Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’autonomia
scolastica Nota 8 giugno 2009
Prot. n. 6051 Oggetto: Valutazione finale degli alunni
nella scuola secondaria di I grado In risposta a quesiti
pervenuti alla scrivente relativamente alle forme e alle modalità da
impiegare nella valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione
si forniscono i seguenti chiarimenti.
L’articolo 3 del decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30.10.2008, n. 169, dispone che “Sono ammessi
alla classe successiva ovvero all’esame di Stato conclusivo del ciclo,
gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal
consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline”.
La normativa in questione prevede, dunque, che i voti relativi allo
scrutinio finale per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di
Stato siano sempre deliberati a maggioranza dal consiglio di classe, su
proposta, non vincolante, del docente della singola disciplina. Ciò
ovviamente anche nel caso in cui il giudizio di sufficienza venga
formulato, con adeguata motivazione, in presenza di carenze in una o più
discipline.
In tale ultimo caso il consiglio di classe, prima dell’approvazione dei
voti, procede ad una valutazione che tenga conto, oltre che del livello
di preparazione raggiunto, anche del percorso compiuto dall’alunno nel
corso dell’anno e della possibilità dell'alunno stesso di raggiungere
gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate, nel corso dell'anno scolastico successivo. Naturalmente, ai
fini dell’ammissione, tutti i voti relativi agli apprendimenti devono
avere un valore non inferiore a sei decimi. E’ da ricordare, inoltre,
che l’articolo 4 (autonomia didattica) del Regolamento dell’autonomia
scolastica (DPR 275/1999) prevede che le istituzioni scolastiche
“Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni
nel rispetto della normativa nazionale…”.
Sono, dunque, rimesse direttamente alle scuole, nella loro autonoma e
responsabile determinazione, le modalità e le forme per la comunicazione
alle famiglie e allo studente relativa alla preparazione raggiunta,
inclusa la eventuale situazione di carenze formative, e all’ammissione o
alla non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
Pertanto nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia
comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola può inserire
una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione
da trasmettere alla famiglia dell’alunno.
In questo contesto, è del tutto improprio il riferimento al “sei rosso”,
dicitura utilizzata solo in passato nella scuola secondaria di secondo
grado e collegata al recupero del “debito scolastico”. Tale previsione
non corrisponde all’attuale quadro normativo. Nella scuola secondaria di
primo grado l’ammissione all’anno successivo e all’esame di Stato non è,
infatti, condizionata; viene deliberata dal consiglio di classe e
determina il proseguimento del percorso dello studente nell’ambito del
ciclo di istruzione.
Ciò non esclude, ovviamente, che la scuola, nell’ambito della propria
autonomia didattica e organizzativa, possa programmare, rispetto agli
alunni per i quali siano emerse carenze, tutti gli interventi didattici
e formativi opportuni per il recupero di tali carenze, sin dalla fase di
avvio del successivo anno scolastico.
Il Direttore Generale
f.to Mario G. Dutto
CM 50/09 (Conclusione A.S.
2008-2009) |