Direzione Generale Sistemi Informativi
Ufficio III
Nota 9 gennaio 2008
Prot. n. 31
Oggetto: Cessazione dal servizio – disponibilità delle
funzioni per l’acquisizione delle domande
Si comunica che, in conformità alla C.M. n. 98 del 15.11.2007, sono
disponibili le funzioni SIDI delle aree “Personale Comparto Scuola” e
“Dirigenti Scolastici” per l’acquisizione delle domande di collocamento
a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni
volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio ai sensi dell'art.
509, commi 2, 3 e 5 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994, di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale
attribuzione del trattamento pensionistico, e per l’acquisizione delle
cessazioni d’ufficio con decorrenza 1° settembre 2008.
L’acquisizione a SIDI delle suddette domande e delle cessazioni
d’ufficio per il personale docente, educativo e ATA è a carico delle
segreterie scolastiche, mentre per i dirigenti scolastici è a carico
degli Uffici Scolastici Regionali.
In particolare, le segreterie scolastiche potranno operare entro il
giorno 11 febbraio 2008. Il rispetto del suddetto termine è fondamentale
per consentire un corretto procedimento amministrativo. Le cessazioni
acquisite saranno infatti trasmesse dal SIDI al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, che comunicherà le informazioni in proprio possesso
utili per la liquidazione del trattamento pensionistico (residenza del
dipendente, modalità di pagamento, detrazioni fiscali spettanti).
IL DIRIGENTE
Paolo De Santis
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola
Nota 9 gennaio 2008
Prot. n. AOODGPER 362
Oggetto: Legge n.247 del 24 dicembre 2007: cessazioni
dal servizio del personale della scuola
Come è noto la
L.24/12/2007 n. 247
ha apportato importanti correttivi ai requisiti di anzianità necessari
per il conseguimento del diritto a pensione previsti dalla
L. 243 del 23 agosto 2004 che
stabiliva, dal 1° gennaio 2008 , il possesso di 60 anni di età e di 35
anni di anzianità di servizio.
La recente legge ha ridotto a 58 anni il limite di età necessario ,
insieme ai 35 anni di anzianità contributiva, per accedere al
trattamento pensionistico nel 2008 e nel 2009.
Va ricordato che la citata L. 243/2004 contiene, all’art.1 cc. 3 , 4 e
5, disposizioni di salvaguardia a favore del personale che abbia
maturato entro il 31/12/2007 i requisiti di età e di anzianità di
servizio previsti dalla normativa previgente, ai fini del diritto
all’accesso del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.
Per la suddetta categoria di lavoratori i periodi di anzianità
contributiva maturati fino alla data del conseguimento del diritto a
pensione (quindi entro il 31/12/2007) sono computati ,ai fini del
calcolo dell’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti
prima dell’entrata in vigore della L.243/2004, e quindi gli interessati
possono esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in
qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei medesimi,
indipendentemente da ogni modifica normativa, eventualmente intervenuta.
La L.247/2007 non ha dunque alcun riflesso sul personale della scuola
che abbia compiuto 57 anni di età e almeno 35 anni di anzianità
contributiva entro il 31 dicembre 2007.
Diversamente, coloro che raggiungeranno nel 2008 il requisito anagrafico
dei 57 anni , e che abbiano comunque presentato domanda di cessazione
dal servizio, devono necessariamente revocare la medesima, non maturando
diritto al trattamento pensionistico , come d’altro canto già stabilito
dalla più volte citata L.243/2004.
La recente intervenuta normativa dà, invece, la possibilità di
presentare domanda di cessazione a coloro che compiranno il 58° anno di
età nel 2008 ,unitamente al requisito dei 35 anni di contribuzione.
Al fine di consentire la revoca o l’eventuale domanda di cessazione,
limitatamente al personale interessato dai cambiamenti introdotti dalla
nuova normativa, si ritiene opportuno prorogare il termine di scadenza
dal 10 al 21 Gennaio 2008.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to G. Fiori
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola
Nota 8 gennaio 2008 Prot. n. AOODGPER 286
Oggetto: Legge n.247 del 24 dicembre 2007: cessazioni dal
servizio del personale della scuola Come è noto la
L.24/12/2007 n. 247
ha apportato importanti correttivi ai requisiti di anzianità necessari
per il conseguimento del diritto a pensione previsti dalla
L. 243 del 23 agosto 2004 che
stabiliva, dal 1° gennaio 2008 , il possesso di 60 anni di età e di 35
anni di anzianità di servizio.
La recente legge ha ridotto a 58 anni il limite di età necessario,
insieme ai 35 anni di anzianità contributiva, per accedere al
trattamento pensionistico nel 2008 e nel 2009.
Va ricordato che la citata L. 243/2004 contiene, all'art.1 cc. 3 , 4 e
5, disposizioni di salvaguardia a favore del personale che abbia
maturato entro il 31/12/2007 i requisiti di età e di anzianità di
servizio previsti dalla normativa previgente, ai fini del diritto
all'accesso del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.
Per la suddetta categoria di lavoratori i periodi di anzianità
contributiva maturati fino alla data del conseguimento del diritto a
pensione (quindi entro il 31 /12/2007) sono computati ,ai fini del
calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti
prima dell'entrata in vigore della L.243/2004, e possono esercitare il
diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo
alla data di maturazione dei medesimi, indipendentemente da ogni
modifica normativa, eventualmente intervenuta.
La L.247/2007 non ha dunque alcun riflesso sul personale della scuola
che abbia compiuto 57 anni di età e almeno 35 anni di anzianità
contributiva entro il 31 dicembre 2007.
Diversamente, coloro che raggiungeranno nel 2008 il requisito anagrafico
dei 57 anni , e che abbiano comunque presentato domanda di cessazione
dal servizio, devono necessariamente revocare la medesima , non
maturando diritto al trattamento pensionistico , come d'altro canto già
stabilito dalla più volte citata L.243/2004.
Al fine di consentire la suddetta revoca ,limitatamente al personale
interessato dai cambiamenti introdotti dalla nuova normativa, si ritiene
opportuno prorogare il termine di scadenza dal 10 al 21 Gennaio 2008.
IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE FIORI
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