resa compatibile con le soluzioni già assunte dalle istituzioni scolastiche.
  • Da ciò consegue che le istituzioni scolastiche, all'insegna dei criteri di flessibilità e progressività, possono adeguare gli strumenti valutativi alle previsioni a suo tempo deliberate in sede di programmazione delle attività didattiche.
  • La certificazione delle competenze, in relazione a criticità emerse, sarà oggetto di una formale ridefinizione della materia. Pertanto, sempre per l'anno in corso, diversamente da quanto previsto dalla circolare n. 84/2005, la certificazione non costituisce un adempimento vincolante per le scuole primarie ma rappresenta un'occasione di studio e approfondimento nell'ambito della quale i docenti preposti sono chiamati ad apportare il loro qualificato contributo.

Per quanto concerne l'insegnamento della religione cattolica, in attesa che si pervenga ad una definizione del contenzioso in corso circa la modalità di valutazione, le istituzioni scolastiche, per il corrente anno scolastico, potranno continuare a redigere, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 297/1994. Analogamente, per quanto concerne "la biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, le istituzioni scolastiche, in attesa della definizione del contenzioso in atto, sono invitate a soprassedere alla sua compilazione.
Le SS.LL. vorranno dare puntuale informativa alle istituzione scolastiche statali e paritarie interessate.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale
Silvio Criscuoli


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici

Nota 3 febbraio 2006

Prot. n.1019

Oggetto: Ordinanza di sospensiva del TAR del Lazio r.g. 413 del 1 febbraio 2006 - precisazioni

A seguito di impugnative presentate da un gruppo di genitori di alunni delle scuole del I ciclo di istruzione contro la circolare 10 novembre 2005, n. 84, la Sezione Terza quater del Tribunale Amministrativo del Lazio, nella seduta del 1 febbraio 2006, ha emesso un'ordinanza di sospensiva con la quale ha ritenuto non manifestamente infondato il riferimento a due aspetti della circolare n. 84.
Sulle determinazioni assunte dal TAR e sulle interpretazioni che in queste ore ne vengono date, questa Direzione Generale sente l'obbligo di fornire alcuni chiarimenti. Si richiama innanzitutto l'attenzione sul fatto che trattasi non di sentenza bensì di ordinanza di sospensiva contro cui il ministero sta fin d'ora valutando la proposizione dell'appello.
Inoltre, contrariamente a quanto erroneamente rappresentato da organi di informazione, l'ordinanza non ha riguardato la sospensiva del portfolio e delle relative Linee guida con modulistica allegata, ma ha trattato esclusivamente due aspetti:

  • "la biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005;
  • la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica.

Pertanto, la pronuncia del Tribunale Amministrativo, in quanto limitata a questi due soli aspetti, non inficia sostanzialmente la validità del portfolio delle competenze e delle relative linee come previsto dalla circolare n. 84/2005, quale strumento di documentazione del processo formativo degli alunni previsto dalle norme di riforma. Tuttavia, in ossequio all'ordinanza del Tar, le istituzioni scolastiche, per quanto concerne "la biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, in attesa della definizione del contenzioso in atto, sono invitate, per il momento, a soprassedere alla sua compilazione.
Analogamente, per l'insegnamento della religione cattolica, in attesa che si pervenga ad una definizione del contenzioso in corso circa la modalità di valutazione, le istituzioni scolastiche, per il corrente anno scolastico, potranno continuare a redigere, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 297/1994.
In ogni caso le istituzioni scolastiche potranno regolarmente procedere negli adempimenti istituzionali, senza pregiudizio per il normale svolgimento delle attività didattiche.

Il Direttore Generale
Silvio Criscuoli


Ordinanza TAR Lazio 741/06
Ordinanza TAR Lazio 742/06
Circolare Ministeriale 10 novembre 2005, n. 84
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 26 luglio 2005

Circolare Ministeriale 3 dicembre 2004, n. 85

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