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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
UFFICIO VII

Nota 8 maggio 2007

Prot. 5133

Oggetto: Esame di qualifica e di maestro d'arte negli Istituti professionali e istituti d'arte - Abbreviazione per merito

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che la legge di riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore 11 gennaio 2007, n.1, all'art.1, comma 8, ha previsto per gli alunni che frequentano la classe seconda degli istituti professionali e degli istituti d'arte la possibilità di sostenere l'esame di qualifica o, rispettivamente, l'esame di licenza di maestro d'arte, con abbreviazione di un anno per merito.

Possono, quindi, sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di qualifica di istruzione professionale o l'esame di licenza di maestro d'arte, gli studenti iscritti alle seconde classi degli istituti professionali o, rispettivamente, degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina ed una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna materia negli scrutini finali del primo anno e non siano incorsi in ripetenze.

Restano ferme le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto


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