Direzione generale per la politica finanziaria e
per il bilancio
Ufficio I
Nota 19 febbraio 2007
Prot. n. 101
Oggetto: Riscontro di regolarità amministrativa e
contabile presso le istituzioni scolastiche
Si fa seguito alla nota n. 1 del 3 gennaio 2007, di pari oggetto, per
fornire - nelle more dell'emanazione del provvedimento di modifica al
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al
Decreto n. 44/2001 - alcune indicazioni in merito alle modalità di
svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Revisori dei conti
presso le istituzioni scolastiche, indicazioni rese necessarie dalle
modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge
finanziaria 2007), al comma 616.
Si ribadisce, anzitutto, che gli attuali Revisori dei conti nominati in
rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del
Ministero della Pubblica Istruzione restano confermati presso i medesimi
ambiti scolastici territoriali ai quali sono stati assegnati con il
provvedimento di nomina del competente Ufficio Scolastico Regionale; non
dovrà, pertanto, effettuarsi la procedura di insediamento, con la
redazione del relativo verbale.
Si precisa, altresì, che - non sussistendo più il collegio - i Revisori
svolgono le loro funzioni in posizione paritetica.
Ai fini dell'espressione del parere sul programma annuale e sul conto
consuntivo, i Revisori dei conti - che dovranno essere tempestivamente
informati dalle istituzioni scolastiche della avvenuta predisposizione
dei documenti contabili da sottoporre al loro esame - concorderanno le
date nelle quali procedere agli adempimenti ad essi affidati.
Nel caso in cui uno dei due Revisori si trovi nella impossibilità di
procedere all'esame del documento di programmazione annuale nei tempi
concordati, sarà cura del singolo revisore esprimere il parere su detto
documento.
Il Consiglio di Istituto può adottare ugualmente la delibera di
approvazione del programma annuale anche nel caso di visita congiunta
nella quale uno dei due Revisori esprima parere contrario.
Per quanto riguarda il conto consuntivo, invece, qualora uno o entrambi
i Revisori formulino osservazioni in ordine al documento contabile
sottoposto al loro esame e il Consiglio di Istituto proceda comunque
alla sua approvazione, l'Istituzione scolastica trasmetterà il relativo
verbale all'Ufficio Scolastico Regionale e alla competente Ragioneria
Provinciale dello Stato, segnalando nella nota di trasmissione che il
verbale contiene osservazioni.
Anche nel caso in cui uno dei due Revisori si trovi nella impossibilità
di procedere all'esame del conto consuntivo nei tempi concordati, sarà
cura del singolo Revisore esprimere il parere su detto documento.
Le verifiche di cui all'articolo 58, comma 3, del D.I. n.44/2001 saranno
svolte, di norma, in occasione dell'esame del programma annuale e del
conto consuntivo.
Resta confermato che la compilazione dei verbali relativi all'attività
di revisione mediante l'utilizzo dell'applicativo Athena è a cura
esclusiva dei Revisori dei conti.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in ordine alla determinazione
del compenso da attribuire ai Revisori.
La presente è stata concordata con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Le SS.LL. sono pregate di trasmettere copia della presente nota, che
viene diramata anche via INTRANET e INTERNET, alle istituzioni
scolastiche funzionanti nell'ambito territoriale di competenza, le quali
provvederanno ad informare i Revisori dei conti nominati presso di esse.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Domenica Testa
Direzione generale per la politica finanziaria e
per il bilancio
Ufficio I
Nota 3 gennaio 2007
Prot. n. 1
Oggetto: Riscontro di regolarità
amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria
2007), al comma 616 stabilisce che il riscontro di regolarità
amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche è
effettuato - dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge
finanziaria stessa - da due revisori dei conti, nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro della Pubblica Istruzione.
A decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2007,
pertanto, non possono più operare i collegi dei revisori dei conti già
nominati nelle singole istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.57 del
decreto del 1° febbraio 2001, n. 44.
Il successivo coma 617 precisa, poi - al fine di evitare
soluzioni di continuità nell'attività di riscontro - che gli attuali
revisori dei conti nominati in rappresentanza dei due predetti dicasteri
restano confermati "fino all'emanazione del decreto di nomina dei
rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del
provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche" di cui al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione
1° febbraio 2001, n.44".
Le istituzioni scolastiche, di conseguenza, terranno
conto della intervenuta variazione normativa in materia.
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito
alle modalità di svolgimento dell'attività di riscontro da parte dei due
revisori confermati dalla disposizione sopra richiamata.
Le SS.LL. sono pregate di trasmettere alle istituzioni
scolastiche funzionanti nell'ambito territoriale di competenza copia
della presente nota, che viene diramata anche via INTRANET e INTERNET.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Domenica Testa
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