Ministero degli Affari Esteri
D. G. P. C. – Uff. IV – Pol. Istruz. I
Nota 20 marzo 2006 Prot. n. 267 – P -
0108601 Oggetto: Disposizioni annuali per le nomine a
presidente o commissario d’esame presso le scuole secondarie italiane
funzionanti all’estero. Anno scolastico 2005/06 Il Ministero
degli Affari Esteri, nel quadro delle competenze che gli sono attribuite
dagli artt. 625 e sgg. del D. L.vo n. 297/94, e più in particolare, dal
D. I. n. 2508 del 7 gennaio 1999, all’art. 9, cc. 4 - 5, è tenuto ad
assicurare lo svolgimento degli esami presso le scuole italiane
secondarie all’estero (statali, paritarie). Per gli studenti che
superino le prove è previsto il rilascio di un diploma di Licenza media,
o di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Considerato che
le sedi in cui occorre effettuare le nomine sono in numero estremamente
ridotto (come risulta dai quadri 1.1 e 2.1), sia per effetto della legge
sulla parità scolastica, sia per il congruo numero di dirigenti
scolastici ormai in servizio all’estero, a partire dal corrente anno non
si prevede più di dover conferire nomine a dirigenti scolastici in
servizio in Italia. Tuttavia, là dove, nel corso delle operazioni ci si
dovesse avvedere della necessità di conferire qualche incarico a
personale in servizio in Italia, se ne darà da parte di questa Direzione
Generale immediato successivo avviso al Ministero dell’istruzione, che
legge per conoscenza.
Si fa presente che per le residue scuole legalmente riconosciute si
continuano a costituire commissioni paritetiche, formate da un eguale
numero di commissari interni ed esterni, comunque già in servizio presso
le scuole all’estero.
1. ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO SECONDARI DI SECONDO GRADO
1.1. SEDI
Scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul,
Madrid, Parigi
Scuole non statali: Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Caracas, Buenos
Aires, Casablanca, Colonia, Il Cairo, Lagos, Lima, Losanna, Lugano,
Lugano-Paradiso, New York, Olivos (Buenos Aires), Port Harcourt, San
Paolo, San Gallo, Teheran, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos
Aires), Zurigo.
N.B.: L’elenco delle sedi è suscettibile di lievi modifiche, in rapporto
al numero dei candidati, o in rapporto a situazioni particolari che
potrebbero verificarsi in alcuni Paesi.
Le sedi di Buenos Aires, Lima, Olivos (Buenos Aires) e Villa Adelina
(Buenos Aires osservano il calendario australe (esami nel mese di
dicembre).
1.2. PERSONALE AVENTE TITOLO A PRESENTARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI
PRESIDENTE (Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, comma 7 e legge n.
425/97 art. 4, c. 2); CCNL dell’Area V della Dirigenza del 10 gennaio
2002, siglato il 17 ottobre 2001, art. 26 comma 1, lettera a)
Dirigenti scolastici
Dirigente di istituto statale di istruzione secondaria superiore o
inclusivo di istituto di istruzione secondaria superiore funzionante
all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L. vo n. 297/94, ovvero
Dirigente scolastico assegnato agli Uffici scolastici consolari.
N.B.: Il personale di cui sopra è tenuto a rendersi disponibile per le
nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi, e fatta salva la
possibilità di indicare in allegato A la richiesta di esser nominati
solo in caso di necessità dell’Amministrazione. I Sigg. Consoli sono
tenuti ad assicurarsi che tutti i Capi di istituto abbiano presentato la
scheda di domanda. Il criterio di priorità riservato a tale personale
nell’ordine di nomina è assunto non solo in rapporto alla specificità
delle funzioni da assicurare, ma anche in ragione di una esigenza di
contenimento della spesa. Pertanto le relative nomine saranno di norma
disposte – quando possibile, ovvero quando non si ravvisino diverse
ragioni di opportunità – con criterio di viciniorità tra la sede di
servizio estero e quella di assegnazione, fatte salve esigenze di
rotazione e alternanza.
1.3. PERSONALE AVENTE TITOLO A PRESENTARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO ESTERNO Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, comma 7 e
legge n. 425/97 art. 4, c. 5 (esclusivamente per le scuole non statali
legalmente riconosciute)
Docenti
Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto
statale di istruzione secondaria superiore, in servizio all’estero ai
sensi dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94, purché non impegnati quali
commissari interni di servizio. Tali docenti sono tenuti a presentare
domanda quale che sia la classe di concorso di appartenenza. Possono
indicare di essere nominati solo in caso di necessità. Sono ammessi a
presentare domanda anche i lettori (docenti di istituti di istruzione
secondaria di 1° e 2° grado), previo nulla osta della competente
autorità accademica, oltre che della Rappresentanza competente. In caso
di assoluta necessità, a tali docenti, può essere conferito l’incarico
di Presidente, purché abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo in
Italia e due all’estero, e purché abbiano fatto parte almeno una volta
di commissioni di esami finali di Stato.
In caso di assoluta necessità l’Amministrazione nomina quali commissari
in esami finali di Stato anche docenti, in servizio all’estero, di
istituto di istruzione secondaria di 1° grado, purché in possesso di
titolo di studio e /o abilitazione previste.
1.4. ADEMPIMENTI DEI CAPI DI ISTITUTO NELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO E
OBBLIGHI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL’ESTERO
I Capi d’istituto operanti nelle scuole italiane all'estero provvedono a
garantire la designazione formale dei membri interni, dando tempestiva
comunicazione dei nominativi designati al Ministero degli Affari Esteri,
per il tramite delle competenti Rappresentanze diplomatiche e consolari,
e nei termini fissati con comunicazione a parte. Per gli esami che si
svolgeranno in calendario australe, i termini sono fissati al 31 agosto
2006. I docenti in servizio all’estero che non siano stati nominati né
commissari interni né commissari esterni (fatti salvi impedimenti
legittimi) sono tenuti a restare in servizio sino alla data del 30
giugno 2006 in calendario boreale e sino alla data del 30 novembre 2006
in calendario australe. In ogni caso il Capo d’istituto si adopererà per
assicurare, tra i docenti in servizio, la presenza a scuola, sino al
termine delle operazioni d’esame, di almeno un insegnante non raggiunto
da alcuna nomina per ogni corso funzionante, al fine di garantire la
possibilità di sostituzioni anche ad operazioni d’esame avviate.
2. ESAMI DI LICENZA MEDIA
2.1. SEDI
Scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul,
Madrid, Parigi
Scuole non statali: Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Bucarest, Buenos
Aires, Caracas, Casablanca, Colonia (Stommeln), Gedda, Il Cairo, Lagos,
La Plata, Lima, Lugano-Paradiso, Mendoza, Montevideo, Mosca, New York,
Olivos (Buenos Aires), Port Harcourt, Quito, San Gallo, San Paolo,
Santiago del Cile, Teheran, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos
Aires), Zurigo.
N.B. L’elenco delle sedi è comunque suscettibile di modifiche, in
rapporto al numero dei candidati, o in rapporto ad eventuali situazioni
particolari che possono verificarsi in alcuni Paesi. Le sedi di Buenos
Aires, Lima, Mendoza, Montevideo, Olivos, Santiago del Cile e Villa
Adelina osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).
2.2. PERSONALE AVENTE TITOLO A PRESENTARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI
PRESIDENTE (D. P. R. n. 362/66, art. 7. CNNL dell’Area V della Dirigenza
del 10 gennaio 2002, siglato il 17 ottobre 2001, art. 26 comma 1,
lettera b)
Dirigenti scolastici
Dirigente di scuola media statale o inclusiva di scuola media statale,
in servizio all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94,
ovvero Dirigente scolastico assegnato agli Uffici scolastici consolari.
Docenti
Personale di ruolo della scuola in servizio all’estero ai sensi
dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94, e secondo l’ordine indicato dal D.
P. R. n. 362/66, art. 7. I docenti delle scuole secondarie all’estero,
medie e superiori, in servizio all’estero ai sensi dell’art. 639 del D.
L.vo n. 297/94 sono tenuti a presentare domanda quale che sia la classe
di concorso di appartenenza. Possono indicare di essere nominati solo in
caso di necessità. Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori,
previo nulla osta della competente autorità accademica, oltre che della
Rappresentanza competente. In caso di assoluta necessità, a tali
docenti, può essere conferito l’incarico di Presidente, purché abbiano
almeno cinque anni di servizio di ruolo in Italia e due all’estero, e
purché abbiano fatto parte almeno una volta di commissioni di esami di
licenza media.
N. B.: Il personale in servizio all’estero è tenuto a rendersi
disponibile per le nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi,
e fatta salva la possibilità di indicare in allegato A la richiesta di
esser nominati solo in caso di necessità dell’Amministrazione. I Sigg.
Consoli sono tenuti ad assicurarsi che i Capi di istituto in servizio
nella rispettiva Circoscrizione abbiano presentato la scheda di domanda,
e che i Sigg. Capi di istituto a loro volta abbiano acquisito tutte le
domande dei docenti aventi titolo ai sensi della presente circolare. Il
criterio di assoluta priorità riservato a tale personale nell’ordine di
nomina è assunto non solo in rapporto alla specificità delle funzioni da
assicurare, ma anche in ragione di una esigenza di contenimento della
spesa. Pertanto le relative nomine saranno di norma disposte – quando
possibile, ovvero quando non si ravvisino diverse ragioni di opportunità
– con criterio di viciniorità tra la sede di servizio estero e quella di
assegnazione, fatte salve esigenze di rotazione e alternanza. Ai
Presidenti di licenza media sono affidati anche gli incarichi di
commissario governativo presso le residue scuole legalmente
riconosciute. Nel caso eccezionale in cui si individuassero sedi presso
le quali fosse necessario nominare, per le operazioni di scrutinio, un
commissario governativo – e dove tuttavia contestualmente non si
dovessero tenere per un qualunque motivo gli esami di licenza media –, i
commissari stessi, la cui missione è in linea di massima per i costi a
carico degli Enti gestori, sono individuati con il criterio della
massima viciniorità possibile alla sede.
3. ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI PER IL PERSONALE CHE ASPIRI A FAR PARTE
DI COMMISSIONI GIUDICATRICI D’ESAMI ALL’ESTERO:
- non aver subíto condanne penali né avere procedimenti penali in
corso;
- non aver subíto provvedimenti disciplinari né averne in corso;
- essere muniti, all’atto della nomina, di documento valido, con
eventuali visti, per l’ingresso nel Paese di destinazione;
- di non trovarsi, all’atto della nomina, in posizione di
qualsiasi tipo di congedo o assenza.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il personale in servizio all’estero dovrà far pervenire la domanda,
per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica o
consolare, al Ministero degli affari esteri, DGPCC IV.
La domanda va redatta esclusivamente compilando il modello allegato
(all. A). Essa deve essere trasmessa a questo Ministero, per il
tramite della competente Rappresentanza diplomatica o consolare
entro e non oltre il 4 aprile 2006, anticipata via fax al numero
06-36912799. Ai fini dell’accertamento del termine fa esclusiva fede
la data acquisita al protocollo della stessa Rappresentanza
Diplomatica o Consolare.
5. ESCLUSIONI
Le domande prive del prescritto nulla-osta, incluse quelle dei
dirigenti scolastici, o inviate oltre la data su indicata, ovvero
contenenti dati personali incompleti o illeggibili, o prive di firme
in originale (allegati A e C), non sono prese in considerazione.
Non sono nominati coloro che, in caso di indisponibilità delle sedi
richieste, non abbiano esplicitamente dichiarato nella domanda la
disponibilità per qualsiasi sede.
I Presidenti e Commissari negli esami finali di Stato e i Presidenti
negli esami di Licenza media di norma non possono essere nominati in
commissioni operanti nella stessa scuola dove prestino servizio o
dove abbiano prestato servizio, in commissione di esame, nei due
anni precedenti l’anno in corso.
6. TITOLI VALUTABILI (DA INDICARSI NEL CURRICULUM ESCLUSIVAMENTE
SECONDO IL MODELLO PREDISPOSTO: ALL. C)
La valutazione dei titoli si effettua per il personale in servizio
all’estero con i criteri di cui all’allegato B.
Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum sono
rese ai sensi delle Leggi nn. 15/68 e 127/97 sotto la personale
responsabilità del dichiarante. Il Ministero degli Affari Esteri si
riserva in ogni momento la facoltà di controllarne la veridicità.
Per i soli documenti relativi ai titoli di cultura, di cui al punto
c e d, dell’Allegato B, deve essere allegata, insieme alla domanda,
una semplice fotocopia.
7. ACCETTAZIONE E NOMINA
La nomina è conferita al personale in servizio all’estero mediante
Messaggio ministeriale alla Sede. L’accettazione, incondizionata,
deve essere comunicata urgentemente via fax (fax: 06-3691-2799) o
per posta elettronica: dgpc4@esteri.it.
Le ulteriori formalità connesse all’eventuale incarico, ad esempio
rilascio dei visti, sono a carico degli aspiranti. La mancata
accettazione deve essere motivata e comunicata nel modo di cui sopra
per consentire a questo Ministero l’immediata sostituzione dei
rinunciatari. La documentazione che giustifichi la motivata rinuncia
deve essere tempestivamente inviata. Eventuali rinunce in calendario
boreale, quantunque giustificate, non danno diritto a “recuperi” sul
calendario australe del medesimo anno scolastico.
L’accettazione o la rinuncia con la relativa motivazione deve essere
comunicata anche all’Autorità che ha concesso il nulla-osta.
Si pregano le Rappresentanze di diffondere con cortese urgenza il
presente Messaggio agli interessati.
Si ringrazia della collaborazione.
Ministro Plenipotenziario – Vice Direttore Generale – DGPC
E. Menzione
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