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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO AVVISO RELATIVO ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO DEL
MINISTERO DELLE Si rende noto che in data 10 aprile 2002
saranno affisse all'Albo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, le graduatorie provvisorie relative alle procedure di
selezione riservate al personale interno, per il passaggio alla
posizione economica B3, per i posti disponibili nell'Amministrazione
Centrale, indette con D.D.G. 17 settembre 2001.
Nota 21 novembre 2001 Prot. 1388/U Oggetto: Procedure di selezione per il passaggio alla posizioni economiche B3, C2 e C3 - rettifica ed integrazione Con riferimento alle indicazioni operative concernenti la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati alle procedure di selezione riservate al personale dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica per il passaggio all'interno delle aree B e C., anche a seguito del confronto intervenuto con le OO.SS., si integra e si rettifica quanto previsto con la nota n.1176/U del 17.10.2001, sui punti che seguono: Anzianità di servizio - modalità di calcolo A - "Servizio comunque prestato presso le Amministrazioni dello Stato" B - "Servizio prestato nella posizione economica" Va considerato l'effettivo servizio di ruolo, prestato nell'Amministrazione della Pubblica Istruzione - Comparto Ministeri, nella posizione economica o nella corrispondente ex qualifica funzionale. Titoli di studio A seguito dell'accordo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro, in data 8.11. 2001, è stata disposta la revoca del D.D.G. 4.10.2001 con D.D.G.16 novembre 2001. Titoli di studio post laurea e post diploma I "titoli di studio post diploma" valutabili sono quelli conseguiti al termine di un corso statale. Relativamente alla categoria "Diploma di maturità coerente con il profilo professionale per il quale si concorre" (passaggio alla posizione economica B3) si precisa che tutti i diplomi di maturità debbono essere considerati coerenti. Esperienze professionali e formative: Corsi: Si precisa ulteriormente: I candidati direttamente interessati dalla revoca del D.D.G.4.10.2001 e dalle disposizioni sopra riportate, potranno presentare, rispettivamente, la domanda di partecipazione alle procedure di selezione (per il personale in possesso del titolo di studio triennale ove non avesse già presentato domanda) o l'integrazione dei titoli relativi ai servizi ( limitatamente ai servizi prestati nelle Amministrazioni dello Stato) entro il termine di 10 giorni che decorre dalla data di pubblicazione all'Albo dei singoli Uffici della presente Circolare e della contemporanea inserzione della stessa sulla rete intranet. Decreto Direttore Generale 16 novembre 2001 Personale amministrativo - comparto ministeri
Il DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 ed in particolare l'art.15; VISTO il contratto collettivo integrativo di amministrazione per il quadriennio 1998-2001 del Ministero della Pubblica Istruzione sottoscritto in data 21 settembre 2000; VISTO il verbale di concertazione n.2 sottoscritto in data 2 agosto 2001; VISTI i DD.DD.GG. 17 settembre 2001, con il quale sono tate indette, rispettivamente, le procedure di selezione per la copertura di complessivi 530 posti nell'area funzionale C, posizione economica C3 e di complessivi 1084 posti nell'area funzionale C, posizione economica C2, riservati al personale appartenete ai ruoli dell'Amministrazione scolastica, centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione; VISTO il D.D.G.4.10.2001 con il quale sono state rettificate le tabelle di valutazione dei titoli previste dagli artt.8 dei sopracitati DD.DD.GG.17 settembre 2001 per quanto concerne il titolo di studio con l'eliminazione della categoria "diploma di qualifica di durata triennale"; VISTO il verbale di conciliazione, conclusivo della riunione svolta l'8 novembre 2001 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge n.83/2000, in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. ATTESA, pertanto, la necessità di revocare il provvedimento che rettifica i bandi in questione; DECRETA: Per i motivi indicati nelle premesse, il D.D.G. 4 ottobre 2001 sopracitato viene revocato. Roma, 16 novembre 2001 IL DIRETTORE GENERALE Nota 17 ottobre 2001 Prot. n.1176/U Oggetto: DD.DD.GG. 17 settembre e 4 ottobre 2001 - Procedure di selezione per il passaggio alla posizioni economiche B3, C2 e C3 Con i decreti citati in oggetto sono state indette le procedure di selezione riservate al personale dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica (comparto Ministeri) per il passaggio all'interno delle aree B e C. Al riguardo, al fine di assicurare una uniforme e corretta procedura sia in sede di preliminare verifica da parte degli Uffici Scolastici Regionali competenti sia in sede di valutazione da parte delle commissioni esaminatrici, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative in ordine ai seguenti punti. In via preliminare si ribadisce che può essere presentata domanda di partecipazione ai concorsi solo presso la sede di servizio, che va intesa come ufficio scolastico regionale di appartenenza o Amministrazione centrale. Pertanto, i candidati che prestano servizio presso l'Amministrazione centrale non possono presentare domanda presso l'ufficio scolastico regionale del Lazio e viceversa. Requisiti di ammissione I requisiti di ammissione (art.3 del bando) ed i titoli valutabili (art.8 del bando), devono essere posseduti alla data del 30 settembre 2000, così come stabilito nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata al contratto collettivo integrativo. Anzianità di servizio - modalità di calcolo Preliminarmente si precisa che per posizione economica si intende anche la corrispondente qualifica funzionale introdotta dall'1.1.1978.
Esempi della modalità di calcolo dell'anzianità: Esempio 1: Esempio 2: Esempio 3: Esempio 4: Esempio 5: Titoli di studio Per quanto riguarda il titolo di studio quale requisito di accesso , si precisa che per "diploma di scuola secondaria superiore" deve intendersi il diploma di maturità. Titoli di studio post laurea e post diploma Per "titoli di studio post laurea e post diploma" si intendono i titoli conseguiti nei corsi legali di studi riconosciuti dall'ordinamento vigente, ai quali si accede dopo il conseguimento della laurea o del diploma di maturità (con esclusione dell'anno integrativo successivo alla maturità magistrale ed artistica) inerenti ai contenuti del profilo professionale per cui si partecipa. Esperienze professionali e formative: Incarichi: Gli incarichi che danno luogo a punteggio - secondo le disposizioni del bando - devono essere effettivamente espletati alla data del 30.9.2000 e conferiti da Autorità provveditoriale o ministeriale. Si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni incarichi che non danno luogo a punteggio:
Si precisa che il limite temporale cui fare riferimento per differenziare il punteggio (p.0,15 per corso fino a una settimana e p.0,25 per corsi oltre una settimana) è determinato in cinque giorni. Si richiama l'attenzione sul fatto che, secondo la normativa vigente, per eventuali impugnative è competente la magistratura ordinaria con funzioni di giudice del lavoro. DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO Decreto Direttore Generale 4 ottobre 2001
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 ed in particolare l'art.15; VISTO il contratto collettivo integrativo di amministrazione per il quadriennio 1998-2001 del Ministero della Pubblica Istruzione sottoscritto in data 21 settembre 2000; VISTO il D.D.G. 17 settembre 2001, con il quale sono tate indette le procedure di selezione per la copertura di complessivi 530 posti nell'area funzionale C, posizione economica C3, riservati al personale appartenete ai ruoli dell'Amministrazione scolastica, centrale e periferica - comparto ministeri - ai fini dell'attribuzione dei profili professionali di "direttore coordinatore per l'area amministrativo-giuridico-legale e contabile", "direttore coordinatore per l'area socio-organizzativa, gestionale e per lo sviluppo dell'offerta formativa", "direttore coordinatore per la comunicazione, l'informazione e la documentazione" e di "direttore coordinatore per l'area informatica e statistica"; VISTO il D.D.G. 17 settembre 2001, con il quale sono tate indette le procedure di selezione per la copertura di complessivi 1084 posti nell'area funzionale C, posizione economica C2, riservati al personale appartenete ai ruoli dell'Amministrazione scolastica, centrale e periferica - comparto ministeri - ai fini dell'attribuzione dei profili professionali di "funzionario esperto per l'area amministrativo-giuridico-legale e contabile", "funzionario esperto per l'area socio-organizzativa, gestionale e per lo sviluppo dell'offerta formativa", "funzionario esperto per la comunicazione, l'informazione e la documentazione" e di "funzionario esperto per l'area informatica e statistica"; CONSIDERATO che si è riscontrata una oggettiva incongruenza tra quanto previsto relativamente al requisito di accesso costituito dal diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità) e il titolo valutabile di cui alla tabella elencata nell'art.8 dei rispettivi bandi (diploma di qualifica di durata triennale); CONSIDERATO che, evidentemente, nell'indicare quale titolo valutabile il diploma di qualifica di durata triennale, non si è tenuto conto che tale titolo di studio non consente l'accesso alle procedure di cui trattasi e, pertanto, non può dar luogo a punteggio; ATTESA, pertanto, la necessità di rettificare i provvedimenti in questione, DECRETA: Le tabelle di valutazione previste dall'art.8 dei DD.DD.GG. 17 settembre 2001, relativi al passaggio alle posizioni economiche C2 e C3, sono rettificate nel senso che per quanto concerne il "titolo di studio" viene eliminata la categoria "diploma di qualifica di durata triennale". Decreti Direttore Generale 17 settembre 2001
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