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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica
Uff. VI

Nota 10 luglio 2008

Prot. n.7783

Oggetto: Utilizzazione del personale in sede di verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale, di cui all’art. 8, comma 6 dell’O.M. 5 novembre 2007, n. 92. - Chiarimenti

In relazione a quesiti pervenuti per quanto concerne l’utilizzo del personale in sede di verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale per gli alunni il cui giudizio è stato sospeso ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dell’O.M. n. 92/2007, si chiarisce che l’articolo 8, comma 6, della stessa ordinanza n. 92/2007 dispone che "la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale”.

L’art. 8, comma 6, dell’ O.M. n. 92/2007 prevede, altresì, l’ipotesi in cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescenza. In tal caso essi possono essere richiamati e compete loro il rimborso spese.

Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente.

Pertanto, in prima istanza, va garantita la medesima composizione del consiglio di classe che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Solo quando si verifica, per motivi legittimi e documentati, l’assenza di un docente, si procede alla sostituzione come avviene negli scrutini ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario G. Dutto)


Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica

Nota 4 giugno 2008

Prot. n. 6163

Oggetto: Attività di recupero e scrutini finali

Negli interventi di sostegno e di recupero per il saldo dei debiti scolastici sono state evidenziate criticità da più parti. Tenuto conto che l’anno scolastico è ormai nella fase conclusiva e in considerazione altresì del lavoro compiuto dalle scuole nell’ambito della loro autonomia progettuale, risulta, allo stato attuale, impraticabile una modifica dell’impianto definito dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dal D.M. n. 80/2007.

E’ evidente, tuttavia, che prima dell’inizio del nuovo anno scolastico si dovrà procedere ad un’ampia riflessione sulle criticità emerse nel corrente anno e rilevate anche dal monitoraggio in atto.

L’analisi da promuovere dovrà, fra l’altro, riguardare la presenza delle condizioni per la piena realizzazione del principio secondo cui le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa.

Le eventuali ipotesi emendative saranno poi oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, le associazioni professionali, le associazioni dei genitori, le consulte e le associazioni degli studenti.

In considerazione della complessità degli interventi promossi o da promuovere e per venire incontro alle richieste delle scuole, l’Amministrazione ha destinato all’attuazione degli stessi risorse finanziarie per euro 57 milioni, aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla disciplina contrattuale del comparto.

Complessivamente, pertanto, sono in corso di erogazione alle scuole le seguenti somme:

  • euro 197 milioni previsti dalla sequenza contrattuale, sottoscritta in data 8 aprile 2008 tra l’ARAN e le OO.SS, relativa al fondo di istituto; trattandosi di finanziamenti che confluiscono nel fondo unico dell’istituzione scolastica, va precisato che detta quota è finalizzata al recupero e al sostegno;
  • euro 57 milioni, sulla base dell’art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Ciò premesso, si ravvisa l’opportunità di sottolineare che il D.M. n. 80/2007 e, soprattutto, l’O.M. n. 92/2007, fissano criteri da assumersi “di norma”, lasciando in definitiva all’autonomia della scuola le scelte organizzative inerenti gli aspetti fondamentali, quali ad esempio:

  • consistenza oraria dei corsi;
  • modalità di utilizzo dei docenti, anche di classi diverse;
  • modelli di intervento (corsi di recupero, assistenza allo studio individuale, utilizzo della quota del 20% dell’orario curricolare, ecc.).

Un aspetto particolare riguarda i tempi di realizzazione degli interventi e delle conseguenti verifiche.
Al riguardo, nel rispetto della programmazione già definita da parte delle singole istituzioni scolastiche, si precisa che entrambe le disposizioni richiamate prevedono che “di norma” i suddetti interventi e le conseguenti verifiche si concludano, salva ovviamente la possibilità da parte delle scuole di anticipare tale data, entro il 31 agosto.
Eventuali proroghe, motivate da particolari esigenze organizzative, saranno adeguatamente valutate anche in relazione alle implicazioni correlate all’avvio del nuovo anno scolastico. Le iniziative di recupero e la loro valutazione dovranno, comunque, concludersi entro la data di inizio delle lezioni.
Si richiamano, inoltre, le vigenti disposizioni sulla programmazione dell’attività didattica, espressione dell’autonomia delle scuole, che prevedono la possibilità di organizzare interventi di sostegno già nella fase iniziale dell’anno scolastico per rafforzare e consolidare il livello delle competenze funzionali ad un proficuo prosieguo del percorso.

Per il puntuale avvio dell’anno scolastico, nella fase di adeguamento dell’organico alle situazioni reali, i Dirigenti scolastici potranno proporre eventuali variazioni alla consistenza delle classi già determinate in organico di diritto, anche in riferimento a rilevanti scostamenti nel numero degli studenti per classe, accertati o ipotizzabili, a seguito delle valutazioni al termine dei corsi di recupero.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto


DM 42/07 (Debiti e Crediti)

DM 80/07 (Recupero Debiti Formativi)

OM 92/07 (Attività Recupero)

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