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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Ufficio I

Nota 19 febbraio 2007

Prot. n. 101

Oggetto: Riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche

Si fa seguito alla nota n. 1 del 3 gennaio 2007, di pari oggetto, per fornire - nelle more dell'emanazione del provvedimento di modifica al Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al Decreto n. 44/2001 - alcune indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche, indicazioni rese necessarie dalle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), al comma 616.

Si ribadisce, anzitutto, che gli attuali Revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Pubblica Istruzione restano confermati presso i medesimi ambiti scolastici territoriali ai quali sono stati assegnati con il provvedimento di nomina del competente Ufficio Scolastico Regionale; non dovrà, pertanto, effettuarsi la procedura di insediamento, con la redazione del relativo verbale.

Si precisa, altresì, che - non sussistendo più il collegio - i Revisori svolgono le loro funzioni in posizione paritetica.

Ai fini dell'espressione del parere sul programma annuale e sul conto consuntivo, i Revisori dei conti - che dovranno essere tempestivamente informati dalle istituzioni scolastiche della avvenuta predisposizione dei documenti contabili da sottoporre al loro esame - concorderanno le date nelle quali procedere agli adempimenti ad essi affidati.

Nel caso in cui uno dei due Revisori si trovi nella impossibilità di procedere all'esame del documento di programmazione annuale nei tempi concordati, sarà cura del singolo revisore esprimere il parere su detto documento.

Il Consiglio di Istituto può adottare ugualmente la delibera di approvazione del programma annuale anche nel caso di visita congiunta nella quale uno dei due Revisori esprima parere contrario.

Per quanto riguarda il conto consuntivo, invece, qualora uno o entrambi i Revisori formulino osservazioni in ordine al documento contabile sottoposto al loro esame e il Consiglio di Istituto proceda comunque alla sua approvazione, l'Istituzione scolastica trasmetterà il relativo verbale all'Ufficio Scolastico Regionale e alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato, segnalando nella nota di trasmissione che il verbale contiene osservazioni.

Anche nel caso in cui uno dei due Revisori si trovi nella impossibilità di procedere all'esame del conto consuntivo nei tempi concordati, sarà cura del singolo Revisore esprimere il parere su detto documento.

Le verifiche di cui all'articolo 58, comma 3, del D.I. n.44/2001 saranno svolte, di norma, in occasione dell'esame del programma annuale e del conto consuntivo.

Resta confermato che la compilazione dei verbali relativi all'attività di revisione mediante l'utilizzo dell'applicativo Athena è a cura esclusiva dei Revisori dei conti.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in ordine alla determinazione del compenso da attribuire ai Revisori.

La presente è stata concordata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le SS.LL. sono pregate di trasmettere copia della presente nota, che viene diramata anche via INTRANET e INTERNET, alle istituzioni scolastiche funzionanti nell'ambito territoriale di competenza, le quali provvederanno ad informare i Revisori dei conti nominati presso di esse.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Domenica Testa


Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Ufficio I

Nota 3 gennaio 2007

Prot. n. 1

Oggetto: Riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), al comma 616 stabilisce che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche è effettuato - dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria stessa - da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della Pubblica Istruzione.

A decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2007, pertanto, non possono più operare i collegi dei revisori dei conti già nominati nelle singole istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.57 del decreto del 1° febbraio 2001, n. 44.

Il successivo coma 617 precisa, poi - al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività di riscontro - che gli attuali revisori dei conti nominati in rappresentanza dei due predetti dicasteri restano confermati "fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 1° febbraio 2001, n.44".

Le istituzioni scolastiche, di conseguenza, terranno conto della intervenuta variazione normativa in materia.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'attività di riscontro da parte dei due revisori confermati dalla disposizione sopra richiamata.

Le SS.LL. sono pregate di trasmettere alle istituzioni scolastiche funzionanti nell'ambito territoriale di competenza copia della presente nota, che viene diramata anche via INTRANET e INTERNET.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Domenica Testa


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