Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Nota 6 maggio 2009
Prot. n. AOODGPER 6350
Oggetto: Tabella di valutazione dello strumento
musicale - Allegato 3 al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 - Graduatorie ad
esaurimento
In riferimento ai quesiti pervenuti sui titoli valutabili per
l'inserimento nella graduatoria di strumento musicale cl. 77/A, premesso
che non si è ritenuto opportuno, d'intesa con tutte le OOSS, cambiare la
Tabella di valutazione. di cui all'Allegato 3 del D.M. n. 42/09, per non
incidere pesantemente sulle posizioni in graduatoria finora acquisite
dai docenti, già inseriti da tempo nelle graduatorie medesime, si
forniscono chiarimenti sui punteggi da attribuire agli interessati, in
possesso di titoli non previsti in detta Tabella, in quanto conseguiti a
seguito della modifica di ordinamento dei Conservatori di Musica.
1. Viene valutato con il punteggio previsto alla lettera a) della
Tabella il diploma di Conservatorio del pregresso ordinamento, attinente
alla graduatoria prescelta e con punti 3,lett. b) se è di altro
strumento.
2. In assenza del diploma di Conservatorio, il diploma di II livello in
discipline musicali, non abilitante all'insegnamento di strumento
musicale, equiparato alla laurea specialistica, viene valutato ai sensi
della lettera a) della Tabella.
3. Qualora il candidato possieda il Diploma di Conservatorio, il diploma
di II livello di cui al punto 2, è valutabile con 4 punti.(lett. e della
Tabella,). Non è valutabile, invece, il diploma di I livello, che ha
dato accesso alla specializzazione corrispondente.
4. Il diploma di II livello abilitante in strumento musicale, di cui al
D.M. n. 137/07, è valutato con punti 6 (lett. h)
5. Il diploma di II livello di educazione musicale, di cui al D.M.
n.137/07, è valutato con punti 3 (lett. i )
6. Il diploma di Didattica della Musica abilitante all'insegnamento di
educazione musicale è valutato con punti 3 (lett. b)
Si evidenzia che per ogni lettera della Tabella si può valutare un solo
titolo.
Per i titoli didattici si applicano i punteggi previsti al punto II
della Tabella, con l'avvertenza che lo stesso punteggio deve essere
attribuito sia al servizio prestato nelle scuole statali che a quelle
paritarie, mentre per le scuole legalmente riconosciute il punteggio è
ridotto della metà.
Si invitano codesti Uffici a dare tempestiva diffusione della presente
nota al personale interessato.
per IL DIRETTORE GENERALE
f.to IL DIRIGENTE UFF. I
GIAMPAOLO PILO
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Nota 6 maggio 2009
Prot. n. AOODGPER 6304
Oggetto: D.M 42 dell’8 aprile 2009 - integrazione e
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo per il biennio 2009/2011 – chiarimenti in ordine all’accesso
Con riferimento a quesiti pervenuti , si precisa quanto segue.
1) Si ritiene che nelle categorie di personale docente elencate
nell’art. 4 del D.M. in oggetto vadano compresi anche coloro che a
seguito dell’avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in
altri corsi, si sono inseriti nel percorso abilitante nell’anno
accademico 2007/2008.
A tal fine, gli interessati possono integrare la sezione B1 o B2 del
Modello 2 di domanda, riportando in una succinta dichiarazione scritta
la situazione che ha consentito l’iscrizione in anno/i successivo/i al
primo.
In particolare, i candidati che si sono iscritti nell’a.a. 2007/2008 al
corso di laurea in scienze della formazione primaria possono integrare
la sez. B1 aggiungendo la lettera G. Laurea in scienze della formazione
primaria e la casella da sbarrare, a seconda che il titolo sia già
conseguito o da conseguire.
Restano impregiudicate eventuali altre modalità già poste in essere al
medesimo fine (es. iscrizione con riserva, sez. B3, lettera O e
comunicazione on line dell’avvenuto conseguimento del titolo entro il
prossimo 30 giugno, anche nel caso di titolo già conseguito).
2) Tenuto conto che il corso di laurea in scienze della formazione
primaria si articola in un biennio propedeutico e in un successivo
biennio con due indirizzi, i candidati che si sono iscritti nell’a.a.
2007/2008 a detto corso possono iscriversi, con riserva, sia nella
scuola dell’infanzia, sia nella scuola primaria, barrando entrambe le
relative caselle della sezione B3 del Modello 2, con l’avvertenza che lo
scioglimento della riserva nella graduatoria relativa all’avvenuto
conseguimento dello specifico indirizzo di laurea, comporterà la
cancellazione della posizione con riserva dall’altra graduatoria.
3) Secondo il medesimo principio indicato al precedente punto 2, i
candidati già iscritti con riserva per uno soltanto dei due indirizzi
(scuola dell’infanzia o la scuola primaria) che hanno conseguito o
conseguiranno il titolo per l’altro indirizzo entro il 30 giugno p.v. ,
possono sciogliere la riserva rispetto a tale titolo A tal fine, gli
interessati dovranno barrare lo specifico indirizzo nella sez. B5 del
Mod. 1, indicando nello spazio sottostante di trovarsi nella situazione
sopra descritta. Resta inteso che la posizione con riserva, non
utilizzata in una delle due graduatorie, sarà cancellata.
4) Qualora gli aspiranti di cui all’art. 8, comma 2, lettera a ( art.
36, comma 1 bis, legge 14/09- abilitati con riserva sensi D.M. 85/05,
per mancanza del requisito di servizio, che hanno maturato il requisito
di 360 giorni dal………, al………… ) figurino con riserva in graduatoria di
provincia diversa da quella dell’Ufficio scolastico che ha valutato
l’istanza di partecipazione ai corsi speciali abilitanti, l’Ufficio
scolastico provinciale presso cui deve essere sciolta la riserva
relativa alla inclusione in graduatoria, acquisirà l’accertamento del
possesso dei requisiti idonei alla declaratoria di scioglimento della
riserva, dall’Ufficio che ha valutato l’istanza di partecipazione ai
corsi abilitanti. Al termine della procedura l’elenco dei docenti
abilitati sarà comunicato al competente Ufficio scolastico Regionale.
5) Nel Modello 2 le sezioni D1 (dichiarazione titolo d’accesso) ed E1,
(dichiarazione titoli di servizio) devono essere compilate anche dal
personale interessato all’inserimento nella graduatoria di strumento
musicale, con l’avvertenza che, in tal caso, la tabella da applicare è
quella specifica relativa all’Allegato 3.
6) In relazione alla dichiarazione contenuta nella sez.G del Modello 1 e
nella sez. E del modello 2, “che è stata chiesta la valutazione, per
ciascun anno scolastico, per il servizio prestato in una sola
provincia”, è inteso che detta precisazione non osta alla valutazione
dei servizi prestati in due province in applicazione dell’art. 8, comma
3, del Regolamento sul conferimento delle supplenze di cui al D.M.
131/07 (supplenza conferita sulla base delle graduatorie ad esaurimento
in una provincia che sostituisce altra supplenza conferita sulla base
delle graduatorie di istituto) e negli altri casi consentiti dalla
normativa. A tal fine gli interessati possono rendere apposita
dichiarazione nella sez. E1, nello spazio previsto per l’indicazione del
servizio prestato.
7) Sia nel Modello 1 che nel Modello 2 possono essere dichiarati nelle
rispettive sezioni C2, eventuali titoli di specializzazione monovalente
non precedentemente dichiarati.
8) Le integrazioni autorizzate dalla presente nota devono essere
specificamente indicate e sottoscritte dall’aspirante nella pagina
riassuntiva finale del relativo Modello di domanda.
p. IL DIRETTORE GENERALE
f.to Il Dirigente Uff. I
G. PILO
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
- Ufficio II -
Nota 9 aprile 2009
Prot. n. AOODGPER 4958
Oggetto: D.M 42 dell’8 aprile 2009 -
integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 -
Si invia, per l’immediata affissione all’albo dei
rispettivi Uffici di competenza, il D.M.42 dell’8 aprile 2009,
concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie in
oggetto.
Unitamente al provvedimento sono allegati i seguenti
atti:
a. modello 1 (domanda di aggiornamento/permanenza
conferma dell’iscrizione con riserva o scioglimento della stessa,
nonché scelta di ulteriori tre Province);
b. modello 2 (domanda di nuovo inserimento, nonché
scelta di ulteriori tre Province);
c. allegato 4 (diplomi di perfezionamento equiparati
ai dottorati di ricerca);
d. allegato 5 (riserve);
e. allegato 6 (preferenze);
f. allegato A ai modelli 1 e 2 (priorità
nell’assegnazione di sede - legge n. 104/92).
g. allegato B (rinuncia a posto di sostegno )
Il modello per la scelta della Provincia e delle sedi,
ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di
I fascia, sarà presentato successivamente.
Le domande di aggiornamento/permanenza e nuovo
inserimento debbono essere presentate entro il termine perentorio di 30
giorni a decorrere dal 10 aprile 2009, data di pubblicazione
dell’apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto entro l’11
maggio 2009. Si riassumono le disposizioni più significative contenute
nel presente provvedimento, a seguito dell’emanazione della legge n. 169
del 30 ottobre 2008 (art. 5 bis ) e del Decreto-legge n.207 del 30
dicembre 2008, convertito dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009
(art.36, comma 1 bis), concernente la proroga dei termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
1. Il nuovo inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento è consentito solo per le categorie di personale docente
elencate nell’art.5bis della legge n. 169/08, richiamati negli artt.
4, 5, 7 e 8, che si inseriscono “ a pettine “, in base al proprio
punteggio. All’elenco si deve aggiungere il personale docente
beneficiario della sanatoria prevista dalla legge n. 14/09, art 36
bis, in quanto iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento
per aver partecipato ai corsi speciali abilitanti, di cui al D.M. n.
85/05, senza il requisito di servizio.
2. Per coloro che conseguono il diploma abilitante,
di sostegno o nella Didattica differenziata Montessori dopo la
scadenza dei termini, ma entro il 30 giugno, l’inserimento avviene a
pieno titolo, a condizione di produrre, entro la stessa data, con
modalità telematica, la dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto
conseguimento. In caso contrario gli interessati saranno inseriti
con riserva in graduatoria.
3. Tutti gli aventi titolo debbono presentare
domanda, sia per permanere o aggiornare le graduatorie, sia per
confermare l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione
definitiva dalle graduatorie medesime.
4. Ai docenti, già iscritti in graduatoria, è
consentito, oltre ad aggiornare la propria posizione nella Provincia
di appartenenza, di scegliere ulteriori tre sedi provinciali, ove
collocarsi “in coda“ ai docenti, già iscritti in graduatoria nel
precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre situazioni
personali acquisiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione
del titolo alla riserva dei posti.
L’aggiornamento delle graduatorie provinciali è disposto dal
Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o dal Dirigente dal
medesimo delegato, cui rivolgere eventuali reclami.
L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato
in una Provincia comporta la cancellazione, con effetto immediato,
dalla medesima graduatoria delle altre tre Province. Peraltro, la
rinuncia alla proposta di assunzione a tempo indeterminato in una
Provincia consente di permanere nelle altre due sedi provinciali per
il medesimo posto o classe di concorso per il biennio 2009/11.
5. Il personale appartenente alle categorie
riservatarie deve dichiarare, all’atto del nuovo inserimento in
graduatoria di essere iscritto negli elenchi del collocamento
obbligatorio; anche il personale già iscritto in graduatoria, è
tenuto alla medesima dichiarazione, a meno che non l’abbia già fatto
in occasione della prima inclusione in graduatoria o di precedente
aggiornamento.
6. L’allegato 4 al D.M. elenca i 13 Diplomi di
perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca, integrando
l’allegato 4 al precedente D.D.G. 16 marzo 2007.
7. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o
il Dirigente dal medesimo delegato, disporrà il depennamento dalle
graduatorie esaurimento dei nominativi di coloro che hanno avuto
esito sfavorevole di un ricorso pendente. Conservano, quindi, il
diritto a permanere con riserva nelle graduatorie, oltre a chi è in
attesa di sentenza, i docenti che non conseguono entro il 30 giugno
il titolo abilitante.
8. Tutti i servizi svolti contestualmente alla
durata legale dei corsi abilitanti, ai quali si attribuisce il bonus
di 30 punti (SSIS - Didattica della musica - COBASLID - laurea in
Scienze della formazione primaria, ai quali è stato aggiunto, per
analogia, anche il Diploma di II livello abilitante in educazione
musicale), non sono valutati, salvo quanto previsto nella nota 5
della Tabella, approvata con D.M. n. 27/07.
9. Solo i docenti che hanno conseguito
l’abilitazione o specializzazione per attività di sostegno, ai sensi
del D.M. n. 21/05, debbono essere nominati con priorità sui posti di
sostegno. Tutti gli altri specializzati nel sostegno possono
chiedere il depennamento dai relativi elenchi, esprimendo tale
volontà nell’ apposita dichiarazione, di cui all’allegato B.
10. Per i diplomi abilitanti all’insegnamento
conseguiti all’estero e riconosciuti dal MIUR la nuova normativa di
riferimento è il Decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007,che,
tra l’altro, prevede l’accertamento della conoscenza della lingua
nazionale da parte dell’Autorità governativa del Paese ospitante,
secondo modalità appositamente regolamentate. Pertanto, ai fini
dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, gli interessati
debbono essere in possesso, entro il 30 giugno 2009, del decreto di
riconoscimento del Direttore generale degli Ordinamenti scolastici,
comprensivo dell’accertamento linguistico, ottenuto nel periodo 1
luglio 2007 30 giugno 2009.
11. L’art. 36, comma 1 bis, della citata legge n.14
del 27 febbraio 2009, prevede la validità dell’abilitazione
conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali
abilitanti, indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005, che abbiano
maturato il requisito di servizio di 360 giorni entro il 22 dicembre
2005, data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione ai suddetti corsi e che abbiano superato l’esame di
Stato.
12. Nelle premesse del decreto ministeriale sono
citate le due ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, n. 1525/09
e n.1524/09, concernenti i trasferimenti “in coda” e il divieto di
spostamento del bonus di 24 punti da un’abilitazione ad un’altra, a
cui l’Amministrazione non ha ritenuto di dare seguito, sia perché
non ha previsto l’istituto del trasferimento da una provincia
all’altra, sia per tutelare il più possibile le posizioni del
personale già inserito nelle graduatorie, nell’ottica di esaurirle
in tempi brevi, in vista del nuovo sistema di reclutamento previsto
dall’art. 2, comma 416, della legge n.244/07.
13. I titoli artistico-professionali debbono essere
opportunamente documentati con la relativa certificazione o
attestazione. Per gli aspiranti che abbiano già presentato la
relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle
graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta
documentazione e al relativo punteggio conseguito.
La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle
graduatorie ad esaurimento, distinte per l’insegnamento di ciascuno
strumento, sono effettuate dalla Commissione costituita ai sensi
dell’art.5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle
supplenze, di cui al D.M. 131 del 13 giugno 2007.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione al
D.M. allegato e ai chiarimenti contenuti nella presente nota, reperibili
sul sito Internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it) e
sulla rete Intranet.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a
disposizione per ulteriori chiarimenti.
p. IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente
f.to Giampaolo PILO
Decreto Ministeriale 8 aprile
2009, n. 42
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011
Allegati |