Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Ufficio primo Nota 6 dicembre
2005 Prot. n.11477 Oggetto: Riconoscimento
e revoche della parità scolastica- Rapporto di lavoro dei docenti
Continuano a pervenire alla scrivente quesiti che denotano incertezze
interpretative e difformità di comportamenti in materia di
riconoscimento o revoca della parità scolastica in relazione al tema
della natura del rapporto di lavoro dei docenti.
Il tema è particolarmente delicato e complesso in quanto le disposizioni
dettate in materia dalla legge 10 marzo 2000, n.62 sono antecedenti alla
legge 14 febbraio 2003, n.30 che ha introdotto rilevanti innovazioni nel
mercato del lavoro introducendo tipologie di rapporti di lavoro non
riconducibili con certezza alle due tradizionali categorie del lavoro
subordinato e di quello autonomo.
La questione richiede approfondimenti e confronti non suscettibili di
fornire esiti definitivi in tempi brevi.
Nelle more dei definitivi chiarimenti che dovranno intervenire sulla
questione appare opportuno che non vengano adottati dalle SS.LL.
provvedimenti di revoca della parità scolastica o di diniego di
riconoscimento di nuove parità che trovino il loro fondamento
esclusivamente sulla natura dei rapporti di lavoro che i gestori
instaurano con il personale docente.
Allo stato attuale appare sufficiente che siano rispettati i principi
fondamentali posti dalla citata legge n. 62/2000:
* possesso dell'abilitazione da parte dei docenti;
* contratti individuali di lavoro che rispettino i contratti collettivi
nazionali di settore;
* percentuale non superiore al 25% delle prestazioni complessive di
docenti volontari o a contratto di prestazione di opera, tipologie di
rapporto che non fanno capo, per loro natura, a contratti collettivi
nazionali.
Si confida nel consueto spirito di collaborazione per conferire
uniformità, su tutto il territorio, all'azione amministrativa e si
ringrazia.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
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