Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici
Uff. X Nota 4 febbraio 2008
Prot. n. 1380/AOO DGOS Oggetto: Regolamenti di
attuazione dell’articolo 1-bis, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27
Nella Gazzetta Ufficiale n. 20 (serie generale) del 24 gennaio 2008 è
stato pubblicato il decreto 29 novembre 2007, n. 263: Regolamento
recante: «Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed
il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai
sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.
27 » ,e nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008 è stato
pubblicato il decreto 29 novembre 2007, n. 267: Regolamento recante:
«Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della
parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo
1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 ».
Nell’attesa dell’emanazione delle linee guida previste dai regolamenti
stessi, si richiamano, con la presente, gli elementi essenziali
introdotti dalla nuova normativa e si forniscono le prime indicazioni
operative.
Scuole paritarie
Il regolamento adottato con decreto 29 novembre 2007, n.267 disciplina
esclusivamente le procedure per il riconoscimento e il mantenimento
della parità, di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62.
Esso si compone di 5 articoli:
1. Procedure per il riconoscimento della parità
2. Riconoscimento della parità
3. Mantenimento della parità
4. Revoca della parità
5. Norme finali
L’articolo 1 stabilisce modalità e termini per la presentazione delle
domande di riconoscimento della parità. L’istanza di riconoscimento
della parità è presentata dal soggetto gestore o dal rappresentante
legale, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo
353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, richiamato
dall’art.1 bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
L’istanza può essere inoltrata sia per le scuole non statali già
funzionanti sia per quelle che attiveranno il funzionamento all’inizio
dell’anno scolastico successivo a quello dell’inoltro della richiesta.
Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, deve
essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in
vista dell’istituzione dell’intero corso.
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno scolastico
precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità. Nella
domanda il gestore o il rappresentante legale della gestione deve
dichiarare il proprio status e sottoscrivere una serie di impegni tra i
quali quello di costituire classi con non meno di 8 alunni.
I documenti da presentare all’atto della domanda sono:
1. il progetto educativo della scuola;
2. le linee essenziali del piano dell’offerta formativa;
3. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei
in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia
di igiene e sicurezza;
4. il numero degli alunni iscritti a ciascuna classe o sezione.
In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante, o di previsione di
esso, deve essere presentata la richiesta di estensione della parità
entro trenta giorni dal termine ultimo per l’iscrizione degli alunni
(per quest’anno il 29 febbraio 2008). Ai sensi delle norme vigenti la
parità non può essere riconosciuta a singole classi “tranne che in fase
di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe”
(art.1, comma 4 Legge n.62/2000).
L’articolo 2 definisce il procedimento per il riconoscimento della
parità. L’Ufficio scolastico regionale verifica la completezza e la
regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore. Il
direttore generale adotta un provvedimento di riconoscimento della
parità o di diniego della stessa entro il 30 giugno. Il riconoscimento
ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui è
stata presentata la relativa domanda (per quest’anno 1 settembre 2008).
E’ prevista l’emanazione di un apposito decreto anche nell’ipotesi di
istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali.
L’articolo 3 stabilisce le condizioni per il mantenimento della parità.
Il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni
anno scolastico, deve dichiarare al competente Ufficio Scolastico
regionale la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme
vigenti. Inoltre, la scuola è tenuta a segnalare tempestivamente
all’Ufficio scolastico regionale ogni eventuale variazione relativa al
funzionamento della scuola (soprattutto in caso di trasferimento di sede
e di cambio di gestione) e a comunicare, altresì, i dati relativi al
coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti; il
numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti; la
composizione degli organi collegiali; la delibera dei competenti organi
collegiali di adozione del POF, che deve essere conservato agli atti
della scuola.
In caso di mancata osservanza delle suindicate prescrizioni ovvero in
caso di irregolarità di funzionamento l’ufficio scolastico invita la
scuola a provvedere, entro trenta giorni, alla regolarizzazione. Scaduto
il termine, senza che la scuola abbia provveduto, l’Ufficio Scolastico
dispone gli opportuni accertamenti al fine di determinare se vi siano le
condizioni per disporre la revoca della parità. L’Ufficio Scolastico può
disporre in qualsiasi momento verifiche ispettive: se viene accertata la
sopravvenuta carenza di uno o più requisiti richiesti e la scuola non
provvede a ripristinarli entro il termine stabilito dall’ufficio
scolastico, si provvede alla revoca della parità.
L’art. 4 stabilisce in quali casi deve essere disposta la revoca
dell’atto di riconoscimento della parità:
1. mancato ripristino dei requisiti prescritti, in caso di sopravvenuta
carenza di detti requisiti
2. libera determinazione del gestore
3. gravi irregolarità di funzionamento
4. accertata violazione dell’art.1 bis, 3° comma, della legge n.27/2006
5. mancato completamento del corso
6. mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici
successivi
L’art 5 contiene le norme finali. Si prevede l’emanazione di apposite
linee guida di attuazione. I provvedimenti adottati dai direttori
generali degli uffici scolastici regionali sono definitivi.
Il regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2008.
Scuole non paritarie
Il decreto 29 novembre 2007, n.263 disciplina le procedure per
l’inclusione e il mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non
paritarie.
Esso si compone di 4 articoli:
1. procedure per l’iscrizione negli elenchi
2. riconoscimento della condizione di scuola non paritaria
3. mantenimento e cancellazione dell’iscrizione negli elenchi
4. norme finali
L’articolo 1 stabilisce modalità e termini per la presentazione delle
domande di iscrizione negli elenchi delle scuole non paritarie.
L’istanza di iscrizione è presentata dal soggetto gestore o dal
rappresentante legale, che deve essere in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, La
domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno scolastico
precedente quello da cui decorrono gli effetti dell’iscrizione. Nella
domanda il gestore o il rappresentante legale della gestione deve
dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art.1 bis, comma 4,
della legge n.27/2006.
I documenti da presentare all’atto della domanda sono:
1. il progetto educativo della scuola;
2. le linee essenziali del piano dell’offerta formativa;
3. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei
in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia
di igiene e sicurezza.
L’Ufficio scolastico regionale verifica la documentazione prodotta dal
gestore e, in caso positivo, iscrive la scuola nell’elenco regionale
delle scuole non paritarie entro il 30 giugno. Entro la medesima data
viene data comunicazione alla scuola.
L’elenco regionale è aggiornato e pubblicato all’albo entro il 30 giugno
di ogni anno.
L’articolo 2 prevede che il riconoscimento della condizione di scuola
non paritaria abbia effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo
a quello in cui è stata presentata la relativa domanda (per quest’anno 1
settembre 2008).
L’articolo 3 stabilisce le condizioni per il mantenimento
dell’iscrizione negli elenchi regionali. Il gestore o il rappresentante
legale, entro il 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima
iscrizione, deve dichiarare al competente Ufficio scolastico regionale
la volontà di rimanere iscritto nell’elenco. Inoltre il gestore è tenuto
a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante la
gestione, la sede, l’organizzazione e il funzionamento della scuola.
Debbono essere comunicati entro la stessa data variazioni riguardanti
l’istituzione di indirizzi diversi e di corsi serali; nel caso di
istituzione di corsi di diverso ordinamento deve essere presentata una
nuova domanda.
L’art 4 contiene le norme finali. Si prevede l’emanazione di apposite
linee guida di attuazione. I provvedimenti adottati dai direttori
generali degli uffici scolastici regionali sono definitivi.
Il regolamento entra in vigore l’8 febbraio 2008.
Indicazioni operative
Le SS.LL sono invitate a dare notizia della pubblicazione dei
regolamenti, fornendo le precisazioni ritenute necessarie a livello
territoriale (uffici e indirizzi ai quali devono essere spedite le
domande, etc.).
Per la predisposizione degli elenchi regionali delle scuole non
paritarie le SS.LL. potranno a breve avvalersi delle apposite funzioni
informatiche che verranno predisposte da questo Ministero.
Dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti (rispettivamente 8
febbraio 2008 e 12 febbraio 2008 ), oltre alle norme abrogate dall’art.1
bis, comma 7, della legge n. 27/2006, devono intendersi abrogate tutte
le disposizioni che siano in contrasto con i regolamenti.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. su quanto previsto dal
comma 1 dell’art. 1 bis della legge n. 27/2006: con l’entrata in vigore
dei predetti decreti, dal 1° settembre 2008, tutte le scuole non statali
sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie e scuole non
paritarie.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G.Dutto
Legge n. 27 del 3
febbraio 2006 (in G.U. 4 febbraio 2006, n. 29)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre
2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni
culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in
tema di rinegoziazione di mutui
Decreto Ministeriale 29 novembre 2007,
n. 263 (in G.U. 24 gennaio 2008, n. 20)
Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedimentali per
l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non
paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5
dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27»
Decreto Ministeriale 29 novembre 2007,
n. 267 (in G.U. 28 gennaio 2008, n. 23)
Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il
riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai
sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.
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