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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Nota 6 maggio 2009

Prot. n. AOODGPER 6350

Oggetto: Tabella di valutazione dello strumento musicale - Allegato 3 al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 - Graduatorie ad esaurimento

In riferimento ai quesiti pervenuti sui titoli valutabili per l'inserimento nella graduatoria di strumento musicale cl. 77/A, premesso che non si è ritenuto opportuno, d'intesa con tutte le OOSS, cambiare la Tabella di valutazione. di cui all'Allegato 3 del D.M. n. 42/09, per non incidere pesantemente sulle posizioni in graduatoria finora acquisite dai docenti, già inseriti da tempo nelle graduatorie medesime, si forniscono chiarimenti sui punteggi da attribuire agli interessati, in possesso di titoli non previsti in detta Tabella, in quanto conseguiti a seguito della modifica di ordinamento dei Conservatori di Musica.

1. Viene valutato con il punteggio previsto alla lettera a) della Tabella il diploma di Conservatorio del pregresso ordinamento, attinente alla graduatoria prescelta e con punti 3,lett. b) se è di altro strumento.
2. In assenza del diploma di Conservatorio, il diploma di II livello in discipline musicali, non abilitante all'insegnamento di strumento musicale, equiparato alla laurea specialistica, viene valutato ai sensi della lettera a) della Tabella.
3. Qualora il candidato possieda il Diploma di Conservatorio, il diploma di II livello di cui al punto 2, è valutabile con 4 punti.(lett. e della Tabella,). Non è valutabile, invece, il diploma di I livello, che ha dato accesso alla specializzazione corrispondente.
4. Il diploma di II livello abilitante in strumento musicale, di cui al D.M. n. 137/07, è valutato con punti 6 (lett. h)
5. Il diploma di II livello di educazione musicale, di cui al D.M. n.137/07, è valutato con punti 3 (lett. i )
6. Il diploma di Didattica della Musica abilitante all'insegnamento di educazione musicale è valutato con punti 3 (lett. b)

Si evidenzia che per ogni lettera della Tabella si può valutare un solo titolo.
Per i titoli didattici si applicano i punteggi previsti al punto II della Tabella, con l'avvertenza che lo stesso punteggio deve essere attribuito sia al servizio prestato nelle scuole statali che a quelle paritarie, mentre per le scuole legalmente riconosciute il punteggio è ridotto della metà.
Si invitano codesti Uffici a dare tempestiva diffusione della presente nota al personale interessato.

per IL DIRETTORE GENERALE
f.to IL DIRIGENTE UFF. I
GIAMPAOLO PILO


Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Nota 6 maggio 2009

Prot. n. AOODGPER 6304

Oggetto: D.M 42 dell’8 aprile 2009 - integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 – chiarimenti in ordine all’accesso

Con riferimento a quesiti pervenuti , si precisa quanto segue.
1) Si ritiene che nelle categorie di personale docente elencate nell’art. 4 del D.M. in oggetto vadano compresi anche coloro che a seguito dell’avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi, si sono inseriti nel percorso abilitante nell’anno accademico 2007/2008.
A tal fine, gli interessati possono integrare la sezione B1 o B2 del Modello 2 di domanda, riportando in una succinta dichiarazione scritta la situazione che ha consentito l’iscrizione in anno/i successivo/i al primo.
In particolare, i candidati che si sono iscritti nell’a.a. 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria possono integrare la sez. B1 aggiungendo la lettera G. Laurea in scienze della formazione primaria e la casella da sbarrare, a seconda che il titolo sia già conseguito o da conseguire.
Restano impregiudicate eventuali altre modalità già poste in essere al medesimo fine (es. iscrizione con riserva, sez. B3, lettera O e comunicazione on line dell’avvenuto conseguimento del titolo entro il prossimo 30 giugno, anche nel caso di titolo già conseguito).

2) Tenuto conto che il corso di laurea in scienze della formazione primaria si articola in un biennio propedeutico e in un successivo biennio con due indirizzi, i candidati che si sono iscritti nell’a.a. 2007/2008 a detto corso possono iscriversi, con riserva, sia nella scuola dell’infanzia, sia nella scuola primaria, barrando entrambe le relative caselle della sezione B3 del Modello 2, con l’avvertenza che lo scioglimento della riserva nella graduatoria relativa all’avvenuto conseguimento dello specifico indirizzo di laurea, comporterà la cancellazione della posizione con riserva dall’altra graduatoria.

3) Secondo il medesimo principio indicato al precedente punto 2, i candidati già iscritti con riserva per uno soltanto dei due indirizzi (scuola dell’infanzia o la scuola primaria) che hanno conseguito o conseguiranno il titolo per l’altro indirizzo entro il 30 giugno p.v. , possono sciogliere la riserva rispetto a tale titolo A tal fine, gli interessati dovranno barrare lo specifico indirizzo nella sez. B5 del Mod. 1, indicando nello spazio sottostante di trovarsi nella situazione sopra descritta. Resta inteso che la posizione con riserva, non utilizzata in una delle due graduatorie, sarà cancellata.

4) Qualora gli aspiranti di cui all’art. 8, comma 2, lettera a ( art. 36, comma 1 bis, legge 14/09- abilitati con riserva sensi D.M. 85/05, per mancanza del requisito di servizio, che hanno maturato il requisito di 360 giorni dal………, al………… ) figurino con riserva in graduatoria di provincia diversa da quella dell’Ufficio scolastico che ha valutato l’istanza di partecipazione ai corsi speciali abilitanti, l’Ufficio scolastico provinciale presso cui deve essere sciolta la riserva relativa alla inclusione in graduatoria, acquisirà l’accertamento del possesso dei requisiti idonei alla declaratoria di scioglimento della riserva, dall’Ufficio che ha valutato l’istanza di partecipazione ai corsi abilitanti. Al termine della procedura l’elenco dei docenti abilitati sarà comunicato al competente Ufficio scolastico Regionale.

5) Nel Modello 2 le sezioni D1 (dichiarazione titolo d’accesso) ed E1, (dichiarazione titoli di servizio) devono essere compilate anche dal personale interessato all’inserimento nella graduatoria di strumento musicale, con l’avvertenza che, in tal caso, la tabella da applicare è quella specifica relativa all’Allegato 3.

6) In relazione alla dichiarazione contenuta nella sez.G del Modello 1 e nella sez. E del modello 2, “che è stata chiesta la valutazione, per ciascun anno scolastico, per il servizio prestato in una sola provincia”, è inteso che detta precisazione non osta alla valutazione dei servizi prestati in due province in applicazione dell’art. 8, comma 3, del Regolamento sul conferimento delle supplenze di cui al D.M. 131/07 (supplenza conferita sulla base delle graduatorie ad esaurimento in una provincia che sostituisce altra supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto) e negli altri casi consentiti dalla normativa. A tal fine gli interessati possono rendere apposita dichiarazione nella sez. E1, nello spazio previsto per l’indicazione del servizio prestato.

7) Sia nel Modello 1 che nel Modello 2 possono essere dichiarati nelle rispettive sezioni C2, eventuali titoli di specializzazione monovalente non precedentemente dichiarati.

8) Le integrazioni autorizzate dalla presente nota devono essere specificamente indicate e sottoscritte dall’aspirante nella pagina riassuntiva finale del relativo Modello di domanda.

p. IL DIRETTORE GENERALE
f.to Il Dirigente Uff. I
G. PILO


Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
- Ufficio II -

Nota 9 aprile 2009

Prot. n. AOODGPER 4958

Oggetto: D.M 42 dell’8 aprile 2009 - integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 -

Si invia, per l’immediata affissione all’albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M.42 dell’8 aprile 2009, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie in oggetto.

Unitamente al provvedimento sono allegati i seguenti atti:

a. modello 1 (domanda di aggiornamento/permanenza conferma dell’iscrizione con riserva o scioglimento della stessa, nonché scelta di ulteriori tre Province);

b. modello 2 (domanda di nuovo inserimento, nonché scelta di ulteriori tre Province);

c. allegato 4 (diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca);

d. allegato 5 (riserve);

e. allegato 6 (preferenze);

f. allegato A ai modelli 1 e 2 (priorità nell’assegnazione di sede - legge n. 104/92).

g. allegato B (rinuncia a posto di sostegno )

Il modello per la scelta della Provincia e delle sedi, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, sarà presentato successivamente.

Le domande di aggiornamento/permanenza e nuovo inserimento debbono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 10 aprile 2009, data di pubblicazione dell’apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto entro l’11 maggio 2009. Si riassumono le disposizioni più significative contenute nel presente provvedimento, a seguito dell’emanazione della legge n. 169 del 30 ottobre 2008 (art. 5 bis ) e del Decreto-legge n.207 del 30 dicembre 2008, convertito dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009 (art.36, comma 1 bis), concernente la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

1. Il nuovo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è consentito solo per le categorie di personale docente elencate nell’art.5bis della legge n. 169/08, richiamati negli artt. 4, 5, 7 e 8, che si inseriscono “ a pettine “, in base al proprio punteggio. All’elenco si deve aggiungere il personale docente beneficiario della sanatoria prevista dalla legge n. 14/09, art 36 bis, in quanto iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per aver partecipato ai corsi speciali abilitanti, di cui al D.M. n. 85/05, senza il requisito di servizio.

2. Per coloro che conseguono il diploma abilitante, di sostegno o nella Didattica differenziata Montessori dopo la scadenza dei termini, ma entro il 30 giugno, l’inserimento avviene a pieno titolo, a condizione di produrre, entro la stessa data, con modalità telematica, la dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto conseguimento. In caso contrario gli interessati saranno inseriti con riserva in graduatoria.

3. Tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda, sia per permanere o aggiornare le graduatorie, sia per confermare l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime.

4. Ai docenti, già iscritti in graduatoria, è consentito, oltre ad aggiornare la propria posizione nella Provincia di appartenenza, di scegliere ulteriori tre sedi provinciali, ove collocarsi “in coda“ ai docenti, già iscritti in graduatoria nel precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali acquisiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo alla riserva dei posti.
L’aggiornamento delle graduatorie provinciali è disposto dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o dal Dirigente dal medesimo delegato, cui rivolgere eventuali reclami.
L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una Provincia comporta la cancellazione, con effetto immediato, dalla medesima graduatoria delle altre tre Province. Peraltro, la rinuncia alla proposta di assunzione a tempo indeterminato in una Provincia consente di permanere nelle altre due sedi provinciali per il medesimo posto o classe di concorso per il biennio 2009/11.

5. Il personale appartenente alle categorie riservatarie deve dichiarare, all’atto del nuovo inserimento in graduatoria di essere iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio; anche il personale già iscritto in graduatoria, è tenuto alla medesima dichiarazione, a meno che non l’abbia già fatto in occasione della prima inclusione in graduatoria o di precedente aggiornamento.

6. L’allegato 4 al D.M. elenca i 13 Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca, integrando l’allegato 4 al precedente D.D.G. 16 marzo 2007.

7. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o il Dirigente dal medesimo delegato, disporrà il depennamento dalle graduatorie esaurimento dei nominativi di coloro che hanno avuto esito sfavorevole di un ricorso pendente. Conservano, quindi, il diritto a permanere con riserva nelle graduatorie, oltre a chi è in attesa di sentenza, i docenti che non conseguono entro il 30 giugno il titolo abilitante.

8. Tutti i servizi svolti contestualmente alla durata legale dei corsi abilitanti, ai quali si attribuisce il bonus di 30 punti (SSIS - Didattica della musica - COBASLID - laurea in Scienze della formazione primaria, ai quali è stato aggiunto, per analogia, anche il Diploma di II livello abilitante in educazione musicale), non sono valutati, salvo quanto previsto nella nota 5 della Tabella, approvata con D.M. n. 27/07.

9. Solo i docenti che hanno conseguito l’abilitazione o specializzazione per attività di sostegno, ai sensi del D.M. n. 21/05, debbono essere nominati con priorità sui posti di sostegno. Tutti gli altri specializzati nel sostegno possono chiedere il depennamento dai relativi elenchi, esprimendo tale volontà nell’ apposita dichiarazione, di cui all’allegato B.

10. Per i diplomi abilitanti all’insegnamento conseguiti all’estero e riconosciuti dal MIUR la nuova normativa di riferimento è il Decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007,che, tra l’altro, prevede l’accertamento della conoscenza della lingua nazionale da parte dell’Autorità governativa del Paese ospitante, secondo modalità appositamente regolamentate. Pertanto, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, gli interessati debbono essere in possesso, entro il 30 giugno 2009, del decreto di riconoscimento del Direttore generale degli Ordinamenti scolastici, comprensivo dell’accertamento linguistico, ottenuto nel periodo 1 luglio 2007 30 giugno 2009.

11. L’art. 36, comma 1 bis, della citata legge n.14 del 27 febbraio 2009, prevede la validità dell’abilitazione conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali abilitanti, indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni entro il 22 dicembre 2005, data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi e che abbiano superato l’esame di Stato.

12. Nelle premesse del decreto ministeriale sono citate le due ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, n. 1525/09 e n.1524/09, concernenti i trasferimenti “in coda” e il divieto di spostamento del bonus di 24 punti da un’abilitazione ad un’altra, a cui l’Amministrazione non ha ritenuto di dare seguito, sia perché non ha previsto l’istituto del trasferimento da una provincia all’altra, sia per tutelare il più possibile le posizioni del personale già inserito nelle graduatorie, nell’ottica di esaurirle in tempi brevi, in vista del nuovo sistema di reclutamento previsto dall’art. 2, comma 416, della legge n.244/07.

13. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. Per gli aspiranti che abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito.
La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento, distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla Commissione costituita ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al D.M. 131 del 13 giugno 2007.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione al D.M. allegato e ai chiarimenti contenuti nella presente nota, reperibili sul sito Internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it) e sulla rete Intranet.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

p. IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente
f.to Giampaolo PILO


Decreto Ministeriale 8 aprile 2009, n. 42
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011

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