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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Ministero degli Affari Esteri
D. G. P. C. – Uff. IV – Pol. Istruz. I

Nota 20 marzo 2006

Prot. n. 267 – P - 0108601

Oggetto: Disposizioni annuali per le nomine a presidente o commissario d’esame presso le scuole secondarie italiane funzionanti all’estero. Anno scolastico 2005/06

Il Ministero degli Affari Esteri, nel quadro delle competenze che gli sono attribuite dagli artt. 625 e sgg. del D. L.vo n. 297/94, e più in particolare, dal D. I. n. 2508 del 7 gennaio 1999, all’art. 9, cc. 4 - 5, è tenuto ad assicurare lo svolgimento degli esami presso le scuole italiane secondarie all’estero (statali, paritarie). Per gli studenti che superino le prove è previsto il rilascio di un diploma di Licenza media, o di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Considerato che le sedi in cui occorre effettuare le nomine sono in numero estremamente ridotto (come risulta dai quadri 1.1 e 2.1), sia per effetto della legge sulla parità scolastica, sia per il congruo numero di dirigenti scolastici ormai in servizio all’estero, a partire dal corrente anno non si prevede più di dover conferire nomine a dirigenti scolastici in servizio in Italia. Tuttavia, là dove, nel corso delle operazioni ci si dovesse avvedere della necessità di conferire qualche incarico a personale in servizio in Italia, se ne darà da parte di questa Direzione Generale immediato successivo avviso al Ministero dell’istruzione, che legge per conoscenza.

Si fa presente che per le residue scuole legalmente riconosciute si continuano a costituire commissioni paritetiche, formate da un eguale numero di commissari interni ed esterni, comunque già in servizio presso le scuole all’estero.

1. ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO SECONDARI DI SECONDO GRADO

1.1. SEDI

Scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi

Scuole non statali: Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Caracas, Buenos Aires, Casablanca, Colonia, Il Cairo, Lagos, Lima, Losanna, Lugano, Lugano-Paradiso, New York, Olivos (Buenos Aires), Port Harcourt, San Paolo, San Gallo, Teheran, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo.

N.B.: L’elenco delle sedi è suscettibile di lievi modifiche, in rapporto al numero dei candidati, o in rapporto a situazioni particolari che potrebbero verificarsi in alcuni Paesi.

Le sedi di Buenos Aires, Lima, Olivos (Buenos Aires) e Villa Adelina (Buenos Aires osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).

1.2. PERSONALE AVENTE TITOLO A PRESENTARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI PRESIDENTE (Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, comma 7 e legge n. 425/97 art. 4, c. 2); CCNL dell’Area V della Dirigenza del 10 gennaio 2002, siglato il 17 ottobre 2001, art. 26 comma 1, lettera a)

Dirigenti scolastici

Dirigente di istituto statale di istruzione secondaria superiore o inclusivo di istituto di istruzione secondaria superiore funzionante all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L. vo n. 297/94, ovvero Dirigente scolastico assegnato agli Uffici scolastici consolari.

N.B.: Il personale di cui sopra è tenuto a rendersi disponibile per le nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi, e fatta salva la possibilità di indicare in allegato A la richiesta di esser nominati solo in caso di necessità dell’Amministrazione. I Sigg. Consoli sono tenuti ad assicurarsi che tutti i Capi di istituto abbiano presentato la scheda di domanda. Il criterio di priorità riservato a tale personale nell’ordine di nomina è assunto non solo in rapporto alla specificità delle funzioni da assicurare, ma anche in ragione di una esigenza di contenimento della spesa. Pertanto le relative nomine saranno di norma disposte – quando possibile, ovvero quando non si ravvisino diverse ragioni di opportunità – con criterio di viciniorità tra la sede di servizio estero e quella di assegnazione, fatte salve esigenze di rotazione e alternanza.

1.3. PERSONALE AVENTE TITOLO A PRESENTARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO ESTERNO Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, comma 7 e legge n. 425/97 art. 4, c. 5 (esclusivamente per le scuole non statali legalmente riconosciute)

Docenti

Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto statale di istruzione secondaria superiore, in servizio all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94, purché non impegnati quali commissari interni di servizio. Tali docenti sono tenuti a presentare domanda quale che sia la classe di concorso di appartenenza. Possono indicare di essere nominati solo in caso di necessità. Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori (docenti di istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado), previo nulla osta della competente autorità accademica, oltre che della Rappresentanza competente. In caso di assoluta necessità, a tali docenti, può essere conferito l’incarico di Presidente, purché abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo in Italia e due all’estero, e purché abbiano fatto parte almeno una volta di commissioni di esami finali di Stato.

In caso di assoluta necessità l’Amministrazione nomina quali commissari in esami finali di Stato anche docenti, in servizio all’estero, di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, purché in possesso di titolo di studio e /o abilitazione previste.

1.4. ADEMPIMENTI DEI CAPI DI ISTITUTO NELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO E OBBLIGHI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL’ESTERO

I Capi d’istituto operanti nelle scuole italiane all'estero provvedono a garantire la designazione formale dei membri interni, dando tempestiva comunicazione dei nominativi designati al Ministero degli Affari Esteri, per il tramite delle competenti Rappresentanze diplomatiche e consolari, e nei termini fissati con comunicazione a parte. Per gli esami che si svolgeranno in calendario australe, i termini sono fissati al 31 agosto 2006. I docenti in servizio all’estero che non siano stati nominati né commissari interni né commissari esterni (fatti salvi impedimenti legittimi) sono tenuti a restare in servizio sino alla data del 30 giugno 2006 in calendario boreale e sino alla data del 30 novembre 2006 in calendario australe. In ogni caso il Capo d’istituto si adopererà per assicurare, tra i docenti in servizio, la presenza a scuola, sino al termine delle operazioni d’esame, di almeno un insegnante non raggiunto da alcuna nomina per ogni corso funzionante, al fine di garantire la possibilità di sostituzioni anche ad operazioni d’esame avviate.

2. ESAMI DI LICENZA MEDIA

2.1. SEDI

Scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi

Scuole non statali: Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Bucarest, Buenos Aires, Caracas, Casablanca, Colonia (Stommeln), Gedda, Il Cairo, Lagos, La Plata, Lima, Lugano-Paradiso, Mendoza, Montevideo, Mosca, New York, Olivos (Buenos Aires), Port Harcourt, Quito, San Gallo, San Paolo, Santiago del Cile, Teheran, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo.

N.B. L’elenco delle sedi è comunque suscettibile di modifiche, in rapporto al numero dei candidati, o in rapporto ad eventuali situazioni particolari che possono verificarsi in alcuni Paesi. Le sedi di Buenos Aires, Lima, Mendoza, Montevideo, Olivos, Santiago del Cile e Villa Adelina osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).

2.2. PERSONALE AVENTE TITOLO A PRESENTARE LA DOMANDA IN QUALITÀ DI PRESIDENTE (D. P. R. n. 362/66, art. 7. CNNL dell’Area V della Dirigenza del 10 gennaio 2002, siglato il 17 ottobre 2001, art. 26 comma 1, lettera b)

Dirigenti scolastici

Dirigente di scuola media statale o inclusiva di scuola media statale, in servizio all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94, ovvero Dirigente scolastico assegnato agli Uffici scolastici consolari.

Docenti

Personale di ruolo della scuola in servizio all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94, e secondo l’ordine indicato dal D. P. R. n. 362/66, art. 7. I docenti delle scuole secondarie all’estero, medie e superiori, in servizio all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94 sono tenuti a presentare domanda quale che sia la classe di concorso di appartenenza. Possono indicare di essere nominati solo in caso di necessità. Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori, previo nulla osta della competente autorità accademica, oltre che della Rappresentanza competente. In caso di assoluta necessità, a tali docenti, può essere conferito l’incarico di Presidente, purché abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo in Italia e due all’estero, e purché abbiano fatto parte almeno una volta di commissioni di esami di licenza media.

N. B.: Il personale in servizio all’estero è tenuto a rendersi disponibile per le nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi, e fatta salva la possibilità di indicare in allegato A la richiesta di esser nominati solo in caso di necessità dell’Amministrazione. I Sigg. Consoli sono tenuti ad assicurarsi che i Capi di istituto in servizio nella rispettiva Circoscrizione abbiano presentato la scheda di domanda, e che i Sigg. Capi di istituto a loro volta abbiano acquisito tutte le domande dei docenti aventi titolo ai sensi della presente circolare. Il criterio di assoluta priorità riservato a tale personale nell’ordine di nomina è assunto non solo in rapporto alla specificità delle funzioni da assicurare, ma anche in ragione di una esigenza di contenimento della spesa. Pertanto le relative nomine saranno di norma disposte – quando possibile, ovvero quando non si ravvisino diverse ragioni di opportunità – con criterio di viciniorità tra la sede di servizio estero e quella di assegnazione, fatte salve esigenze di rotazione e alternanza. Ai Presidenti di licenza media sono affidati anche gli incarichi di commissario governativo presso le residue scuole legalmente riconosciute. Nel caso eccezionale in cui si individuassero sedi presso le quali fosse necessario nominare, per le operazioni di scrutinio, un commissario governativo – e dove tuttavia contestualmente non si dovessero tenere per un qualunque motivo gli esami di licenza media –, i commissari stessi, la cui missione è in linea di massima per i costi a carico degli Enti gestori, sono individuati con il criterio della massima viciniorità possibile alla sede.

3. ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI PER IL PERSONALE CHE ASPIRI A FAR PARTE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI D’ESAMI ALL’ESTERO:

  • non aver subíto condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
  • non aver subíto provvedimenti disciplinari né averne in corso;
  • essere muniti, all’atto della nomina, di documento valido, con eventuali visti, per l’ingresso nel Paese di destinazione;
  • di non trovarsi, all’atto della nomina, in posizione di qualsiasi tipo di congedo o assenza.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il personale in servizio all’estero dovrà far pervenire la domanda, per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica o consolare, al Ministero degli affari esteri, DGPCC IV.

La domanda va redatta esclusivamente compilando il modello allegato (all. A). Essa deve essere trasmessa a questo Ministero, per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica o consolare entro e non oltre il 4 aprile 2006, anticipata via fax al numero 06-36912799. Ai fini dell’accertamento del termine fa esclusiva fede la data acquisita al protocollo della stessa Rappresentanza Diplomatica o Consolare.

5. ESCLUSIONI

Le domande prive del prescritto nulla-osta, incluse quelle dei dirigenti scolastici, o inviate oltre la data su indicata, ovvero contenenti dati personali incompleti o illeggibili, o prive di firme in originale (allegati A e C), non sono prese in considerazione.

Non sono nominati coloro che, in caso di indisponibilità delle sedi richieste, non abbiano esplicitamente dichiarato nella domanda la disponibilità per qualsiasi sede.

I Presidenti e Commissari negli esami finali di Stato e i Presidenti negli esami di Licenza media di norma non possono essere nominati in commissioni operanti nella stessa scuola dove prestino servizio o dove abbiano prestato servizio, in commissione di esame, nei due anni precedenti l’anno in corso.

6. TITOLI VALUTABILI (DA INDICARSI NEL CURRICULUM ESCLUSIVAMENTE SECONDO IL MODELLO PREDISPOSTO: ALL. C)

La valutazione dei titoli si effettua per il personale in servizio all’estero con i criteri di cui all’allegato B.

Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum sono rese ai sensi delle Leggi nn. 15/68 e 127/97 sotto la personale responsabilità del dichiarante. Il Ministero degli Affari Esteri si riserva in ogni momento la facoltà di controllarne la veridicità. Per i soli documenti relativi ai titoli di cultura, di cui al punto c e d, dell’Allegato B, deve essere allegata, insieme alla domanda, una semplice fotocopia.

7. ACCETTAZIONE E NOMINA

La nomina è conferita al personale in servizio all’estero mediante Messaggio ministeriale alla Sede. L’accettazione, incondizionata, deve essere comunicata urgentemente via fax (fax: 06-3691-2799) o per posta elettronica: dgpc4@esteri.it.

Le ulteriori formalità connesse all’eventuale incarico, ad esempio rilascio dei visti, sono a carico degli aspiranti. La mancata accettazione deve essere motivata e comunicata nel modo di cui sopra per consentire a questo Ministero l’immediata sostituzione dei rinunciatari. La documentazione che giustifichi la motivata rinuncia deve essere tempestivamente inviata. Eventuali rinunce in calendario boreale, quantunque giustificate, non danno diritto a “recuperi” sul calendario australe del medesimo anno scolastico.

L’accettazione o la rinuncia con la relativa motivazione deve essere comunicata anche all’Autorità che ha concesso il nulla-osta.

Si pregano le Rappresentanze di diffondere con cortese urgenza il presente Messaggio agli interessati.

Si ringrazia della collaborazione.

Ministro Plenipotenziario – Vice Direttore Generale – DGPC
E. Menzione


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