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Nota 3 novembre 2004 Prot. n. 2134/DIP/UO4 Oggetto: Legge 28 marzo 2003, n. 53 - Iscrizioni anticipate nella scuola dell’infanzia – posti in organico Com’è noto
alle SS.LL., la legge n.53/2003, nel prevedere uno specifico
finanziamento finalizzato alla realizzazione degli anticipi nella scuola
primaria e nella scuola dell’infanzia, dispone, per quanto concerne
specificamente la scuola dell’infanzia, che “per gli anni scolastici
2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 possono iscriversi, secondo criteri di
gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la
disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo
gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti
alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola
dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono tre anni di età entro
il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino
alla data del 30 aprile di cui all’art. 2, comma 1, lettera e).”
I citati
posti dovranno essere, pertanto, utilizzati dalle SS.LL., sentite le
Organizzazioni Sindacali, per la graduale generalizzazione del servizio
e, ove ricorrano le condizioni di cui alla C.M. n. 2 del 13 gennaio
2004, per l’avvio in via sperimentale della pratica degli anticipi. Al
riguardo si richiamano, altresì, le disposizioni contenute nelle CC.MM.
n. 101 del 18 settembre 2002 e nella già citata n. 29 del 5 marzo 2004.
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