Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di
Istruzione e per l’Autonomia Scolastica
Uff. VI
Nota 10 luglio 2008
Prot. n.7783
Oggetto: Utilizzazione del personale in sede di
verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale, di cui all’art.
8, comma 6 dell’O.M. 5 novembre 2007, n. 92. - Chiarimenti
In relazione a quesiti pervenuti per quanto concerne l’utilizzo del
personale in sede di verifiche finali e integrazione dello scrutinio
finale per gli alunni il cui giudizio è stato sospeso ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, dell’O.M. n. 92/2007, si chiarisce che
l’articolo 8, comma 6, della stessa ordinanza n. 92/2007 dispone che "la
competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello
scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima
composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio
finale”.
L’art. 8, comma 6, dell’ O.M. n. 92/2007 prevede, altresì, l’ipotesi in
cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad
altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in
quiescenza. In tal caso essi possono essere richiamati e compete loro il
rimborso spese.
Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non
intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la
loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della
stessa disciplina, secondo la normativa vigente.
Pertanto, in prima istanza, va garantita la medesima composizione del
consiglio di classe che ha proceduto alle operazioni di scrutinio
finale. Solo quando si verifica, per motivi legittimi e documentati,
l’assenza di un docente, si procede alla sostituzione come avviene negli
scrutini ordinari.
IL DIRETTORE GENERALE
(Mario G. Dutto)
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di
Istruzione e per l’Autonomia Scolastica
Nota 4 giugno 2008 Prot. n. 6163
Oggetto: Attività di recupero e scrutini finali
Negli interventi di sostegno e di recupero per il saldo dei debiti
scolastici sono state evidenziate criticità da più parti. Tenuto conto
che l’anno scolastico è ormai nella fase conclusiva e in considerazione
altresì del lavoro compiuto dalle scuole nell’ambito della loro
autonomia progettuale, risulta, allo stato attuale, impraticabile una
modifica dell’impianto definito dalle disposizioni vigenti e, in
particolare, dal D.M. n. 80/2007.
E’ evidente, tuttavia, che prima dell’inizio del nuovo anno scolastico
si dovrà procedere ad un’ampia riflessione sulle criticità emerse nel
corrente anno e rilevate anche dal monitoraggio in atto.
L’analisi da promuovere dovrà, fra l’altro, riguardare la presenza delle
condizioni per la piena realizzazione del principio secondo cui le
attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e
permanente del piano dell’offerta formativa.
Le eventuali ipotesi emendative saranno poi oggetto di confronto con le
organizzazioni sindacali di categoria, le associazioni professionali, le
associazioni dei genitori, le consulte e le associazioni degli studenti.
In considerazione della complessità degli interventi promossi o da
promuovere e per venire incontro alle richieste delle scuole,
l’Amministrazione ha destinato all’attuazione degli stessi risorse
finanziarie per euro 57 milioni, aggiuntive rispetto a quelle già
previste dalla disciplina contrattuale del comparto.
Complessivamente, pertanto, sono in corso di erogazione alle scuole le
seguenti somme:
- euro 197 milioni previsti dalla sequenza contrattuale,
sottoscritta in data 8 aprile 2008 tra l’ARAN e le OO.SS, relativa
al fondo di istituto; trattandosi di finanziamenti che confluiscono
nel fondo unico dell’istituzione scolastica, va precisato che detta
quota è finalizzata al recupero e al sostegno;
- euro 57 milioni, sulla base dell’art. 1, comma 634, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Ciò premesso, si ravvisa l’opportunità di sottolineare che il
D.M. n. 80/2007 e, soprattutto, l’O.M. n. 92/2007, fissano criteri
da assumersi “di norma”, lasciando in definitiva all’autonomia della
scuola le scelte organizzative inerenti gli aspetti fondamentali,
quali ad esempio:
- consistenza oraria dei corsi;
- modalità di utilizzo dei docenti, anche di classi diverse;
- modelli di intervento (corsi di recupero, assistenza allo
studio individuale, utilizzo della quota del 20% dell’orario
curricolare, ecc.).
Un aspetto particolare riguarda i tempi di realizzazione
degli interventi e delle conseguenti verifiche.
Al riguardo, nel rispetto della programmazione già definita da
parte delle singole istituzioni scolastiche, si precisa che
entrambe le disposizioni richiamate prevedono che “di norma” i
suddetti interventi e le conseguenti verifiche si concludano,
salva ovviamente la possibilità da parte delle scuole di
anticipare tale data, entro il 31 agosto.
Eventuali proroghe, motivate da particolari esigenze
organizzative, saranno adeguatamente valutate anche in relazione
alle implicazioni correlate all’avvio del nuovo anno scolastico.
Le iniziative di recupero e la loro valutazione dovranno,
comunque, concludersi entro la data di inizio delle lezioni.
Si richiamano, inoltre, le vigenti disposizioni sulla
programmazione dell’attività didattica, espressione
dell’autonomia delle scuole, che prevedono la possibilità di
organizzare interventi di sostegno già nella fase iniziale
dell’anno scolastico per rafforzare e consolidare il livello
delle competenze funzionali ad un proficuo prosieguo del
percorso.
Per il puntuale avvio dell’anno scolastico, nella fase di
adeguamento dell’organico alle situazioni reali, i Dirigenti
scolastici potranno proporre eventuali variazioni alla
consistenza delle classi già determinate in organico di diritto,
anche in riferimento a rilevanti scostamenti nel numero degli
studenti per classe, accertati o ipotizzabili, a seguito delle
valutazioni al termine dei corsi di recupero.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
DM 42/07 (Debiti e Crediti)
DM 80/07 (Recupero Debiti Formativi)
OM 92/07 (Attività Recupero)
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