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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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MINISTERO DELLE FINANZE

Risoluzione 17 settembre 2002, n. 306

Oggetto: Agevolazioni fiscali per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili

Con la nota n. 2304/02/UL del 10 maggio scorso, la X ha posto un quesito concernente la possibilità di detrarre ai fini dell'IRPEF le spese di riparazione sostenute per i veicoli utilizzati da portatori di handicap.

Nel porre il quesito, la X asserisce che, per quanto riguarda l'IVA, le prestazioni rese per gli interventi di riparazione effettuati sui veicoli utilizzati da persone disabili godono dell'aliquota IVA ridotta del 4%.

Con la presente risoluzione si coglie l'occasione per fare il punto sulle agevolazioni fiscali applicabili alle spese di riparazione e di manutenzione sostenute per i veicoli utilizzati dai disabili.

Per quanto concerne l'IVA, come già precisato con la circolare n. 46 dell' 11 maggio 2001, l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% non spetta in relazione alle prestazioni di manutenzione e di riparazione in genere, ma solo sulle prestazioni rese dalle officine per l'adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti staccate comunque utilizzate per l'adattamento stesso.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di fruire della detrazione d'imposta prevista ai fini dell'IRPEF dall'art. 13-bis, comma 1, lettera c), per le spese di riparazione dei veicoli adattati in relazione alle esigenze dei soggetti con ridotte capacità motorie, si rappresenta quanto segue.

L'ampia formulazione utilizzata dal richiamato art. 13-bis, lettera c), del TUIR consente di ritenere che le detrazione dall'imposta possa riguardare, oltre le spese sostenute per l'acquisto, anche altre spese riguardanti i veicoli in questione. La stessa norma dispone, peraltro, che la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvi i casi in cui il veicolo risulti rubato e non ritrovato o rottamato, e con riferimento ad un solo mezzo, nei limiti della spesa di euro 18.075,99 (lire 35.000.000).

Questa Direzione ha avuto modo di chiarire più volte che le altre spese che danno diritto alla detrazione sono esclusivamente quelle che non rientrano nella ordinaria manutenzione del veicolo, con esclusione, quindi, dei normali costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo).

Dalla formulazione della disposizione, si evince, inoltre, che le spese sostenute per le manutenzioni straordinarie sono da ricondurre nel limite massimo di euro 18.075,99 (lire 35 milioni) usufruibile in quattro anni.

Da quanto finora esposto deriva che e' possibile fruire della detrazione d'imposta in questione, ove ne ricorrano i presupposti, fino al limite di spesa di euro 18.075,99 (lire 35.000.000) nel quadriennio considerando sia il costo di acquisto del veicolo che le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria che nel tempo si sono resi necessari sul veicolo stesso.


 

MINISTERO DELLE FINANZE

Risoluzione 16 agosto 2002, n. 284

Oggetto: Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Art. 13-bis, lett. c), del TUIR - Detrazione d'imposta per acquisto autovettura

TESTO

Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' stato chiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata.

Esposizione del quesito

Il signor TIZIO ha chiesto di conoscere se le agevolazioni fiscali previste per i disabili in materia di acquisto di autovetture, gli competano o meno, considerato che la commissione medica, di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, ha accertato una situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge.

In particolare l'istante ha chiesto di conoscere se le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge n. 449 del 1997, cosi' come estese dall'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000, siano applicabili anche a quei soggetti, nei cui confronti la richiamata Commissione medica ha certificato lo stato di gravita' nella sfera individuale e relazionale a norma del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104/1992.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Sig TIZIO ritiene di aver diritto alle agevolazioni fiscali.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

Con riferimento all'interpello pervenuto, si forniscono le seguenti indicazioni.

L'art. 30, comma 7, della legge finanziaria 2001, ha esteso, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e delle tasse automobilistiche.

In virtu' della norma richiamata hanno diritto ad una detrazione IRPEF pari al 19% dell'ammontare della spesa riguardante l'acquisto dei mezzi di locomozione, nei limiti di un importo di 35 milioni, anche gli inabili psichici con indennita' di accompagnamento, gli invalidi con gravi limitazioni alla capacita' di deambulazione e i pluriamputati. Gli stessi soggetti hanno altresi' diritto alle agevolazioni previste ai fini dell'IVA (applicabilita' dell'aliquota ridotta del 4% in relazione all'acquisto della vettura) e delle tasse automobilistiche (esenzione).

Il citato articolo 30 dispone, inoltre, che per tale categoria di soggetti, ai fini della concessione della agevolazione in questione, non e' richiesto alcun adattamento al veicolo in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap e' affetto.

Si fa, inoltre, presente che la scrivente ha chiarito con la circolare n. 46 dell'11 maggio 2001, quale tipo di documentazione deve essere in possesso dei soggetti affetti da grave limitazione della capacita' di deambulazione al fine di fruire delle richiamate agevolazioni, anche in assenza di adattamenti al veicolo.

In tale occasione, su conforme parere del Dipartimento della prevenzione del Ministero della Sanita', e' stato precisato che il riferimento fondamentale per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dal citato art. 30 della legge n.388/2000, fosse la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3, comma 3, della legge n.104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La circolare in argomento ha espressamente chiarito che, per fruire dei benefici fiscali connessi all'acquisto del veicolo non adattato, il soggetto disabile deve essere in possesso di una certificazione risultante da verbale della commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, dalla quale risulti non solo la gravita' dell'handicap, ma anche l'esistenza di una grave limitazione permanente della capacita' di deambulazione.

Nel caso di specie la documentazione rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap al soggetto istante attesta la gravita' della disabilita' nella sfera individuale e relazionale, ma non certifica l'esistenza, in capo allo stesso, di una grave limitazione della capacita' di deambulazione. Per tale motivo la scrivente ritiene che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni, e quindi di non poter condividere la soluzione prospettata dal contribuente.

Resta ovviamente salva la possibilita', per l'istante, di poter fruire dei benefici, qualora ottenga, dalla richiamata commissione per l'accertamento dell'handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l'esistenza della grave limitazione della capacita' di deambulazione

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.


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