Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III Nota 9 ottobre 2009
Prot. n. AOODGPER 15266 Oggetto: Convenzione INPS -
MIUR - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del
5 agosto 2009 La Convenzione in oggetto è volta ad agevolare il
personale docente e ATA, destinatario nell’a.s. 2008-2009 di contratto
di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, che
non abbia avuto, nel corrente anno scolastico, la possibilità di
stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di
razionalizzazione della spesa previsti dall’art. 64 del decreto legge
112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133
del 6 agosto 2008.
L’agevolazione prevista consiste nella corresponsione, a coloro che
hanno maturato i requisiti previsti dalla normativa emanata
dall’I.N.P.S., dell’indennità di disoccupazione in maniera più
tempestiva e con cadenza mensile, nella misura spettante tenuto conto,
ovviamente, delle eventuali supplenze effettuate.
I destinatari delle disposizioni della convenzione possono, altresì,
essere beneficiari della disciplina contenuta nel DL. n. 134 del 25
settembre 2009, che attribuisce la precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze, per assenza temporanea del personale in servizio nella
scuola, rispetto al personale inserito nelle graduatorie d’istituto.
Entro il 14 ottobre p.v., come è noto, gli interessati dovranno
presentare domanda, presso la scuola dove hanno prestato servizio nell’a.s.
2008-2009, per essere inseriti nell’elenco prioritario per la tipologia
di supplenze sopra specificata. Sempre per il tramite della medesima
istituzione scolastica, coloro che hanno diritto a fruire dell’indennità
di disoccupazione, in quanto possiedono i requisiti di anzianità
contributiva e assicurativa stabiliti dalla legge e versano al momento
in stato di disoccupazione, dovranno presentare anche la domanda per
ottenere l’indennità in questione, indirizzata alla sede INPS di
residenza. Quanto sopra, ovviamente sempre che la stessa istanza non sia
stata precedentemente inoltrata direttamente all’ INPS; in tal caso ne
verrà data, sempre a cura dell’ interessato, comunicazione alla scuola
stessa.
Il personale impegnato in supplenze di breve durata, potrà farlo solo al
termine delle stesse.
Il modello di richiesta e la relativa normativa cui fare riferimento è
scaricabile dal sito internet dell’I.N.P.S., www.inps.it , sezione
modulistica.
Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti al riguardo e si prega di
dare la massima diffusione alla presente nota che, comunque, sarà
pubblicata sul sito internet di questo Ministero,
www.pubblica.istruzione.it e sulla rete intranet.
Il DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA
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