INPDAP
Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I – Normativa Nota
Operativa INPDAP 22 marzo 2007, n. 16
Oggetto: Applicazione dell’art. 8 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314 (disposizioni in materia di assoggettamento all’IRPEF di
titolari di più trattamenti pensionistici) e dell’art. 34 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (disposizioni in materia di rivalutazione
automatica delle pensioni dei titolari di più pensioni) L’art.
8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con effetto dal 1°
gennaio 1998 ha, come è noto, introdotto nella normativa del Casellario
centrale dei pensionati gestito dall’INPS, contenuta nell’articolo unico
del d.P.R. n. 1388/1971, come modificato dall’art. 6 della legge n.
85/1995, un nuovo sistema di applicazione della ritenuta IRPEF in caso
di concorso di due o più trattamenti pensionistici, assoggettabili ad
IRPEF, erogati dallo stesso o da Enti diversi, volto a consentire, fra
l’altro, l’esonero dei titolari dall’obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi.
L’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, disciplina, a far data
dal 1° gennaio 1999, i criteri e le modalità di determinazione degli
aumenti di perequazione automatica per i titolari di più trattamenti
pensionistici.
Ricordato che, a decorrere dall’anno 2004, in applicazione della
circolare dell’Agenzia delle Entrate in data 22 dicembre 2003 n. 57, la
tassazione IRPEF sulle pensioni per i titolari di più trattamenti
avviene in misura proporzionale agli imponibili delle singole pensioni
(circolare INPDAP n. 13 del 27/2/2004), si informa che l’INPS, quale
gestore del Casellario centrale dei pensionati, ha provveduto a
comunicare alla Struttura di progetto per le applicazioni informatiche
le risultanze delle proprie elaborazioni, sulla base delle quali, con
effetto dalla rata scadente nel prossimo mese di aprile 2007, il Centro
Calcolo Pensioni darà corso, con procedura automatizzata, agli
adempimenti di competenza delle Sedi provinciali e territoriali INPDAP.
Ciò premesso, per le pensioni suindicate verranno conservati in banca
dati gli importi dei redditi derivanti dagli altri trattamenti tenendo
distinti quelli corrisposti dalle stesse Sedi provinciali e territoriali
INPDAP da quelli erogati dall’INPS o da altri Enti.
Per tutti i trattamenti elaborati sarà infine aggiornata l’aliquota
media presente in banca dati, qualora risulti inferiore a quella
comunicata dal Casellario.
In dipendenza dei cennati adempimenti, il Centro Calcolo Pensioni
provvederà a regolarizzare, con effetto dal 1° gennaio 2007, i pagamenti
eseguiti sulle partite in argomento e quindi a rideterminare la rata
continuativa di pensione a decorrere dal prossimo mese di aprile. Le
differenze tra l’IRPEF gravante sulla pensione e quella ricalcolata
saranno regolarizzate nel modo seguente:
a) le somme a credito eventualmente risultanti dalla lavorazione saranno
corrisposte unitamente alle competenze dello stesso mese di aprile,
qualora di ammontare inferiore a € 1.500,00; gli importi superiori a
tale limite dovranno viceversa essere corrisposti direttamente dalle
Sedi provinciali e territoriali, previo accertamento del diritto al
rimborso e conseguente rettifica dei dati già presenti in banca dati, ai
fini della corretta emissione della certificazione fiscale (CUD);
b) le differenze a debito di importo inferiore a € 15,00 saranno
recuperate in unica soluzione sulla rata di aprile, mentre quelle di
ammontare superiore saranno recuperate in quattro rate, fino alla
concorrenza dell’importo mensile della pensione, a partire dallo stesso
mese di aprile fino al mese di luglio 2007.
Verranno infine escluse dalla lavorazione le pensioni rispetto alle
quali la situazione di cumulo comunicata dall’INPS non coincida con
quella effettiva e attuale risultante in banca dati.
I casi in questione saranno quindi segnalati all’INPS per la
regolarizzazione della tassazione sulla scorta della reale situazione di
cumulo accertata.
Nei casi in cui la pensione abbia subito una variazione numerica nel
periodo dal 1° marzo 2006 al 31 marzo 2007, non si terrà conto dei
codici relativi alle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del
T.U.I.R.) segnalati dall’INPS, in quanto si ha ragionevole motivo di
ritenere che le informazioni in possesso della competente sede INPDAP
siano più attuali di quelle registrate nel Casellario centrale dei
pensionati.
I risultati delle operazioni compiute dal Centro Calcolo Pensioni
saranno esposti in due distinti tabulati, nel primo dei quali saranno
compresi i cumuli tra una pensione gestita dall’INPDAP e una o più
pensioni erogate da altri Enti, mentre nel secondo saranno elencati i
cumuli tra più pensioni a carico dell’INPDAP e una o più pensioni
gestite da altri Enti.
Negli anzidetti elaborati, per ciascuna partita di pensione, saranno
riportati gli elementi che compongono la nuova rata continuativa,
integrati con i dati forniti dall’INPS, e le eventuali differenze a
credito o a debito.
Verranno inoltre indicati il codice dell’Ente erogatore, il numero di
iscrizione e l’imponibile dell’altra o delle altre pensioni, dal cumulo
delle quali è stata rideterminata la nuova aliquota di tassazione.
Ai pensionati destinatari della disciplina introdotta dal citato art. 8
sarà inviata apposita comunicazione recante l’indicazione dei
trattamenti considerati ai fini del cumulo e della conseguente
tassazione e l’ammontare delle differenze a credito o a debito
eventualmente risultanti, nonché le relative modalità di rimborso o di
recupero.
E’ appena il caso di precisare che la suindicata comunicazione non sarà
inviata ai titolari di pensione il cui importo non subirà variazione in
relazione all’applicazione della normativa in questione.
Inoltre, nel caso in cui, come già avvenuto per gli anni precedenti,
dovessero essere riscontrate, a carico di alcuni pensionati, eventuali
anomalie nei pagamenti derivanti da cumuli non sussistenti in seguito ad
errate informazioni fornite dal Casellario centrale dei pensionati, le
Sedi provinciali e territoriali INPDAP dovranno provvedere
immediatamente alla regolarizzazione dei relativi trattamenti
pensionistici, secondo le modalità contenute nella informativa n. 2192/M
del 2/12/1999, che qui si intendono integralmente riportate.
Le Sedi provinciali e territoriali INPDAP avranno cura di segnalare a
mezzo fax alla Struttura di progetto per le applicazioni informatiche
(FAX 06/51017576) le situazioni di cumulo non sussistenti comunque
accertate, dalle quali sia derivata una erronea tassazione dei
trattamenti erogati da altri Enti, al fine di consentirne la immediata
regolarizzazione presso il Casellario centrale dei pensionati.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo GALA
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