Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di
Istruzione e per l’Autonomia Scolastica
- Ufficio IX -
Nota 19 settembre 2008
MIURAOODGOS Prot. n. 9909/R.U./U
Oggetto: Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione
dell’art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da
parte delle Pubbliche Amministrazioni”
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla Circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008, che fornisce
chiarimenti sull’applicazione del regolamento adottato con il decreto n.
40 del 18 gennaio 2008, in relazione all’obbligo dei soggetti pubblici
di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario destinatario
di un pagamento sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o di più cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo superiore ad euro 10.000,00.
Al riguardo, si fa presente che anche le istituzioni scolastiche
paritarie, gestite da persone fisiche o da persone giuridiche private,
sono soggette alla prescritta procedura di verifica, qualora siano
destinatarie di fondi per un importo complessivo superiore a euro
10.000,00.
Il Direttore Generale
Mario G. Dutto
Direzione generale per la politica finanziaria e
per il bilancio – Ufficio I Nota
9 settembre 2008 Prot.n. 1368 Oggetto:
Circolare n.22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell’economia e delle
finanze relativa al Decreto ministeriale 19 gennaio 2008, n.40,
concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante
disposizioni in materia di pagamento da parte delle Pubbliche
Amministrazioni” – Chiarimenti L’art.2, comma 9, del Decreto
legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n.286, ha introdotto l’art.48-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da
parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a partecipazione
pubblica.
Successivamente l’art.19 del Decreto legislativo 1 ottobre 2007, n.159,
ha apportato alcune modifiche al testo dell’art.48-bis e ne ha
espressamente subordinato l’operatività all’entrata in vigore del
regolamento ministeriale di attuazione.
L’attuale testo dell’art.48-bis del DPR soprarichiamato, così come
convertito con legge 29 novembre 2007, n.222, stabilisce quanto segue:
“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e le società a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il
pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in
via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento
per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso
affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza
all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a
ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1.
2-bis Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in
misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.”
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio
2008, n.40 (pubblicato sulla G.U. n.63 del 14 marzo 2008) è stato
adottato il regolamento contenente le modalità di attuazione
dell’art.48-bis e con la Circolare n.22 del 29 luglio 2008, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.186, del 9.8.2008, infine, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alle
questioni di maggiore rilievo derivanti dall’attuazione dell’art.48-bis
più volte citato.
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle indicazioni di cui
alla Circolare n.22 in quanto la normativa in questione si applica anche
alle istituzioni scolastiche giacché esse, come è noto, sono ricomprese,
ai sensi dell’art.1, comma 2, del Decreto leg.vo n.165/2001, tra le
Amministrazioni pubbliche.
Si ritiene opportuno richiamare, altresì, l’attenzione sulla
precisazione contenuta nella Circolare n.22, secondo la quale la norma
sopra riportata non trova applicazione per i pagamenti disposti a favore
delle Amministrazioni pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto
annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005), né nelle ipotesi di
trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti pubblici o a favore
di società a totale partecipazione pubblica.
I Direttori generali degli uffici scolastici regionali sono pregati di
trasmettere tempestivamente alle istituzioni scolastiche funzionanti
nell’ambito territoriale di competenza copia della presente nota che
viene diramata altresì via INTRANET e INTERNET.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Domenica Testa
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