DPR 18 giugno 1998, n. 233

Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97
(pubblicato nella GU n. 164 del 16 luglio 1998)

 

Art. 1 - Finalità

  1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.
  2. Il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione.
  3. Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore finalità di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.

Art.  2 - Parametri

  1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa, è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa.
  2. Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.
  3. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle località sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresí, essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. L'indice massimo di cui al comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico.
  4. Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di seguito indicati:

    a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
    b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
    c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;
    d) complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonché alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità.

  5. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati, sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale.
  6. Per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese le sezioni staccate e le scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento; tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.
  7. Nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 2, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede di conferenza provinciale convocata a norma dell'articolo 3.
  8. Gli indici minimi di riferimento previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli istituiti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi. formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito nazionale e regionale.
  9. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali con lingua d'insegnamento slovena. A tali scuole sarà attribuita l'autonomia scolastica ai fini dell'esercizio del diritto allo studio, anche in assenza dei parametri minimi di cui all'articolo 2, comma 3, e sulla base della distribuzione territoriale degli allievi che le frequentano.
    Nell'attribuire l'autonomia alle scuole con lingua d'insegnamento italiana, site negli stessi ambiti territoriali, le conferenze provinciali terranno conto delle decisioni assunte nei confronti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.
  10. Gli indici di riferimento previsti dai commi 3, 5, 6 e 8 si applicano agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il dovuto riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette scuole.

Art. 3 - Piani provinciali di dimensionamento

  1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni.
  2. Entro il 31 ottobre 1998 il presidente della provincia, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunità montane; ad essa partecipano di diritto il dirigente competente della amministrazione periferica della pubblica istruzione e il presidente del consiglio scolastico provinciale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati. Ove il presidente della provincia non provveda tempestivamente alla convocazione, questa può essere fatta dal sindaco del comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal dirigente del competente ufficio periferico dell'amministrazione scolastica.
  3. Nella prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.
  4. Gli ambiti territoriali di riferimento e le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche, sono individuati dalle conferenze previste dai precedenti commi.
  5. I dirigenti competenti della amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma 3, eventuali pareri e proposte dei consigli scolastici distrettuali e degli organi collegiali degli istituti d'istruzione interessati. I dati, i documenti, le informazioni di cui sopra, unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi alle regioni e ai consigli provinciali e distrettuali competenti per territorio.
  6. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, d'ogni ordine e grado, è approvato dalle conferenze provinciali entro il 31 dicembre 1998, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1.
  7. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province o regioni, allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico.
  8. Le regioni approvano il piano regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio 1999 sulla base dei piani provinciali assicurandone il coordinamento, nel rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dei parametri di riferimento previsti dall'articolo 2. Le regioni deliberano sui casi previsti dal comma 7, previa intesa, ove necessario, con le regioni confinanti.
  9. I piani possono essere modificati nel corso dell'anno successivo alla loro approvazione e hanno, comunque, completa e definitiva attuazione entro l'inizio dell'anno scolastico 2000-'01.

Art. 4 - Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia

  1. I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresa l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche.
  2. Agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. Tale competenza è esercitata, su proposta e, comunque, previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo alle disponibilità di organico e al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 5 - Organici pluriennali

  1. La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale per il triennio 1998-2000 a norma dell'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è articolata su base regionale e ripartita per aree provinciali o subprovinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore, in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo da adottare ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenendo conto, in particolare:

    a) del numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole;
    b) del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;
    c) delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;
    d) degli indici di disagio economico e socio-culturale;
    e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
    f) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.

    Entro il limite dell'organico provinciale complessivo la dotazione Organica di ciascuna istituzione scolastica è definito dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformità ai criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:

    a) numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo di studi;
    b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricoli;
    c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
    d) attività didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento, alle caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
    e) azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica, di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di specializzazione;
    f) esigenze specifiche delle istituzioni che operano in zone a rischio di devianza giovanile e criminalità minorile, ovvero nelle comunità montane e nelle piccole isole;
    g) prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.

  2. Le risorse umane necessarie per le finalità indicate alle lett. d), e), f) e g) del comma 2, sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di scuote, anche sulla base delle richieste e dei progetti formativi delle stesse istituzioni.
  3. Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.
  4. Le scuole annesse ad istituti di educazione statale non hanno personalità giuridica distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua entità complessiva, è determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
  5. Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste sono separatamente determinati e distinti dall'organico complessivo riferito alla regione di appartenenza.

Art. 6 - Dotazione finanziaria di istituto

  1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla popolazione scolastica e al numero di istituti di istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o sub-provinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie, e assegnazioni perequative.
    Le assegnazioni perequative sono calcolate in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative è sentito il parere della conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.
  2. Le dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle singole istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'Amministrazione scolastica, in conformità ai criteri generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui allo stesso comma 1.
  3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, educazione permanente e orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse materie, alle regioni e agli enti locali con il decreto legislativo da emanarsi a norma degli articoli 1 e 4 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.
  4. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie, da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di privati, per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.
  5. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati possono stipulare accordi di programma per la gestione di attività previste dai commi 3 e 4.

Art. 7 - Esclusioni

  1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di musica, agli istituti superiori per le industrie artistiche, alle scuole italiane all'estero e agli istituti di educazione, salvo il disposto dell'articolo 5, comma 5.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplinano con proprie leggi le materie di cui al presente regolamento, nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
  3. In mancanza di norme statutarie o di attuazione dei relativi statuti, che attribuiscano alle regioni a statuto speciale competenza legislativa in materie disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 8 - Abrogazioni

  1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge n. 59 del 15 marzo 1997, sono abrogati gli articoli 442, comma 4 e 548, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l'articolo 1, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.