Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del Personale della scuola
Nota 19 marzo 2007
Prot. n. 5491AOODGPER
Oggetto: Personale A.T.A. – Direttore dei servizi
generali e amministrativi – inquadramento nel ruolo – quesiti -
E’ stato segnalato, da taluni Uffici scolastici regionali, che i
modelli di decreti utilizzabili tramite le apposite funzioni del Sistema
informativo del Ministero, per la ricostruzione di carriera dei
direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga), assunti in data
successiva al 1° settembre 2003, hanno costituito oggetto di rilievo da
parte di alcune delle locali Ragionerie provinciali.
In particolare, è stata eccepita l’inesattezza dei riferimenti normativi
e le modalità indicate nei citati provvedimenti in quanto nei confronti
del predetto personale, ad avviso dei citati Uffici, non possono trovare
applicazione le norme sul riconoscimento del servizio non di ruolo bensì
quelle contemplate dal D.P.R 399/88 per effetto del quale viene,
peraltro, prevista l’applicazione della c.d. temporizzazione.
In esito ai quesiti consequenziali, si evidenzia che con l’articolo 142
del CCNL/2003 del comparto scuola, attuativo dell’articolo 69 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato previsto che tutte le
norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13
gennaio 1994 e non abrogate, sono divenute inapplicabili, nel comparto
scuola, a far data dalla sottoscrizione definitiva dello stesso
Contratto, ad eccezione di quelle espressamente citate nel medesimo
testo contrattuale.
Tra queste ultime viene specificatamente indicato l’articolo 66, commi 6
e 7 del CCNL siglato il 4 agosto 1995, relativo al riconoscimento dei
servizi non di ruolo a favore del personale della Scuola.
Di conseguenza, al personale immesso in ruolo e inquadrato nel profilo
di Dsga successivamente al 24 luglio 2003, data di sottoscrizione del
vigente Contratto di comparto, si applica, in materia di riconoscimento
del servizio non di ruolo, la normativa prevista dal citato articolo 66
CCNL/95 e non l’istituto della “temporizzazione” in quanto abrogato
dall’articolo 142 in argomento.
Per quel che concerne, invece, il personale inquadrato nello stesso
profilo antecedentemente al 24 luglio 2003, continua a trovare
applicazione il meccanismo della “temporizzazione”, contemplata dal
citato D.P.R. n. 399/88.
Le SS.LL. sono pregate di invitare i dirigenti degli U.S.P. a dare la
massima diffusione alla presente nota presso le istituzioni scolastiche
di pertinenza.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Fiori
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Nota Tecnica 5 febbraio 2007 Prot.
AOODGPER n. 1910 Oggetto: Modifica della funzione di
ricostruzione carriera dei DSGA assunti dall’anno scolastico 2004/05
Si comunica che con decorrenza immediata la procedura del Sistema
informativo di ricostruzione della carriera per i Direttori dei servizi
generali ed amministrativi, assunti con contratto a tempo indeterminato
negli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 è stata adeguata alla
normativa vigente, così come, peraltro, indicata nei provvedimenti già
disponibili allo stesso Sistema, all’atto della nomina.
La variazione concerne il riconoscimento dei servizi e dei benefici, ai
sensi degli articoli 569 e 570 del Decreto Legislativo n. 297/1994, che
per i DSGA deve decorrere, come disposto dal Decreto Ministeriale n. 59
del 23 luglio 2004 e dagli analoghi decreti concernenti gli anni
scolastici successivi, “…dal 1° settembre successivo al superamento da
parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di
formazione…”.
Pertanto, al fine dell’emanazione di provvedimenti di rettifica, le
Segreterie Scolastiche devono porre in essere le seguenti procedure:
1. acquisire la data di conferma in ruolo (nodo KVCG), che deve
coincidere con il 1° settembre successivo al superamento del corso di
formazione;
2. aprire la pratica di ricostruzione della carriera (nodo KNBB) e
completarla secondo il consueto procedimento;
3. nel caso in cui sia già presente una pratica di ricostruzione
carriera prodotta con la vecchia procedura, è sufficiente riprendere
l’istruttoria dal nodo KNBD, effettuando le operazioni di calcolo e
stampa; solo nel caso in cui debba essere modificata la data di conferma
in ruolo, è necessario cancellare e riaprire la pratica di carriera.
Si precisa infine, allo scopo di rimuovere taluni dubbi applicativi
nell’utilizzo delle funzioni del SIMPI, che la “data di perfezionamento
del rapporto di lavoro ai fini economici”, così come definita dalla
normativa, non deve essere acquisita dagli Uffici con le funzioni, ma è
automaticamente determinata dalla procedura di stampa del contratto a
tempo indeterminato e dalla procedura di ricostruzione della carriera
(1° settembre successivo al superamento del corso di formazione).
La data di “decorrenza economica”, che viene acquisita nei nodi KVCA,
KVCB e KMBF, rappresenta, invece, la data di presa di servizio;
l’eventuale indicazione errata di tale data potrebbe impedire la
corretta acquisizione della data di conferma in ruolo. Pertanto,
eventuali situazioni difformi devono essere preventivamente corrette,
mediante le suddette funzioni o mediante richiesta al CED, da formulare
con apposita comunicazione di servizio.
Si prega di procedere alla urgente diramazione della presente nota alle
istituzioni scolastiche ed educative.
Il Dirigente
Vincenzo Maida
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