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Dipartimento per l’Istruzione Nota 1 aprile 2008 Prot. n. 1725/P3^ Oggetto: D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche Nella Gazzetta n. 24 del 29 gennaio 2008 è stato pubblicato il D.P.R
29 novembre 2007, n. 268, Regolamento che apporta modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la
disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative
nelle istituzioni scolastiche. La Consulta Provinciale degli studenti ha i compiti di:
Alle suddette attività espressamente previste dalla normativa se ne
possono aggiungere altre deliberate dalle stesse Consulte o desumibili
da circolari o direttive ministeriali, dirette ad approfondire, di volta
in volta, specifiche tematiche culturali e socio-educative, quali
legalità, bullismo, volontariato, ecc. MODIFICHE Il comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 567/96 è stato completamente
sostituito dal Regolamento di modifica. Durata in carica dei rappresentanti della Consulta La normativa introdotta dal Regolamento in parola eleva a due anni la
durata in carica di detti rappresentanti. Ciò significa che i
rappresentanti eletti nelle ultime elezioni (31 ottobre 2007), per
l’anno scolastico 2007-2008, rimarranno in carica anche per l’anno
scolastico 2008 -2009. Sostituzione dei rappresentanti della Consulta Il citato art. 6 - così come sostituito dal regolamento di modifica -
reca precisazioni in merito all’eventualità di dover sostituire
rappresentanti della Consulta che cessino dalla carica prima del biennio
stabilito, per qualsiasi causa (sopraggiunta indisponibilità, passaggio
ad altra scuola ecc…) ovvero che abbiano perso i requisiti di
eleggibilità per aver conseguito il diploma.
Sostituzione del Presidente della Consulta Dal momento che sono stati già posti numerosi quesiti al riguardo, si
rende necessario fare chiarezza anche sulla sostituzione del Presidente
della Consulta, pur non essendo contemplata dalle norme di modifica.
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE PROVINCIALI DEGLI STUDENTI Il regolamento di modifica in questione ha completamente sostituito
l’art. 6 bis del D.P.R. n. 567/96. La Conferenza Nazionale dei
Presidenti delle Consulte Provinciale degli Studenti, infatti, assume la
denominazione di Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte
Provinciali degli Studenti. Si tratta di un organo consultivo del
Ministero, che rappresenta una sede permanente di confronto e di
rappresentanza degli studenti a livello nazionale. Il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali
degli Studenti è composto da tutti i Presidenti eletti di ciascuna
Consulta Provinciale. Il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti:
L’istituzione e il funzionamento del suddetto organo è garantito dal
supporto organizzativo e dalla consulenza tecnico - scientifica del
Ministero (Art. 6 bis – comma 7), attraverso una segreteria tecnica
costituita presso l’Ufficio III della Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione. Appare
quindi evidente che, per garantire il buon funzionamento del Consiglio
Nazionale, bisogna che, nella prossima riunione, i Presidenti delle CPS
provvedano alla stesura e all’adozione del nuovo Regolamento interno.
Decreto del
Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 268 (in GU 29
gennaio 2008, n. 24) Avviso 11 luglio 2006 Oggetto: FORUM Nazionale delle associazioni degli Studenti e dei Genitori - D.P.R. - n. 301/2005 Nella G.U. - Serie Generale n.45 del 23/2/2006 - è stato pubblicato
il D.P.R. n.301 del 23 dicembre 2005 che apporta ulteriori modifiche ed
integrazioni al D.P.R. n.567/96, nel testo modificato dal D.P.R. 9
aprile 1999, n 156, e dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n.105. Decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2005, n. 301 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Emana Art. 1. 1. Nell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, di seguito denominato:«regolamento», e' inserita la seguente rubrica: «(Assistenza medica)». Art. 2. 1. L'articolo 5-bis del regolamento e' sostituito dal seguente: Art. 3. 1. Dopo l'articolo 5-bis del regolamento, come sostituito
dall'articolo 2, e' inserito il seguente: Art. 4. 1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento, il secondo, il terzo, il
quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: Art. 5. 1. All'articolo 6-bis, comma 1, del regolamento sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ed in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai Forum istituiti ai sensi degli articoli 5-bis e 5-ter.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Circolare Ministeriale 3 aprile 1996, n. 135 Oggetto: Trasmissione direttiva n. 133 del 3 aprile 1996 Con l'unita direttiva vengono indicate finalità, modalità organizzative e fonti di finanziamento a cui le singole scuole, nell'ambito della propria autonomia, possono far riferimento per promuovere iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, per creare occasioni e spazi di incontro da riservare loro, per favorire l'apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali. Si tratta in sostanza di uno strumento giuridico che incentiva il processo di valorizzazione del ruolo delle scuole come centri di vita culturale e sociale aperti al territorio, in linea con il contenuto di recenti intese generali, promesse al riguardo dall'amministrazione con le associazioni rappresentative degli enti locali, volte a creare le condizioni più idonee per favorire la qualità dei processi educativi. La direttiva offre una risposta alla domanda degli studenti di un loro più incisivo protagonismo nella vita scolastica, in coerenza con le finalità istituzionali della scuola e nel rispetto degli specifici ruoli di ciascuna delle componenti che in essa opera. Ho ritenuto di diramare il testo della direttiva, ancorché non ancora registrata dalla Corte dei conti, affinché le scuole possano conoscerlo con tempestività e nella sua integrità Nell'invitare pertanto le SS.LL. ad assicurare una diffusa informazione in ordine alla direttiva, si fa riserva di comunicare gli estremi di registrazione da parte della Corte dei conti ai fini della concreta effettuazione delle previste attività di gestione.
Direttiva 3 aprile 1996, n. 133 Il ministro della P.I. Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, dedicato ai problemi della prevenzione, che ai commi 17 e 18 prevede l'istituzione dei CIC (centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori), e al comma 19, che prevede la possibilità di particolari iniziative degli studenti; visto il D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29; vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241; viste le CC.MM. 8 febbraio 1995, n. 45 e 11 ottobre 1995, n. 325, relative alle attività di prevenzione, di educazione alla salute e di lotta contro l'insuccesso scolastico; visto il DPCM del 7 giugno 1995 recante lo schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici"; visto il protocollo d'intesa stipulato tra Ministero della P.I. e Unione Province d'Italia il 15 dicembre 1995, ed in particolare quanto convenuto alle lettere H, I, L; vista la direttiva 8 febbraio 1996, n. 58, con l'allegato documento dal titolo "Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale"; considerato che le istituzioni scolastiche devono caratterizzarsi come centri permanenti di vita culturale e sociale aperti al territorio, capaci di elaborare offerte formative integrate e diversificate che consentano ai giovani nuovi spazi di crescita e di formazione e favoriscano le migliori iniziative dell'associazionismo culturale e sportivo e del mondo del volontariato; rilevata l'opportunità di promuovere le condizioni perché sempre più la scuola assuma impegni di accoglienza, approfondimento ed orientamento nei confronti degli studenti e sviluppi il rapporto di fiducia tra giovani e istituzioni su basi di correttezza e trasparenza, facendo crescere negli studenti stessi la capacità di assumere impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi nelle attività ad essi riservate;
Emana la seguente direttiva
TITOLO I - Finalità e contenuti Art. 1 1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali. Art. 2 1. Ogni istituto promuove iniziative complementari e integrative di accoglienza e accompagnamento nell'iter formativo al fine di offrire ai giovani occasioni, anche extracurricolari, per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero. 2. Le predette iniziative complementari si inseriscono coerentemente negli obiettivi formativi delle scuole e tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti. A tal fine devono favorire:
3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 le scuole di ogni ordine e grado promuovono tra l'altro, anche in collegamento tra di loro, iniziative di accoglienza pre-scolastica e post-scolastica dei minori frequentanti, cura di microambienti naturalistici e dei beni culturali e ambientali del territorio; cineforum, teatro e invenzioni teatrali; ascolto ed educazione di musica; giornali degli studenti e giornale d'istituto; laboratori letterari per la realizzazione di racconti di fiction; realizzazione di libri, fumetti, video e audiocassette, ipertesti; concerti; conferenze o forum di studi; strumenti e procedure per l'accesso alle informazioni; sport e allenamenti, gare e tornei, ginnastica, nuoto; pittura, disegno; gemellaggi con altre scuole dell'Unione europea (corrispondenza, incontri, teleconfidenze) ed ogni altra iniziativa compatibile con le finalità formative dell'istituto. 4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestano particolare interesse. Art. 3 1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni. 2. A tal fine i servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato; l'istituzione scolastica dovrà comunque essere tenuta esente da qualsiasi onere aggiuntivo non specificamente finanziato. Art. 4 1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. A tal fine collaborano con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni. 2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che non deve comportare oneri per l'istituto, può riguardare attività educative, culturali, ludiche, sportive, anche nei confronti di giovani del territorio.
TITOLO II - Organizzazione e gestione Art. 5 1. Le iniziative di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono deliberate, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, dal consiglio di circolo o di istituto, che ne valuta la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica. 2. Le iniziative complementari sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività e del progetto d'istituto in relazione a quanto previsto dall'art. 39 del CCNL comparto scuola. Art. 6 1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del D L.vo 16 aprile 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le iniziative previste dal titolo I. 2. Per lo svolgimento delle sue attività il predetto comitato adotta un regolamento interno che può prevedere la costituzione di commissioni o gruppi per attività istruttorie, esecutive e di gestione. 3. Le iniziative di cui al titolo I, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività 4. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventive di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con specifica destinazione. 5. Per la realizzazione ordinata delle iniziative il comitato studentesco esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che ha la responsabilità del regolare svolgimento delle iniziative e propone agli organi competenti gli interventi necessari per l'attuazione del piano. 6. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano l'attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nella convenzione. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa. 7. Al termine delle iniziative o periodicamente, il gruppo di gestione e l'associazione convenzionata sono tenuti alla verifica dei risultati conseguiti da sottoporre al consiglio d'istituto ed al collegio dei docenti per una opportuna valutazione. 8. A tutte le attività possono assistere il preside o un suo delegato e i docenti che lo desiderino. 9. Possono collaborare, con il consenso del gruppo di gestione, genitori e personale direttivo o docente in quiescenza autorizzati dal preside a prestare servizio volontario. Art. 7 1. Nella scuola dell'obbligo le iniziative di cui al titolo I sono realizzate o direttamente dalla scuola o in collaborazione con le associazioni dei genitori, anche mediante apposite convenzioni. Art. 8 1. Ciascuna iniziativa di cui al titolo I deve indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la sua realizzazione. 2. Le iniziative sono realizzate mediante i seguenti finanziamenti:
3. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale ATA alle iniziative di cui al titolo I si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero eventualmente dalla convenzione, e nei limiti delle somme disponibili secondo il piano di riparto del fondo d'istituto. 4. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità del titolo I, con relativi contributi. Per la realizzazione delle iniziative si applicano le disposizioni contenute nella presente direttiva. Art. 9 1. Le iniziative di cui alla presente direttiva si potranno svolgere di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei giorni festivi e dovranno essere realizzate in collaborazione con gli enti locali e la regione per gli oneri ad essi spettanti. 2. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, a tal fine, fuori dell'orario scolastico, di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o d'istituto e in conformità dei criteri generali di utilizzazione assunti dal consiglio scolastico provinciale nonché di quelli stabiliti dalle necessarie convenzioni con gli enti proprietari dei beni. 3. Deve comunque essere assicurato che gli ambienti, le attrezzature e lo svolgimento delle iniziative siano conformi alla vigente normativa in materia di agibilità, prevenzione, protezione dai rischi, ordine, igiene e sicurezza nei luoghi aperti al pubblico, nonché ad ogni altra normativa riferibile alle singole specificità delle attività svolte. 4. Ove sussista la necessaria copertura finanziaria potranno essere stabiliti contratti di diritto privato con esperti di sperimentata esperienza e di particolare qualificazione. Art. 10 1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione deve esplicitamente prevedere: la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle eventuali attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali coinvolti nell'impiego; il regime delle spese di pulizia dei locali e delle altre spese connesse all'uso ed al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità di diritto pubblico, civile e patrimoniale per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività 2. Per le iniziative gestite direttamente dalle scuole il capo d'istituto assicura che esse siano attuate nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di uso dei locali, impiego delle risorse, dei beni, delle attrezzature, di igiene e sicurezza. 3. Il capo d'istituto adotta in ogni caso tutti i provvedimenti necessari al corretto ed ordinato svolgimento delle attività e idonee misure di salvaguardia degli altri beni e dotazioni dell'istituto scolastico non direttamente coinvolti nell'impiego. 4. Le iniziative di cui alla presente direttiva possono essere sempre sospese, in caso di urgenza, dal capo d'istituto, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto.
TITOLO III - Norme finali Art. 11 1. I rappresentanti degli studenti eletti nei consigli d'istituto di ciascun istituto e scuola d'istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal Provveditorato agli studi. 2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui alla presente direttiva e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione. 3. La consulta provinciale può promuovere anche iniziative di carattere transnazionale. Art. 12 1. E' istituita la giornata nazionale della scuola. Il ministro, annualmente, d'intesa con la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ne individua la data. 2. Durante la manifestazione gli istituti sono aperti al pubblico e svolgono manifestazioni ed iniziative atte a sottolineare il valore dell'istituzione scolastica. Sono organizzati incontri di carattere nazionale o locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo. Art. 13 1. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 26 agosto 1988, n. 400, sarà adottato lo statuto dei diritti dello studente, che comporterà anche una complessiva revisione delle disposizioni contenute nel R.D. 4 maggio 1925, n. 653, in coerenza con quanto previsto dalla presente direttiva.
Circolare Ministeriale 17 ottobre 1996, n. 654 Oggetto: D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425 (art. 5 bis del testo coordinato). (recte: "art. 3, comma 5-bis del testo coordinato") Con la normativa in oggetto il Parlamento ha stabilito che un importo di 40 miliardi di lire, già iscritto nel capitolo 1292 dello stato di previsione di questo Ministero per il corrente anno finanziario, venga destinato all'attuazione del regolamento governativo che disciplinerà la materia della direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996. Nelle more del perfezionamento del regolamento di cui sopra e in attesa delle conseguenti variazioni di bilancio da adottare con decreto del ministro del Tesoro, è stato predisposto un piano di ripartizione della somma disponibile utilizzando, per i due terzi, il criterio proporzionale alla consistenza degli alunni e, per un terzo, il criterio del correttivo in base all'indice provinciale di disagio scolastico. A codesti Provveditorati verranno assegnate dai competenti uffici centrali le somme risultanti, per ciascun capitolo di bilancio, nella colonna "assegnazione", peraltro derivante dalla somma dei due importi che le precedono. Si prevede che tali somme saranno materialmente a disposizione delle SS.LL. entro la metà del mese di novembre p.v., ma le SS.LL. medesime sono fin d'ora autorizzate a procedere alla loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche dell'area di istruzione secondaria di II grado utilizzando, in linea di massima, il criterio proporzionale alla consistenza degli alunni di ciascuna unità scolastica. Fermo restando che gli impegni formali di spesa potranno essere assunti dalle SS.LL. dopo aver ricevuto gli avvisi di accreditamento, le comunicazioni di finanziamento consentiranno alle scuole di operare con tempestività nella realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui trattasi. Si allega alla presente copia del regolamento attualmente in corso di registrazione e si confida in un puntuale adempimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 modificato dal
Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche
Il Presidente della Repubblica Visto l'art. 87 della Costituzione; visto l'art. 3, comma 5bis, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, recante T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e in particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19; ritenuta la necessità di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva del ministro della P.I. n. 133 del 3 aprile 1996; ritenuta l'opportunità di emettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina della materia di cui all'art. 13 della citata direttiva; visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 settembre 1996; vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ....; su proposta del ministro della P.I ; Emana il seguente regolamento
Art. 1 - Finalità generali 1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia; definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali. "1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento." 2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. 3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori. 4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse. 5. È compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assu me re n e l l' am b ito del presente regolamento. Art. 2 - Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative 1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni. 2.1 servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica. 3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva. 4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni. Art. 3 - Raccordi con la realtà sociale e con il territorio 1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni. 2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare. 3. Le Regioni gli Enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4. 4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le Regioni, gli Enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento. L'accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal Consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco. Art. 4 - Organizzazione e gestione 1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di circolo 0 di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica. 2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa. 3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione. 4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il Comitato studentesco di cui all'articolo 13 comma 4 del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento. 5. Il Comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative. 6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività. 7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il Comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano. 8. Per la realizzazione delle iniziative il Comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione. 9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione. "9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonché per il recupero delle scolarità". 10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal Capo d'Istituto salva tempestiva ratifica dei Consiglio di circolo o d'istituto. Art. 5 - Convenzioni 1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del Capo d'istituto ai sensi del comma 10 articolo 4. "1-bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne". 2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo. 3. L'Amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno. Art. 6 - Consulta provinciale 1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato agli studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La consulta è convocata dal provveditore agli studi entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali. 2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:
3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza. 4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta. 5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione: possono dare vita a momenti di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale, stabilendone la composizione e le modalità organizzative. 6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza Art. 6 bis - Disposizioni - finanziarie 1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai componenti organi nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative. 2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, è accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate. Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilità sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalità". Art. 7 - Giornata nazionale della scuola 1. È istituita la giornata nazionale della scuola. II Ministro della Pubblica Istruzione, annualmente, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ne individua la data. 2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo. 3. II Ministro della pubblica istruzione, su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrative svolte nell'ambito del presente regolamento fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.
II presente decreto, unito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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