Dipartimento per l'Istruzione
Nota 12 giugno 2006
Prot n. 5596
Oggetto: Portfolio delle competenze nella scuola
dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione - Precisazioni
Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, relativa all'oggetto e
ad ulteriore chiarimento di quanto fatto presente con C.M. n. 84 del 10
novembre 2005 e con la circolare prot. n. 1196 del 9 febbraio 2006, si
precisa quanto segue.
Ai fini della valutazione individuale dell'alunno, le istituzioni
scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, all'insegna dei criteri
di flessibilità e progressività, possono, per il corrente anno,
utilizzare sia gli strumenti valutativi individuati nelle Linee guida
sul Portfolio, a suo tempo diramate, sia gli strumenti valutativi di cui
alla precedente modulistica.
Per quanto concerne, poi, la religione cattolica, le istituzioni
scolastiche dovranno redigere, per gli alunni che si sono avvalsi di
tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo
Unico, di cui al decreto legislativo n. 297/1994 e soprassedere dalla
compilazione della "biografia con narrazione delle esperienze
significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate),
lettera b, della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005. Tanto
in esecuzione delle ordinanze di sospensiva emesse dal TAR del Lazio in
data 1.02.2006 e in data 15.03.2006.
Si richiama infine l'attenzione delle istituzioni scolastiche sulla
esigenza di gestire con la massima cautela i dati da inserire nel
portfolio, considerato che si è tuttora in attesa che il Garante per la
privacy si pronunci sul testo del Regolamento a suo tempo predisposto.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
Nota 9 febbraio 2006
Prot. n. 1196
Oggetto: Circolare n. 84 del 10 novembre 2005 "Linee
guida per la definizione e l'impiego del Portfolio delle competenze
nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione" -
precisazioni
Come è noto, questo Ufficio, con circolare n. 84 del 10 novembre
2005, ha diramato "Linee guida per la definizione e l'impiego del
Portfolio delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo
di istruzione".
La citata circolare, che faceva seguito e riprendeva indicazioni e
istruzioni, impartite con la circolare n. 85 del 3 dicembre 2004, avente
per oggetto "Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la
certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola
secondaria di I grado", aveva, tra l'altro, come finalità, di definire,
nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle esigenze di flessibilità
e di personalizzazione dei percorsi, alcuni criteri e principi-guida che
assicurassero conformità di comportamenti e salvaguardassero
l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione.
Si riportano qui di seguito, integralmente, alcuni punti della circolare
già citata nei quali si sottolinea l'esigenza di una graduale attuazione
del portfolio, nell'ambito di una fase di processo da costruire con la
collaborazione e gli apporti congiunti delle componenti scolastiche, dei
soggetti e degli organi a vario titolo competenti e interessati:
- "... questo Ministero, con la circolare n. 85 del 3 dicembre
2004, concernente la valutazione individuale dell'alunno, aveva
fornito prime istruzioni e indicazioni sulla predisposizione e l'uso
del Portfolio, raccomandando alle istituzioni scolastiche di
strutturarlo secondo criteri di funzionalità ed essenzialità, al
fine di facilitare il compito dei docenti evitando l'aggravio di
adempimenti formali aggiuntivi, nonché di affinarne e qualificarne
progressivamente l'impiego, in modo da renderlo sempre più
rispondente agli obiettivi da raggiungere" (c.m. 84/2005,
1.premessa, 4º capoverso, pag. 2);
- "... le istituzioni scolastiche che hanno già operato proprie
scelte utilizzeranno la citata modulistica con opportuni
adattamenti, nel rispetto dei principi e delle finalità che
caratterizzano l'impiego del Portfolio" (idem, 1.Premessa, 7º
capoverso, pag. 2);
- "...obiettivo (da raggiungere è) che la modulistica vada,
comunque, a regime in coincidenza con la completa estensione della
riforma a tutte le classi del primo ciclo, in modo da consentire
anche di verificarne l'efficacia e la piena rispondenza alle
finalità della legge" (idem, 1.premessa, 8º capoverso, pag. 2);
- "... le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, potranno
aggiungere eventuali altre parti, rispondenti a specifiche
situazioni ed esigenze" (idem, 2. Struttura del portfolio, 5º
capoverso, pag. 3);
- "i collegi dei docenti all'inizio dell'anno scolastico vorranno
dedicare particolare attenzione ai seguenti assetti ritenuti
essenziali, deliberando eventuali integrazioni da apportare" (idem,
3. Compilazione del portfolio delle competenze, 1º capoverso, pag.
3);
- "si rammenta che il documento di valutazione …, pur inserito nel
Portfolio delle competenze, conserva una sua precisa identità di
struttura e di funzione che le istituzioni scolastiche vorranno
comunque assicurare anche nella fase attuale che prepara la messa a
regime del Portfolio stesso" (idem, 4.1 La funzione valutativa, 8º
capoverso, pag. 6).
Tanto premesso, con specifico riferimento agli aspetti valutativi del
portfolio, nella considerazione che le linee guida sono state diramate
ad anno scolastico iniziato, vale a dire quando era stata già definita
la programmazione, e tenuto conto dei richiamati criteri di flessibilità
e progressività, si evidenzia che le indicazioni fornite debbono essere
coerenti con le scelte già effettuate dalle istituzioni scolastiche.
In relazione a quanto sopra, si precisa:
- L'applicazione delle "Linee guida", per il corrente anno
scolastico, va resa compatibile con le soluzioni già assunte dalle
istituzioni scolastiche.
- Da ciò consegue che le istituzioni scolastiche, all'insegna dei
criteri di flessibilità e progressività, possono adeguare gli
strumenti valutativi alle previsioni a suo tempo deliberate in sede
di programmazione delle attività didattiche.
- La certificazione delle competenze, in relazione a criticità
emerse, sarà oggetto di una formale ridefinizione della materia.
Pertanto, sempre per l'anno in corso, diversamente da quanto
previsto dalla circolare n. 84/2005, la certificazione non
costituisce un adempimento vincolante per le scuole primarie ma
rappresenta un'occasione di studio e approfondimento nell'ambito
della quale i docenti preposti sono chiamati ad apportare il loro
qualificato contributo.
Per quanto concerne l'insegnamento della religione cattolica, in
attesa che si pervenga ad una definizione del contenzioso in corso circa
la modalità di valutazione, le istituzioni scolastiche, per il corrente
anno scolastico, potranno continuare a redigere, per gli alunni che si
sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art.
309 del Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 297/1994.
Analogamente, per quanto concerne "la biografia con narrazione delle
esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti
consigliate), lettera b della modulistica allegata alla circolare n.
84/2005, le istituzioni scolastiche, in attesa della definizione del
contenzioso in atto, sono invitate a soprassedere alla sua compilazione.
Le SS.LL. vorranno dare puntuale informativa alle istituzione
scolastiche statali e paritarie interessate.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore Generale
Silvio Criscuoli
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
Nota 3 febbraio 2006 Prot. n.1019
Oggetto: Ordinanza di sospensiva del TAR del Lazio r.g.
413 del 1 febbraio 2006 - precisazioni A seguito di impugnative
presentate da un gruppo di genitori di alunni delle scuole del I ciclo
di istruzione contro la circolare 10 novembre 2005, n. 84, la Sezione
Terza quater del Tribunale Amministrativo del Lazio, nella seduta del 1
febbraio 2006, ha emesso un'ordinanza di sospensiva con la quale ha
ritenuto non manifestamente infondato il riferimento a due aspetti della
circolare n. 84.
Sulle determinazioni assunte dal TAR e sulle interpretazioni che in
queste ore ne vengono date, questa Direzione Generale sente l'obbligo di
fornire alcuni chiarimenti. Si richiama innanzitutto l'attenzione sul
fatto che trattasi non di sentenza bensì di ordinanza di sospensiva
contro cui il ministero sta fin d'ora valutando la proposizione
dell'appello.
Inoltre, contrariamente a quanto erroneamente rappresentato da organi di
informazione, l'ordinanza non ha riguardato la sospensiva del portfolio
e delle relative Linee guida con modulistica allegata, ma ha trattato
esclusivamente due aspetti:
- "la biografia con narrazione delle esperienze significative
dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b
della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005;
- la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica.
Pertanto, la pronuncia del Tribunale Amministrativo, in quanto
limitata a questi due soli aspetti, non inficia sostanzialmente la
validità del portfolio delle competenze e delle relative linee come
previsto dalla circolare n. 84/2005, quale strumento di
documentazione del processo formativo degli alunni previsto dalle
norme di riforma. Tuttavia, in ossequio all'ordinanza del Tar, le
istituzioni scolastiche, per quanto concerne "la biografia con
narrazione delle esperienze significative dell'alunno", di cui alla
sezione c (parti consigliate), lettera b della modulistica allegata
alla circolare n. 84/2005, in attesa della definizione del
contenzioso in atto, sono invitate, per il momento, a soprassedere
alla sua compilazione.
Analogamente, per l'insegnamento della religione cattolica, in
attesa che si pervenga ad una definizione del contenzioso in corso
circa la modalità di valutazione, le istituzioni scolastiche, per il
corrente anno scolastico, potranno continuare a redigere, per gli
alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota
prevista dall'art. 309 del Testo Unico, di cui al decreto
legislativo n. 297/1994.
In ogni caso le istituzioni scolastiche potranno regolarmente
procedere negli adempimenti istituzionali, senza pregiudizio per il
normale svolgimento delle attività didattiche.
Il Direttore Generale
Silvio Criscuoli
Ordinanza
TAR Lazio 741/06
Ordinanza
TAR Lazio 742/06
Circolare Ministeriale 10 novembre 2005, n. 84
Provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali 26 luglio 2005
Circolare Ministeriale 3
dicembre 2004, n. 85
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