Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione
Uff. VI
Nota 31 gennaio 2002
Prot. n.517
Oggetto: D.M. n. 162 del 13 novembre 2001 - Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale scolastico per l'a.s. 2001/2002
Si fa seguito alla nota n.3394 del 14 novembre 2001, con la quale veniva trasmesso il provvedimento citato in oggetto per comunicare che il medesimo è stato registrato alla Corte dei Conti il 14 dicembre 2001, reg. 7 foglio 22, con le modifiche di seguito evidenziate.
- All'art.2, comma 5, 3° rigo al posto al posto di "e successivamente" leggasi "nonché".
- All'art. 3, comma 3, 7° rigo al posto di "ed economica al momento del superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione" leggasi "ed economica al 1° settembre successivo al superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione".
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO
Nota 14 novembre 2001
Prot. n.3394 / Uff. VI
Oggetto: Assunzioni di personale scolastico per l'a.s. 2001/2002
Si trasmette, per opportuna conoscenza, il D.M. 162 del 13 novembre 2001, riguardante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2001/2002.
Il provvedimento di cui trattasi sostituisce il precedente D.M.135 del 9.8.2001, inviato con nota prot. n 384/Uff. I del 7 agosto 2001, considerato che, successivamente all'emanazione di quest'ultimo provvedimento, in sede di conversione nella legge 333/2001 del decreto legge 255/2001, sono state apportate significative modifiche ed integrazioni alle disposizioni emanate per quanto riguarda, in particolare, le assunzioni del personale ATA, il cui regime, diversamente da quanto era desumibile dalle disposizioni del decreto legge 255/2001, almeno per l'anno scolastico 2001/02, è sostanzialmente diverso da quello applicabile al restante personale scolastico.
Tale circostanza ha reso quindi necessario il ritiro dalla Corte dei Conti del D.M.135 e la sua sostituzione con un nuovo provvedimento aggiornato e modificato in base alle disposizioni della legge di conversione.
Per tali motivi sono state aggiornate le premesse e il dispositivo del precedente D.M. con l'indicazione dell'avvenuta conversione in legge del D.L.255/2001 e sono state modificate, inoltre, le disposizioni inserite nell'art.3, comma 3, prevedendo, in linea con la normativa inserita in sede di conversione, la possibilità di assumere personale ATA con effetti giuridici dal 1°/9/2001 ed economici dalla data di assunzione in servizio con provvedimenti adottati anche dopo il 31 agosto.
E' stato necessario, infine, allegare al nuovo D.M. la tabella di ripartizione del contingente di 4.421 assunzioni per provincia e per profilo professionale del predetto personale e quelle relative al contingente di 175 unità di personale educativo, atteso che nelle precedente stesura del D.M. tali documenti, peraltro già inviati a codesti Uffici, non erano stati allegati in quanto, all'epoca, si era in attesa, per il personale A.T.A., della pubblicazione dei movimenti del personale di ruolo e della conseguente disponibilità di posti da assegnare alle assunzioni, e per il personale educativo, della definitiva rilevazione della distribuzione dei posti.
Si fa riserva di comunicare gli estremi di registrazione alla Corte dei Conti del provvedimento di cui trattasi.
Decreto Ministeriale 13 novembre 2001, n.162
Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo
indeterminato per il personale docente, educativo e ATA
Anno Scolastico 2001-2002
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la legge 20 maggio 1982, n.270;
VISTA la legge 6 ottobre 1988, n.426;
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge
23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola,
sottoscritto il 26 maggio 1999;
VISTO il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, concernente termini e
modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle
graduatorie permanenti;
VISTO il Decreto Legge n.240 del 28 agosto 2000, convertito nella legge 27
ottobre 2000, n.306;
VISTO il Decreto Legge n.16 del 19 febbraio 2001, convertito nella legge 23
marzo 2001, n. 117;
VISTO il Decreto Legge n.255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto
2001, n.333;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in merito alla
consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, nonché di quelle
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche ed educative per l'a.s. 2001/2002;
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 245 del 20
ottobre 2001, adottato sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del
2 agosto 2001, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, ai fini della stipula dei contratti a tempo
indeterminato per l'anno scolastico 2001/2002, con la quale è assegnato un
contingente di personale docente, educativo ed A.T.A. di trentacinquemila
unità, comprensivo delle unità eventualmente rimaste inutilizzate del
contingente assegnato per l'anno scolastico 2000/2001;
DECRETA
ART. 1
Contingente
1.1 Il contingente complessivo di trentacinquemila assunzioni a tempo
indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è così ripartito:
- 30.404 unità di personale docente e 4.421, per il personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario;
- 175 unità per il personale educativo;
1.2 Il contingente complessivo di 35.000 unità di posti indicato nel precedente
comma sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario per l'anno scolastico 2001-2002 viene ripartito in contingenti
provinciali.
ART. 2
Personale docente ed educativo
2.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.2, il numero delle
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente
e per il personale educativo è definito, nelle rispettive allegate tabelle,
proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione,
classe di concorso o posto di ruolo.
2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine
disponibili per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le
operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.3 Le assunzioni disposte dopo il 31 agosto 2001, a norma dell'art. 4 del
decreto legge n. 255/2001, convertito nella legge 333/2001, comportano il
differimento della presa di servizio al 1° settembre dell'anno successivo,
fermo restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di
riserva, di cui all'art.3 della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e
alle graduatorie permanenti.
2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo
indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami
e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, le
graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla
legge 3 maggio 1999, n.124, così come modificata dalle disposizioni contenute
nel citato decreto legge n.255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge
333/2001.
Qualora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami si esaurisca e
rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli
assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno
reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
2.5 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni
avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione
musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt.43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n.270, e, successivamente, per quelli inclusi nella graduatoria nazionale
di cui all'art.8 bis della legge 6 ottobre 1988, n.426.
2.6 Qualora non possano essere disposte, rispettivamente nel posto di ruolo o
nella cattedra le assunzioni per la totalità dei posti assegnati per assenza
delle relative graduatorie concorsuali, ovvero per l'avvenuta copertura di tutte
le disponibilità, è consentito, fermo restando il limite del contingente
provinciale assegnato, il recupero di tali eccedenze con l'assegnazione a favore
di altre graduatorie. Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo
grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione
alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo per gli
insegnamenti per i quali risultano difficoltà nel reperimento dei docenti.
2.7 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede
provvisoria.
2.8 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in
altra provincia prima di tre anni scolastici.
ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell'ambito del contingente complessivo di 4.421 unità, il numero delle
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato
proporzionalmente alle disponibilità dei posti risultanti a seguito delle
procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali
in base all'allegata tabella.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni
verranno effettuate sui posti che risultano disponibili per l'intero anno
scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria
previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
3.3 Le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali
permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli
di cui all'O.M. n. 153/2000 ed avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2001
ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le
assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi
saranno effettuate in base alle disposizioni contenute nell'art.7, comma7 del
D.M. 146/2000 ed avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2001 ed economica al
momento del superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello
specifico corso di formazione.
3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve, di cui
agli artt.3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n.68.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.
Decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 2001
(in GU 20 ottobre 2001, n. 245)
Determinazione per l'anno scolastico 2001-2002 del contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato;
Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le proprie finalita' istituzionali, ha esigenze del tutto specifiche e peculiari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1999, previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo alla previsione di criteri, modalita' e termini differenziati delle assunzioni, in particolare per il settore della scuola;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, che ha autorizzato per l'anno scolastico 2000-2001 un contingente non superiore a 40.000 unita' di personale della scuola con contratto a tempo indeterminato;
Visto l'atto di programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato adottato dal Ministro della pubblica istruzione in data 16 novembre 2000 (nota D7/3374), concernente il personale del settore della scuola per gli anni scolastici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003;
Considerato che detta programmazione triennale prevede un andamento decrescente, nell'arco del suindicato triennio, delle immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre gia' espletati e del personale amministrativo (A.T.A.);
Ravvisata l'opportunita' di dare corso all'attuazione della suindicata programmazione triennale della scuola come previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2000 e di graduare le immissioni in ruolo, tenuto anche conto che e' tuttora in via di definizione il quadro completo delle diverse procedure concorsuali;
Vista la richiesta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (prot. 1848 in data 20 luglio 2001) relativa alle assunzioni di personale del settore della scuola per l'anno scolastico 2001-2002;
Considerato che detta richiesta ammonta complessivamente a 37.700 unita' di personale direttivo, docente, educativo e A.T.A. del settore della scuola;
Ritenuto di poter autorizzare un numero di assunzioni nell'anno scolastico 2001-2002 idoneo a sopperire il fabbisogno effettivo di personale del settore della scuola che a tutt'oggi ammonta a 105.902 unita', tenuto conto delle previsioni relative al turn-over annuale nel medesimo settore;
Considerato che il contingente autorizzato per l'anno scolastico 2000-2001 non e' stato completamente utilizzato e che per l'anno scolastico 2001-2002 e' stimato un turn-over di entita' superiore a quello previsto dal citato atto di programmazione triennale delle assunzioni;
Ritenuto pertanto di poter autorizzare un numero di assunzioni nell'anno scolastico 2001-2002 idoneo a sopperire il predetto turn-over;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato e' assegnato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a decorrere dal 1 settembre 2001, un contingente di personale direttivo, docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2001-2002 non superiore a trentacinquemila unita', comprensivo delle unita' eventualmente rimaste inutilizzate del contingente assegnato per l'anno scolastico 2000-2001.
2. Detto contingente e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei fabbisogni prioritari.
3. Per le assunzioni del personale A.T.A. non puo' essere comunque superato il limite complessivo del relativo turn-over.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 119
Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.135
Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente, educativo e a.t.a. anno scolastico 2001-2002
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;
VISTO il Decreto Legge n.240 del 28 agosto 2000, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n.306;
VISTO il Decreto Legge n.16 del 19 febbraio 2001, convertito nella legge 23 marzo 2001, n. 117;
VISTO il Decreto Legge n.255 del 3 luglio 2001;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in merito alla consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, nonché di quelle del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative per l'a.s. 2001/2002;
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001 in corso di perfezionamento adottato sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2001, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2001/2002, con la quale è assegnato un contingente di personale docente, educativo ed A.T.A. di trentacinquemila unità, comprensivo delle unità eventualmente rimaste inutilizzate del contingente assegnato per l'anno scolastico 2000/2001;
DECRETA
ART. 1
Contingente
1.1 Il contingente complessivo di trentacinquemila assunzioni a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è così ripartito:
- 30.404 unità di personale docente e 4.421, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- 175 unità per il personale educativo;
1.2 Il contingente complessivo di 35.000 unità di posti indicato nel precedente comma sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2001-2002 viene ripartito in contingenti provinciali.
ART. 2
Personale docente ed educativo
2.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.2 il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente è definito, con l'allegata tabella, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione e classe di concorso. Per il personale educativo la ripartizione dei posti a livello provinciale sarà successivamente determinata coni medesimi criteri.
2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.3 Le assunzioni disposte dopo il 31 agosto 2001, a norma dell'art. 4 del decreto legge n. 255/2001, comportano il differimento della presa di servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermo restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art.3 della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.
2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n.124, così come modificata dalle disposizioni contenute nel citato Decreto Legge n. 255 del 3 luglio 2001. Qualora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami si esaurisca e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
2.5 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt.43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.270, e, successivamente, per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art.8 bis della legge 6 ottobre 1988, n.426.
2.6 Qualora non possano essere disposte, rispettivamente nel posto di ruolo o nella cattedra le assunzioni per la totalità dei posti assegnati per assenza delle relative graduatorie concorsuali, ovvero per l'avvenuta copertura di tutte le disponibilità, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, il recupero di tali eccedenze con l'assegnazione a favore di altre graduatorie. Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo per gli insegnamenti per i quali risultano difficoltà nel reperimento dei docenti.
2.7 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.
2.8 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.
ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 1.2 il numero
delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna
provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sarà determinato
in relazione alle disponibilità dei posti risultanti a seguito delle procedure
di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali e verrà
definito con apposita tabella.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni
verranno effettuate sui posti che risultano disponibili per l'intero anno
scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria
previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
3.3 Le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali
permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli
di cui all'O.M. n. 153/2000. Se il relativo contratto viene stipulato dopo il 31
agosto 2001 le medesime avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2001 ed
effetti economici 1° settembre 2002, data di effettiva assunzione in servizio.
3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve, di cui
agli artt.3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n.68.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.
Distribuzione per provincia, regione e ordine scuola del
contingente di 30.404 nomine
per l'a.s. 2001/02
Personale docente
Provincia |
Scuola materna |
Scuola elementare |
Scuola secondaria di I grado |
Scuola secondaria di II grado |
Sostegno |
Totale contingente |
|
|
|
|
|
|
|
Alessandria |
21 |
42 |
34 |
44 |
62 |
203 |
Asti |
11 |
16 |
19 |
19 |
32 |
97 |
Biella |
24 |
28 |
35 |
89 |
41 |
217 |
Cuneo |
66 |
73 |
74 |
138 |
58 |
409 |
Novara |
21 |
38 |
25 |
45 |
38 |
167 |
Torino |
148 |
302 |
220 |
300 |
196 |
1.166 |
Verbano-Cusio-Ossola |
6 |
20 |
38 |
71 |
11 |
146 |
Vercelli |
12 |
17 |
25 |
37 |
40 |
131 |
Totale Piemonte |
309 |
536 |
470 |
743 |
478 |
2.536 |
Bergamo |
44 |
127 |
206 |
215 |
184 |
776 |
Brescia |
63 |
227 |
196 |
238 |
219 |
943 |
Como |
24 |
49 |
53 |
131 |
48 |
305 |
Cremona |
18 |
37 |
34 |
71 |
35 |
195 |
Lecco |
16 |
31 |
62 |
57 |
32 |
198 |
Lodi |
15 |
22 |
20 |
52 |
22 |
131 |
Mantova |
37 |
47 |
26 |
34 |
24 |
168 |
Milano |
279 |
731 |
390 |
470 |
339 |
2.209 |
Pavia |
49 |
56 |
47 |
58 |
68 |
278 |
Sondrio |
9 |
14 |
37 |
64 |
18 |
142 |
Varese |
19 |
100 |
127 |
173 |
64 |
483 |
Totale Lombardia |
573 |
1.441 |
1.198 |
1.563 |
1.053 |
5.828 |
Belluno |
9 |
17 |
24 |
45 |
20 |
115 |
Padova |
24 |
117 |
76 |
71 |
72 |
360 |
Rovigo |
1 |
18 |
8 |
38 |
21 |
86 |
Treviso |
27 |
141 |
132 |
119 |
85 |
504 |
Venezia |
47 |
74 |
42 |
93 |
44 |
300 |
Verona |
25 |
99 |
51 |
108 |
53 |
336 |
Vicenza |
42 |
162 |
131 |
159 |
116 |
610 |
Totale Veneto |
175 |
628 |
464 |
633 |
411 |
2.311 |
Gorizia |
11 |
14 |
12 |
21 |
10 |
68 |
Pordenone |
29 |
66 |
23 |
56 |
38 |
212 |
Trieste |
1 |
49 |
7 |
24 |
16 |
97 |
Udine |
15 |
58 |
70 |
81 |
34 |
258 |
Totale Friuli |
56 |
187 |
112 |
182 |
98 |
635 |
Genova |
31 |
151 |
59 |
63 |
88 |
392 |
Imperia |
24 |
13 |
12 |
7 |
46 |
102 |
La Spezia |
21 |
20 |
16 |
26 |
10 |
93 |
Savona |
22 |
19 |
22 |
15 |
26 |
104 |
Totale Liguria |
98 |
203 |
109 |
111 |
170 |
691 |
Bologna |
94 |
184 |
80 |
57 |
26 |
441 |
Ferrara |
11 |
31 |
12 |
42 |
30 |
126 |
Forli' |
17 |
21 |
27 |
39 |
16 |
120 |
Modena |
93 |
155 |
77 |
126 |
113 |
564 |
Parma |
20 |
58 |
26 |
70 |
34 |
208 |
Piacenza |
17 |
42 |
15 |
23 |
20 |
117 |
Ravenna |
12 |
73 |
25 |
29 |
26 |
165 |
Reggio Emilia |
24 |
59 |
45 |
69 |
72 |
269 |
Rimini |
8 |
50 |
22 |
28 |
8 |
116 |
Totale Emilia Romagna |
296 |
673 |
329 |
483 |
345 |
2.126 |
Arezzo |
27 |
43 |
32 |
57 |
17 |
176 |
Firenze |
113 |
133 |
50 |
81 |
46 |
423 |
Grosseto |
5 |
9 |
19 |
18 |
7 |
58 |
Livorno |
14 |
17 |
18 |
26 |
23 |
98 |
Lucca |
28 |
47 |
37 |
37 |
23 |
172 |
Massa Carrara |
9 |
20 |
9 |
19 |
8 |
65 |
Pisa |
11 |
34 |
25 |
36 |
12 |
118 |
Pistoia |
24 |
19 |
21 |
43 |
9 |
116 |
Prato |
32 |
31 |
26 |
21 |
21 |
131 |
Siena |
24 |
36 |
24 |
31 |
24 |
139 |
Totale Toscana |
287 |
389 |
261 |
369 |
190 |
1.496 |
Perugia |
38 |
59 |
39 |
66 |
20 |
222 |
Terni |
11 |
14 |
14 |
20 |
7 |
66 |
Totale Umbria |
49 |
73 |
53 |
86 |
27 |
288 |
Ancona |
38 |
72 |
37 |
48 |
26 |
221 |
Ascoli Piceno |
31 |
36 |
26 |
75 |
31 |
199 |
Macerata |
21 |
41 |
26 |
50 |
21 |
159 |
Pesaro |
20 |
39 |
33 |
42 |
18 |
152 |
Totale Marche |
110 |
188 |
122 |
215 |
96 |
731 |
Frosinone |
18 |
28 |
55 |
107 |
28 |
236 |
Latina |
36 |
77 |
110 |
113 |
32 |
368 |
Rieti |
4 |
10 |
20 |
26 |
5 |
65 |
Roma |
180 |
476 |
312 |
450 |
292 |
1.710 |
Viterbo |
26 |
27 |
29 |
42 |
8 |
132 |
Totale Lazio |
264 |
618 |
526 |
738 |
365 |
2.511 |
Chieti |
21 |
28 |
51 |
59 |
51 |
210 |
L'Aquila |
17 |
25 |
26 |
45 |
21 |
134 |
Pescara |
24 |
31 |
20 |
30 |
26 |
131 |
Teramo |
7 |
36 |
31 |
48 |
37 |
159 |
Totale Abruzzo |
69 |
120 |
128 |
182 |
135 |
634 |
Campobasso |
9 |
18 |
35 |
41 |
14 |
117 |
Isernia |
5 |
6 |
9 |
16 |
17 |
53 |
Totale Molise |
14 |
24 |
44 |
57 |
31 |
170 |
Avellino |
9 |
20 |
19 |
44 |
14 |
106 |
Benevento |
2 |
3 |
3 |
23 |
27 |
58 |
Caserta |
142 |
210 |
97 |
173 |
109 |
731 |
Napoli |
366 |
346 |
290 |
343 |
343 |
1.688 |
Salerno |
56 |
64 |
66 |
137 |
19 |
342 |
Totale Campania |
575 |
643 |
475 |
720 |
512 |
2.925 |
Bari |
179 |
203 |
187 |
213 |
290 |
1.072 |
Brindisi |
18 |
41 |
34 |
66 |
55 |
214 |
Foggia |
47 |
62 |
86 |
125 |
148 |
468 |
Lecce |
20 |
57 |
60 |
80 |
36 |
253 |
Taranto |
36 |
47 |
46 |
93 |
33 |
255 |
Totale Puglia |
300 |
410 |
413 |
577 |
562 |
2.262 |
Matera |
1 |
8 |
23 |
27 |
11 |
70 |
Potenza |
15 |
40 |
62 |
53 |
33 |
203 |
Totale Basilicata |
16 |
48 |
85 |
80 |
44 |
273 |
Catanzaro |
1 |
20 |
36 |
63 |
7 |
127 |
Cosenza |
10 |
15 |
44 |
81 |
13 |
163 |
Crotone |
8 |
15 |
30 |
64 |
16 |
133 |
Reggio Calabria |
25 |
57 |
71 |
105 |
11 |
269 |
Vibo Valentia |
4 |
16 |
21 |
23 |
9 |
73 |
Totale Calabria |
48 |
123 |
202 |
336 |
56 |
765 |
Agrigento |
12 |
12 |
20 |
46 |
4 |
94 |
Caltanissetta |
37 |
24 |
61 |
66 |
42 |
230 |
Catania |
94 |
132 |
216 |
248 |
78 |
768 |
Enna |
11 |
21 |
43 |
48 |
6 |
129 |
Messina |
44 |
39 |
52 |
91 |
48 |
274 |
Palermo |
123 |
155 |
311 |
251 |
160 |
1.000 |
Ragusa |
48 |
74 |
38 |
77 |
41 |
278 |
Siracusa |
61 |
43 |
28 |
110 |
28 |
270 |
Trapani |
63 |
47 |
34 |
65 |
24 |
233 |
Totale Sicilia |
493 |
547 |
803 |
1.002 |
431 |
3.276 |
Cagliari |
31 |
27 |
64 |
167 |
9 |
298 |
Nuoro |
5 |
18 |
45 |
121 |
31 |
220 |
Oristano |
7 |
9 |
2 |
53 |
16 |
87 |
Sassari |
33 |
70 |
44 |
145 |
49 |
341 |
Totale Sardegna |
76 |
124 |
155 |
486 |
105 |
946 |
Totale complessivo |
3.808 |
6.975 |
5.949 |
8.563 |
5.109 |
30.404 |
Scuola Secondaria Secondo Grado
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