Dipartimento per la Programmazione
Direzione generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari
Generali -
Uff. 7°(ex 8°) Nota 8 maggio 2008
Prot. AOODGRUREG.UFF. N. 18887 Oggetto: Detrazioni
fiscali 2008 La finanziaria 2008 ha stabilito che i lavoratori
dipendenti per beneficiare delle detrazioni di imposta devono dichiarare
annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza
nonché il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce delle
detrazioni.
La novità di rilievo è costituita dal fatto che la dichiarazione non ha
più effetto, come in passato, anche per i periodi di imposta successivi,
ma deve essere presentata anno per anno ancorché non siano intervenute
variazioni nei presupposti del diritto.
Restano comunque ferme le condizioni previste dalla legge finanziaria 27
dicembre 2006, n. 296, art. 12, comma C, per cui i familiari fiscalmente
a carico:
1. non devono superare un reddito annuo lordo di euro 2.840,51 .
2. la richiesta delle detrazioni per i figli a carico deve essere
obbligatoriamente ripartita al 50% per entrambi i genitori non
legalmente ed effettivamente separati, o in alternativa, previo accordo
tra le parti, possono essere richieste al 100% dal genitore con il
reddito più alto. In caso di separazione legale ed effettiva o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordi, al genitore
affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione
è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i
genitori. Ove il genitore affidatario, in caso di affidamento congiunto,
non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limite di
reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare
all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione
ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione
stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la
detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Secondo i
principi generali, la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a
tre anni spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni
richieste e compete sino al mese in cui la stesse cessa, pertanto sarà
applicata fino al mese in cui viene compiuto il terzo anno di età.
3. per i figli portatori di handicap sono riconosciuti tali secondo il
disposto dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 .
4. per "gli altri familiari a carico" si considerano a carico i soggetti
con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui che convivano con
il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Essi sono i genitori,
ascendenti prossimi, discendenti prossimi, generi, nuore, suoceri,
fratelli e sorelle germani o unilaterali, gli adottanti (art. 433 c.c.).
Premesso quanto sopra sarà cura degli interessati che vorranno usufruire
mensilmente delle detrazioni in parola di presentare la domanda
compilando, con estrema precisione, l'apposito modulo allegato,
consegnandolo all'Ufficio IV - Matricola - di questa Direzione.
Non si trascura di ripetere che la suddetta Legge prevede l'obbligo di
comunicare ogni anno il diritto alle detrazioni fiscali.
La presente circolare sarà pubblicata sulla INTRANET del Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
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