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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica
- Ufficio IX -

Nota 19 settembre 2008

MIURAOODGOS Prot. n. 9909/R.U./U

Oggetto: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008, che fornisce chiarimenti sull’applicazione del regolamento adottato con il decreto n. 40 del 18 gennaio 2008, in relazione all’obbligo dei soggetti pubblici di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario destinatario di un pagamento sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o di più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore ad euro 10.000,00.

Al riguardo, si fa presente che anche le istituzioni scolastiche paritarie, gestite da persone fisiche o da persone giuridiche private, sono soggette alla prescritta procedura di verifica, qualora siano destinatarie di fondi per un importo complessivo superiore a euro 10.000,00.

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto


Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio I

Nota 9 settembre 2008

Prot.n. 1368

Oggetto: Circolare n.22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze relativa al Decreto ministeriale 19 gennaio 2008, n.40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Chiarimenti

L’art.2, comma 9, del Decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, ha introdotto l’art.48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica.

Successivamente l’art.19 del Decreto legislativo 1 ottobre 2007, n.159, ha apportato alcune modifiche al testo dell’art.48-bis e ne ha espressamente subordinato l’operatività all’entrata in vigore del regolamento ministeriale di attuazione.

L’attuale testo dell’art.48-bis del DPR soprarichiamato, così come convertito con legge 29 novembre 2007, n.222, stabilisce quanto segue:

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.”

Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n.40 (pubblicato sulla G.U. n.63 del 14 marzo 2008) è stato adottato il regolamento contenente le modalità di attuazione dell’art.48-bis e con la Circolare n.22 del 29 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.186, del 9.8.2008, infine, il Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alle questioni di maggiore rilievo derivanti dall’attuazione dell’art.48-bis più volte citato.

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle indicazioni di cui alla Circolare n.22 in quanto la normativa in questione si applica anche alle istituzioni scolastiche giacché esse, come è noto, sono ricomprese, ai sensi dell’art.1, comma 2, del Decreto leg.vo n.165/2001, tra le Amministrazioni pubbliche.

Si ritiene opportuno richiamare, altresì, l’attenzione sulla precisazione contenuta nella Circolare n.22, secondo la quale la norma sopra riportata non trova applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005), né nelle ipotesi di trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica.

I Direttori generali degli uffici scolastici regionali sono pregati di trasmettere tempestivamente alle istituzioni scolastiche funzionanti nell’ambito territoriale di competenza copia della presente nota che viene diramata altresì via INTRANET e INTERNET.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Domenica Testa


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