Decreto Ministeriale
Bando Concorso
Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
Concorsi a cattedre e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI - DIV.I
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 48 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della C.E.E. ed il regolamento approvato con D.P.R. 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e modifiche, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;
VISTA la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato;
VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso al pubblico impiego;
VISTA la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dell'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352;
VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367, con il quale è stato approvato il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ed in particolare lart. 1, comma 70 e seguenti;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dellattività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, modificata dallart. 2 della legge 16 giugno 1998, n.191;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure di stabilizzazione della finanza pubblica ed in particolare lart.40, commi 10 e 11;
VISTO il decreto legislativo 31.3.1998, n.80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dellart.11,comma 4 della legge 15.3.1997, n.59;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n..403, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione degli articoli 1,2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
VISTA lordinanza ministeriale 5 novembre 1994, n. 307, concernente la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334, concernente il nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica e successive modifiche e integrazioni (DD.MM. 24 febbraio 1995, n.62; 17 aprile 1996, n.151; 14 giugno 1996, n.230; 23 marzo 1997, n. 231 e 22.12.1997, n.896);
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola";
VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.39, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, modificato e integrato dal D.M. n. 44 del 17 febbraio 1999;
VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n.354, concernente la costituzione, in applicazione dellart. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse, integrato e modificato dai DD.MM. n.448 del 10 novembre 1998 e n. 487 del 21 dicembre 1998;
VISTO il decreto ministeriale 24 settembre 1998, n. 396 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del.18 novembre 1998), con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è stata approvata la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per esami e titoli per laccesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto ministeriale 11 agosto 1998, n.357 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del.18 novembre 1998), con il quale sono stati approvati i programmi e le prove desame per le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica;
VISTO il decreto ministeriale 23 marzo 1990, con il quale è stato indetto il concorso ordinario per esami e titoli a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria in relazione al 50% delle cattedre e dei posti destinati alle procedure concorsuali, vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1989/90, 1990/91 1991/92, nonché per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;
CONSIDERATO che la validità delle graduatorie del suddetto concorso ordinario per esami e titoli è stata più volte prorogata, per legge, fino alla copertura delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1998/1999;
CONSIDERATA l'opportunità, per esigenze di contenimento della spesa, di indire i concorsi per scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado su base regionale ai sensi dell'art.399, comma 3, del decreto legislativo n.297/1994.
CONSIDERATO che per il triennio scolastico 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002 è stata accertata la previsione di effettiva disponibilità di cattedre relative alle classi di concorso di cui alla tabella A, decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.39 elencate allart.1, comma 3;
CONSIDERATO che a norma dell'art.400 del decreto legislativo n. 297/1994, fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.341, la procedura concorsuale a cattedre per esami e titoli conserva anche il valore di esame di abilitazione all'insegnamento per i candidati che ne siano sprovvisti;
CONSIDERATA la necessità e lurgenza di indire le relative procedure concorsuali;
FORNITA la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto Scuola;
VISTA la delibera del 31 marzo 1999, con la quale il Consiglio dei Ministri autorizza, ai sensi dellart.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, lavvio delle relative procedure concorsuali,
D E C R E T A:
Art. 1.
Concorsi a cattedre e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.39.
1. Sono indetti concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.39, non comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998.
2. I concorsi, a carattere regionale, sono indetti solo nelle regioni, indicate nella scheda relativa a ciascuna classe di concorso, nelle quali è prevista la disponibilità di cattedre nel periodo di validità del concorso (all. n.1)
3. Classi di concorso per cui si procede alla indizione:
Numero classe concorso |
Descrizione |
1/A | Aerotecnica e costruzioni aeronautiche |
7/A | Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria |
8/A | Arte della grafica e della incisione |
10/A | Arte dei metalli e oreficeria |
12/A | Chimica agraria |
13/A | Chimica e tecnologie chimiche |
14/A | Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni |
16/A | Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico |
18/A | Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica |
19/A | Discipline giuridiche ed economiche |
20/A | Discipline meccaniche e tecnologia |
21/A | Discipline pittoriche |
22/A | Discipline plastiche |
24/A | Disegno e storia del costume |
34/A | Elettronica |
35/A | Elettrotecnica ed applicazioni |
39/A | Geografia |
42/A | Informatica |
48/A | Matematica applicata |
55/A | Navigazione aerea ed esercitazioni |
56/A | Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali |
57/A | Scienza degli alimenti |
58/A | Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria |
59/A | Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media |
60/A | Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia |
61/A | Storia dell'arte |
65/A | Tecnica fotografica |
66/A | Tecnologia ceramica |
68/A | Tecnologie dell'abbigliamento |
69/A | Tecnologie grafiche ed impianti grafici |
70/A | Tecnologie tessili |
71/A | Tecnologie e disegno tecnico |
72/A | Topografia generale, costruzioni rurali e disegno |
4. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% delle cattedre e dei posti di ciascuna classe di concorso, ivi compresi i posti di sostegno, destinati in ciascuna regione alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, tenendo conto delle prescrizioni dellarticolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.537.
5. Il numero e la tipologia dei posti vacanti e disponibili saranno precisati, a norma delle vigenti disposizioni, dai Provveditori agli Studi con decreti da pubblicare all'albo degli Uffici Scolastici provinciali allinizio di ciascuno degli anni scolastici indicati nel precedente comma 4, tenute anche presenti le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dalla legge 23 dicembre 1998, n.448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
6. Nel caso in cui la graduatoria del concorso per esami e titoli si esaurisca prima della scadenza del triennio scolastico sopraindicato e residuino posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi al contingente di posti assegnati al parallelo concorso per soli titoli; detti posti devono essere restituiti in occasione della procedura concorsuale successiva.
7. Le prove del concorso hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.
8. Gli aspiranti possono partecipare al concorso:
a)- al duplice fine dell'accesso ai ruoli del personale docente e del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;
b)- al duplice fine dell'accesso ai ruoli del personale docente e per avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame ove già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento,;
c)- al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, ovvero, al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame ove già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.
Nei casi previsti dalla presente lettera c), il candidato non potrà ricevere alcuna proposta di assunzione a seguito del superamento della procedura.
9. Per le Province di Trento e Bolzano la competenza a bandire i concorsi è demandata, ai sensi della vigente normativa, ai rispettivi Sovrintendenti scolastici.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti che partecipano ai concorsi per esami e titoli di cui al precedente art. 1 debbono possedere, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dellUnione Europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio). Al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento si prescinde anche dal limite di età (art. 402, comma 6, d. l.vo n. 297/94);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, concernente norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
4) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti allobbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996);
6) possesso del requisito specifico di ammissione ai concorsi indicato al successivo art.3.
2. Ai sensi dellarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dellUnione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
3. Non possono partecipare ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per la durata di questultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. LAmministrazione può disporre lesclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 3.
Requisiti specifici per l'ammissione ai concorsi
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti da ciascuna delle sottoindicate lettere a), b), c), d):
a)- possesso di titolo di studio prescritto dal D.M. 30 gennaio 1998, n.39, a condizione, ove richiesto, che sia stato seguito uno specifico piano di studi. A tal fine sono validi anche i diplomi di laurea il cui specifico piano di studi sia stato completato con esami universitari sostenuti successivamente al conseguimento della laurea (art.6, comma 1, D.M. 354/1998). Per una puntuale verifica della validità del titolo di studio posseduto ai fini dellaccesso al concorso, il candidato può fare riferimento alla tabella concernente i titoli di accesso alle classi di concorso (allegato 2).
I candidati in possesso di laurea con piano di studi, nel quale siano presenti esami diversi da quelli indicati nella tabella di omogeneità A/4, annessa al D.M. n. 39/1998, (inserita nel predetto allegato 2, parte III), conservano il diritto a partecipare al concorso, purché siano già inseriti in corrispondente graduatoria provinciale permanente degli aspiranti a contratto a tempo determinato.
b) per le classi di concorso 7/A, 13/A, 18/A, 20/A, 35/A, 42/A, 57/A, 60/A, sono ammessi anche i candidati sprovvisti di titolo di studio considerato valido ai sensi dell'ordinamento vigente, purché già inclusi in corrispondente graduatoria provinciale permanente degli aspiranti a contratto a tempo determinato (art.5, comma 5, D.M. 39/1998).
c)- relativamente alle medesime classi di concorso di cui al precedente punto b), sono ammessi anche i candidati privi del prescritto titolo di studio ed in possesso di abilitazione allinsegnamento per classe di concorso del pregresso ordinamento non più ritenuta corrispondente con labilitazione del vigente ordinamento (art.5, comma 2 del D.M. 39/1998).
d)- possesso della prescritta abilitazione allinsegnamento, ottenuta anche a seguito del riconoscimento effettuato dal Ministero della Pubblica Istruzione di titoli professionali conseguiti in uno dei paesi membri dellUnione Europea, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n115, applicativo della direttiva n89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988.
2. Non sono valutabili i titoli di studio non previsti dal vigente ordinamento per laccesso ai concorsi né i titoli accademici stranieri che non siano stati dichiarati equipollenti a laurea italiana ai sensi degli artt. 170 e 332 del testo unico delle leggi sullistruzione superiore, approvato con regio decreto 31.8.1933, n. 1592.
3. Ai concorsi possono altresì partecipare, ai soli fini dei conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, limitatamente alle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche e relativamente alle discipline per il cui insegnamento è richiesta la laurea in lettere, i laureati presso le università pontificie in teologia o in altre discipline ecclesiastiche, ai sensi dellarticolo 362 del decreto legislativo n. 297/1994. Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico ed in utroque iure sono ammessi a partecipare al concorso per la classe 19/A-Discipline giuridiche ed economiche.
4. I candidati non vedenti possono partecipare ai concorsi soltanto per le classi di concorso 19/A, 39/A, 48/A e 60/A, tenuto conto che per le restanti classi i relativi insegnamenti richiedono un insostituibile impegno delle facoltà visive.
Art. 4.
Organizzazione dei concorsi
1. Le procedure dei concorsi sono curate, per tutta la regione, dallUfficio scolastico indicato nella scheda relativa a ciascuna classe di concorso, accanto alla regione in cui il concorso dovrà svolgersi.
2. In caso di esiguo numero dei candidati e/o per contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero della P.I. si riserva di disporre, all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami, l'aggregazione territoriale dei concorsi facendo svolgere le prove di esame o l'intera procedura in sede interregionale o nazionale, indicando lUfficio scolastico chiamato a curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. In tal caso, i candidati saranno tempestivamente avvertiti della sede in cui saranno effettuate le prove concorsuali, tramite apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in occasione della pubblicazione della data delle prove.
In caso invece di un eccessivo numero di candidati, il competente Ufficio scolastico potrà, dintesa con altri Uffici scolastici, disporre leffettuazione delle prove di esame anche in sedi diverse da quelle situate nella circoscrizione territoriale di propria competenza.
3. L'Ufficio scolastico cui è affidata l'organizzazione dei concorsi vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali ed approva le graduatorie di merito e gli elenchi degli abilitati compilati dalle commissioni giudicatrici, secondo le modalità specificate nel successivo art.9.
Art. 5.
Domanda di ammissione e titoli
1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice secondo il modulo allegato (all. n. 3), datate e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere indirizzate allUfficio scolastico cui è affidato lincarico di curare lo svolgimento della procedura concorsuale, indicato, nella specifica scheda relativa a ciascuna classe di concorso (All.1), accanto alla regione in cui il concorso è indetto, ovvero alla istituzione scolastica indicata, nella stessa scheda, accanto al predetto Ufficio. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (legge 15 maggio 1997, n.127, art.3, comma 5). Il modulo di domanda deve essere compilato dal candidato negli spazi appositamente riservati. Tale modulo va inviato in duplice copia: una da valere come originale, laltra per gli adempimenti dellamministrazione; i moduli, ove non disponibili o non reperibili, potranno essere riprodotti in copia o fotocopia, purché non dissimile da quello tipo.
2. Il candidato è tenuto a produrre una sola domanda per ciascuna classe di concorso, individuata con il rispettivo codice nellallegato 4. La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione.
3. Coloro che, avendone i prescritti requisiti, intendano concorrere per più classi di concorso devono presentare distinte domande di ammissione.
4. Le domande di partecipazione dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero devono essere inoltrate per il tramite della competente autorità diplomatica-consolare che provvederà al diretto invio delle domande stesse alle autorità scolastiche prescelte dagli interessati, trasmettendone, per conoscenza, copia al Ministero Affari Esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio X .
5. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, fatte salve le prescrizioni di cui al successivo art. 7:
A) Il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita).
B) La data ed il luogo di nascita.
C) Il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea.
D) Il godimento dei diritti politici con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
E) Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti.
F) Il possesso del requisito specifico prescritto per l'ammissione, indicato al precedente art. 3.
G) Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inidoneità fisica all'impiego.
H) Gli eventuali provvedimenti disciplinari di esclusione dall'insegnamento, definitiva o temporanea, subìti.
I) La posizione nei riguardi degli obblighi militari.
L) Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con D.P.R. 10.1.1957 , n.3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
6. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono altresì dichiarare:
- il proprio codice fiscale;
- di non aver prodotto analoga domanda di partecipazione per la medesima classe di concorso in altra regione;
- l'eventuale possesso di titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto alla riserva di posti (allegato 5) ovvero alla preferenza (allegato 6) nella graduatoria nel caso di parità di punti.
7. I candidati in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti al termine di corsi biennali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che intendano concorrere anche ai fini dell'eventuale conseguimento della nomina per disponibilità su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, specificando, altresì, il titolo di specializzazione posseduto.
8. Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, direttamente alla autorità scolastica incaricata di curare lo svolgimento della procedura concorsuale alla quale il candidato ha chiesto di partecipare. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
9. Nella domanda di ammissione devono essere analiticamente dichiarati ed elencati i documenti, certificazioni e titoli valutabili, nonché gli eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti e/o preferenza in caso di parità di punteggio complessivo. I predetti documenti, certificazioni, titoli valutabili, nonché i titoli di riserva di posti e/o di preferenza non dovranno essere allegati alla domanda, ma saranno prodotti solo successivamente al superamento delle prove orali ed entro il termine e secondo le modalità indicate al successivo art.6, comma 2, fermo restando che gli stessi, al pari dei requisiti richiesti per lammissione, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
10. Non saranno presi in considerazione titoli valutabili conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli che, pur conseguiti nel termine di scadenza di presentazione della domanda, non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione.
11. Qualora le certificazioni debbano essere rilasciate dalla medesima autorità scolastica che cura lo svolgimento della procedura concorsuale alla quale il candidato abbia chiesto di partecipare, I'interessato può, in luogo della presentazione delle certificazioni chiedere nella domanda di partecipazione al concorso l'applicazione per tali certificati e titoli della disposizione di cui all'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa agli accertamenti d'ufficio. In tal caso il candidato dovrà indicare con precisione la data di conseguimento e ogni altro estremo per individuare il titolo.
12. Non saranno presi in considerazione titoli e certificazioni contenenti correzioni o abrasioni non convalidate.
13. I candidati non abilitati che partecipino ai concorsi anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dovranno allegare alla domanda di ammissione la ricevuta del pagamento della tassa fissata in L.64.000 dall'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, versata sul conto corrente postale n. G.U. 1016, intestato all'ufficio registro tasse - concessioni governative - tasse scolastiche; i candidati non abilitati che partecipino a più concorsi sono tenuti ad altrettanti distinti versamenti.
Art 6
Modalità e termini utili per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli valutabili, delle certificazioni, dei documenti attestanti il diritto alla preferenza e/o a riserva.
1 Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2 Secondo quanto già stabilito nel precedente art. 5, i candidati, compresi quelli residenti all'estero, sono tenuti a presentare i titoli valutabili e i documenti solo dopo il superamento della prova orale. Tali titoli e documenti devono essere spediti o consegnati a mano entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata superata la prova orale e secondo le stesse modalità stabilite dal presente articolo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli interessati sono peraltro esonerati dalla presentazione di certificazioni e documentazioni per le quali sia stato chiesto l'accertamento d'ufficio a norma dell'art. 10 della legge n. 15 del 1968.
3 La domanda, da presentarsi entro il termine indicato al precedente comma 1, nonché i titoli valutabili e i documenti, da presentarsi solo dopo il superamento della prova orale, devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.
4. Le domande, i documenti, le certificazioni e i titoli valutabili spediti a mezzo plico raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077). In ogni caso, sul retro del plico dovranno essere riportati i dati indicati nelle avvertenze in calce al modulo di domanda (allegato 3).
5. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente; a tal fine le competenti autorità scolastiche, con apposito avviso, avranno cura di indicare il giorno e l'ora di scadenza entro cui devono essere recapitate le domande.
6. I documenti attestanti il possesso di titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto alla riserva di posti ovvero alla preferenza nella graduatoria in caso di parità di punti, nonché i documenti attestanti il possesso di titoli di specializzazione all'insegnamento agli alunni portatori di handicap dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di superamento della prova orale. Detti titoli sono presi in considerazione solo se risultano essere stati conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
7. Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni e modificazioni, e il diritto alle preferenze in caso di parità di punti di cui al D.P.R. n.487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà documentato a cura degli interessati secondo le prescrizioni contenute nelle citate disposizioni; per quanto riguarda, in particolare, le categorie previste dall'art. I della legge 2 aprile 1968 n. 482, da attestazione di iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della stessa legge; il requisito della disoccupazione deve sussistere sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia all'atto dell'assunzione in servizio. In materia di riserve di posti nei pubblici concorsi, si applicano inoltre le disposizioni di cui allart.12 della legge 13/8/1980, n.466.
8. Non sono presi in considerazione i titoli che siano stati conseguiti in data successiva al termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché quelli che, pur conseguiti entro il termine di cui sopra, non vengano presentati entro i termini stabiliti dal presente articolo.
9. Le certificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali dei candidati possono essere sostituite da dichiarazioni personali, rese dagli interessati, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n.15/1968, della legge n.127/1997 e del D.P.R. n.403/1998.
Art. 7
Inammissibilità della domanda, regolarizzazioni, esclusioni, decadenza
1 - Non è ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente art.6
b) la domanda priva della firma del candidato.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2 - Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di partecipazione al concorso abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria responsabilità dai candidati stessi nelle domande di partecipazione.
3 - E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 5 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse; in tali casi, il competente Ufficio Scolastico concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto, si procederà all'esclusione dellinteressato dal concorso.
4 - E' ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei titoli e documenti prodotti in copia non autenticata ovvero contenenti mere irregolarità formali; in tal caso la competente autorità scolastica assegna al candidato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione. In mancanza dell'adempimento richiesto, i titoli ed i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione. Non è ammesso in alcun caso la sostituzione dei titoli e documenti già prodotti.
5 - Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti:
a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
b) i candidati che non abbiano regolarizzato nel termine di dieci giorni fissato dall'autorità scolastica cui è indirizzata la domanda di partecipazione al concorso le dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 5, omesse o parzialmente rese;
c) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonchè coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, o siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento, con o senza preavviso, prevista dal vigente C.C.N.L. del comparto "Scuola" ovvero che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge n. 16/1992;
d) coloro che siano stati temporaneamente interdetti o inabilitati, durante il periodo di durata dell'interdizione o inabilitazione;
e) i dipendenti statali o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali, i quali sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;
f) gli insegnanti con contratto a tempo determinato che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'insegnamento, definitiva o temporanea, in questultimo caso, per la durata della stessa;
g) coloro che abbiano presentato a diversi Uffici scolastici più domande di partecipazione per la stessa classe di concorso.
6 - L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
7 - L'amministrazione può disporre, in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione è disposta dal competente Ufficio scolastico con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere l'indicazione della sua impugnabilità secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
8 -Negli stessi modi, qualora sia stato riscontrato il possesso di unetà superiore a quella massima prevista per laccesso allinsegnamento, al candidato è data comunicazione che la partecipazione al concorso deve intendersi limitata al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o al solo fine del miglioramento del punteggio dell'abilitazione eventualmente già posseduta.
9 - Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, Il competente Ufficio scolastico dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso con decreto motivato, secondo le modalità di cui al precedente comma 7
10 - Parimenti sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 5.
11 - Nel caso in cui il candidato che abbia chiesto di partecipare al concorso anche o al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento abbia omesso in tutto o in parte il versamento della tassa di concessione governativa prescritta per l'esame di abilitazione, il competente Ufficio scolastico assegnerà al candidato il termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione presso il competente ufficio del registro, in mancanza della quale, nel termine fissato, procederà alla esclusione.
Art. 8
Norme sui documenti
1, Le domande di partecipazione al concorso, i titoli valutabili e i documenti non sono soggetti all'imposta di bollo (art. 1, legge n. 370/88 e successive modificazioni).
2. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1962), autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
3. Non si terrà conto delle copie non autenticate ovvero non dichiarate conformi alloriginale ai sensi dellarticolo 2, comma 2 del D.P.R. n. 403/1998.
4. Sono soggetti alla legalizzazione, secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima e precisamente:
a) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dalla competente autorità scolastica provinciale;
b) le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere, e da valere nello Stato, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari Italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
5. Il competente Ufficio scolastico è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive esibite dai concorrenti (v. art. 11, D.P.R. 403/1998).
6. In materia di certificazioni anagrafiche si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n.127 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R 20 ottobre 1998, n.403.
Art. 9
Commissioni giudicatrici dei concorsi
1. Le commissioni giudicatrici, una per ogni classe di concorso in ciascuna regione, composte da un Presidente, sorteggiato tra il personale universitario, direttivo ed ispettivo del settore individuato e da due docenti titolari della classe di concorso interessata, sono nominate dallUfficio scolastico incaricato di curare lo svolgimento della procedura concorsuale, secondo le disposizioni contenute nell'O.M. n. 307 del 5 novembre 1994, integrata dal D.M. n. 275 del 16 giugno 1998.
2. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità, richiamata nell'art. 6 dell'O.M. 307 sopracitata, e che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 3 del D.M. 13.3.1990 che fissa i requisiti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici. Ugualmente, non possono far parte della medesima commissione giudicatrice coloro che siano legati da vincolo matrimoniale oppure di parentela o affinità fino al IV grado.
3. Qualora venga a mancare uno dei membri, presidente o componente, la competente autorità lo sostituisce, con le medesime modalità, con altro membro appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di concorso fino ad allora espletate.
4. Non è consentita la rinuncia alla nomina conferita, salvo che per gravi e comprovati motivi da documentarsi adeguatamente direttamente all'autorità scolastica alla quale compete provvedere alla nomina in sostituzione. Nel caso in cui vengano addotti, a giustificazione della rinuncia, motivi di famiglia, l'organo competente alla nomina valuta la gravità, sulla base della documentazione prodotta o che sarà all'uopo richiesta e segnala il caso all'autorità dalla quale il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti di competenza; nel caso in cui, invece, la rinuncia predetta sia determinata da motivi di salute, lo stesso organo competente alla nomina dispone immediati accertamenti sanitari di controllo, dandone tempestiva comunicazione all'autorità da cui il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. Nei confronti del personale dichiarato decaduto dalla nomina per mancata assunzione delle funzioni, senza giustificato motivo, alle date stabilite e nei confronti del personale che abbia rinunciato alla nomina per motivi non riconosciuti validi saranno attivate le procedure disciplinari previste dalle norme in vigore.
6. La collegialità della commissione giudicatrice deve realizzarsi nei vari momenti della procedura concorsuale e non soltanto in quello finale o conclusivo. Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della commissione né l'esame contemporaneo di più candidati.
7. I lavori della commissione si svolgono in maniera continuativa.
9. I processi verbali delle singole sedute delle commissioni giudicatrici debbono essere contestualmente ed analiticamente redatti in duplice copia, dal segretario della commissione e debbono essere firmati da tutti i tre componenti di ciascuna commissione o sottocommissione.
10. Dai verbali debbono risultare l'osservanza della procedura e delle formalità prescritte nel presente decreto, i criteri seguiti, i voti ed i giudizi, se previsti, attribuiti a ciascun candidato nelle singole prove di esame, per ciascuno dei titoli valutabili e complessivamente.
11. Ogni commissario ha diritto di far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli candidati.
12. Ai verbali è unita la relazione riassuntiva generale sull'andamento del concorso, corredata di eventuali osservazioni.
Art. 10.
Prove di esame - ripartizione punteggio
1. I concorsi constano di una o più prove della "fase scritta" (scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche), di eventuale/i prova/e pratica/che e di una prova orale e vertono sugli uniti programmi (allegato 7), preceduti da "Avvertenze generali", anche per quanto riguarda la durata delle singole prove. Ove non prevista nei programmi, la durata delle prove è indicata nella traccia desame.
2. La commissione giudicatrice dei concorsi dispone di cento punti, di cui quaranta punti per le prove della fase scritta e per la/e eventuale/i prova/e pratica/che, quaranta punti per la prova orale e venti punti per i titoli.
Il voto per ciascuna prova è quello risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro della commissione giudicatrice. Non è consentito ai componenti della commissione di astenersi dall'esprimere una valutazione.
3. Superano le prove della fase scritta e la/e eventuale/i prova/e pratica/che i candidati che abbiano riportato complessivamente una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta e non meno dei punti corrispondenti ai sei decimi in ciascuna delle singole prove. A tal fine, la commissione giudicatrice nella sua prima adunanza ripartisce i quaranta punti a disposizione tra le singole prove della "fase scritta" e la/e eventuale/i prova/e pratica/che. La votazione complessiva delle suddette prove è determinata dalla somma dei voti attribuiti alle singole prove.
4. La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del competente ufficio scolastico ed è riportata nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.
5. Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno punti ventotto su quaranta.
6. I candidati che abbiano superato le prove della fase scritta, la/e eventuale/i prova/e pratica/che e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento qualora essa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
ART.11
Prove della fase scritta - vigilanza durante le prove
1. Le prove della fase scritta, salvo quanto sarà specificato al comma successivo per alcune classi di concorso in relazione alla data di svolgimento delle prove successive alla prima e alle modalità di convocazione dei candidati, avranno luogo contemporaneamente in tutte le sedi d'esame secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, del giorno 12 ottobre 1999. Nella eventualità che venga disposto lo svolgimento delle prove d'esame in sede interregionale o unica nazionale, con il medesimo avviso saranno specificate le sedi prescelte ed i rispettivi Uffici scolastici ai quali è affidato lo svolgimento della procedura concorsuale.
Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidali.
2. I candidati si intendono ammessi alle prove della fase scritta in base alla presentazione delle domande.
3. Per le classi di concorso 7/A, 8/A, 10/A, 21/A, 22/A e 66/A, per le quali il superamento della prima prova scritta è condizione di ammissione alle prove successive, i candidati saranno singolarmente convocati nella sede d'esame per il giorno fissato dal Ministero per sostenere la prova successiva, con le medesime modalità previste dal presente bando per la convocazione dei candidati chiamati a sostenere la prova pratica e quella orale. Al fine di consentire la fissazione di una data di svolgimento unica per tutto il territorio nazionale delle prove successive alla prima, le competenti autorità scolastiche daranno immediata comunicazione dell'avvenuta correzione della prima prova della fase scritta al Ministero - Direzione generale del personale - Divisione I.
4. Dieci giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove della fase scritta, lautorità scolastica che cura lo svolgimento dei concorsi affiggerà allalbo del rispettivo ufficio e allalbo di un certo numero di scuole opportunamente scelte, gli elenchi delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi. Copie di detti elenchi saranno disponibili presso tutte le Sovrintendenze scolastiche regionali e i Provveditorati agli studi.
5. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si presenteranno nella rispettiva sede di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione avranno inizio alle ore 8,00, onde consentire di iniziare le prove con la necessaria tempestività.
6. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenti nel giorno, luogo ed ora stabiliti.
7. La vigilanza durante la prova è affidata dalla competente autorità scolastica agli stessi membri della Commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dalla medesima autorità scolastica. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora la prova abbia luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nella ordinanza ministeriale n.312 del 9 novembre 1994, emanata in applicazione dell'art.2 della legge 11 febbraio 1992, n.151.
8. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del concorso, le prove d'esame si svolgono alla presenza del comitato di vigilanza.
9. Ai fini di quanto previsto dallarticolo 9 della legge 5.2.1992, n.104, circa la possibilità di svolgere le prove desame con luso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso lausilio richiesto in relazione al proprio handicap e leventuale necessità di tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare alla competente autorità scolastica una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con lUfficio le modalità di svolgimento della prova.
10. Gli argomenti delle singole prove della fase scritta sono unici per tutte le sedi di esame e saranno inviati dal Ministero agli uffici scolastici che curano lo svolgimento dei concorsi in doppia busta sigillata nel numero di copie segnalato al Ministero - Direzione generale del personale - Affari generali e amministrativi - Divisione I, in relazione al numero fissato delle sedi di esame .
11. Per lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni dettate al riguardo dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R n. 686/1957 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12
Revisione delle prove della fase scritta e di quelle pratiche - prove orali - valutazione dei titoli
1. Per le operazioni relative alla revisione degli elaborati ed ai successivi adempimenti, si osservano le disposizioni dettate in materia dagli articoli 7 e seguenti del D.P.R. 686/1957, come modificato dal D.P.R. 10.3.1989, n.116, richiamato dallart. 400, comma 11, del decreto legislativo n. 297/1994.
2. Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici, con lindicazione dell'orario giornaliero dei lavori, concordato tra i componenti la commissione, sarà inviato dai presidenti delle singole commissioni ai competenti Uffici scolastici per lapprovazione.
3. I candidati ammessi alle prove pratiche, ove previste, e i candidati ammessi alle prove orali saranno singolarmente convocati nella sede d'esame, secondo un calendario proposto dalla commissione giudicatrice e approvato dalla competente autorità scolastica, per il giorno e l'ora fissati, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di ciascuna delle prove medesime.
4. L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto all'albo dell'ufficio scolastico che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali e presso la scuola ove si svolgono le prove pratiche e quelle orali.
5. L'assegnazione dei candidati presenti a ciascuna delle eventuali sottocommissioni avverrà mediante sorteggio da effettuarsi all'inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.
6. Alla determinazione delle prove pratiche provvede direttamente ogni singola commissione giudicatrice.
7. Nella lettera di convocazione per le prove pratiche è data anche comunicazione del voto riportato nelle prove della fase scritta.
8. Il numero dei candidati da convocare giornalmente per le prove pratiche sarà determinato, per ciascun concorso e per ciascuna commissione o sottocommissione, in relazione alla particolare complessità delle prove stesse; alle attrezzature e strumenti necessari per il loro espletamento ed al grado di utilizzabilità dei laboratori delle scuole ed istituti prescelti.
9. Nel caso che la durata delle prove pratiche, prevista dai programmi di esame ovvero fissata dalle commissioni esaminatrici, sia superiore alle cinque ore, ogni seduta dedicata alle prove pratiche sarà costituita da due giorni, nel primo dei quali la commissione farà svolgere le prove pratiche e nel secondo procederà alla loro valutazione: in tal caso, l'elenco dei candidati esaminati, compilato e sottoscritto secondo le modalità sopra descritte, è affisso all'albo del locale dove si svolgono gli esami al termine della seduta.
10. Nella lettera di convocazione per le prove orali è data comunicazione anche del voto riportato nelle prove pratiche, ove previste.
11. Perde il diritto alla prova pratica o a quella orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno. Nel caso che i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato medico, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare solo una volta il rinvio delle prove pratiche e di quelle orali, sempreché la commissione non abbia concluso, rispettivamente, tutte le prove pratiche o tutte quelle orali.
12. La domanda di rinvio va indirizzata all'autorità scolastica che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali. Coloro che si trovino comunque in servizio dovranno far comprovare il motivo della domanda dal capo della scuola o dell'ufficio. LAmministrazione si riserva di effettuare adeguati accertamenti nei confronti dei candidati che non prestino servizio. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo del candidato ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento.
13. Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei propri membri, il sorteggio sarà effettuato tra tutti i candidati convocati per quella determinata giornata e presenti, sino al raggiungimento del numero di candidati che le sottocommissioni validamente funzionanti potranno esaminare. I candidati non sorteggiati saranno, quindi, riconvocati per altra data.
14. L'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, del presidente coordinatore non consente, in alcun caso, il funzionamento di nessuna delle sottocommissioni.
15. Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata alle prove pratiche e a quelle orali, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.
16. Le sedute dedicate allo svolgimento delle sole prove orali sono pubbliche: peraltro, è in facoltà del presidente della commissione ovvero del presidente coordinatore, su richiesta dei membri di una sottocommissione, far allontanare quelle persone del pubblico che con il proprio comportamento rechino disturbo o intralcio all'ordinato, corretto e sereno svolgimento delle prove.
17. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nella annessa tabella (allegato 8) soltanto nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove della fase scritta, leventuale prova pratica e la prova orale. Tale valutazione non è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano partecipato al concorso al solo fine del conseguimento dell'abilitazione o al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame, ai sensi dell'ordinamento vigente.
18. Ai candidati ammessi ai concorsi sulla base dell'abilitazione posseduta, ovvero in quanto inseriti in corrispondente graduatoria provinciale permanente degli aspiranti a contratto a tempo determinato, ma privi del titolo di studio prescritto, non è valutato il titolo di studio posseduto.
Art. 13.
Graduatoria di merito - Riserva dei posti - Elenco degli abilitati - Elenco dei candidati già abilitati
1. La commissione giudicatrice o le sottocommissioni, in sede plenaria, compilano la graduatoria di merito per ciascuna classe di concorso sulla base della somma dei punteggi riportati nelle singole prove "della fase scritta", nella/e eventuale/i prova/e pratica/che, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
2. Nella graduatoria di merito devono essere indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alle singole prove "della fase scritta", alla eventuale prova pratica, alla prova orale, alla valutazione dei titoli nonchè il totale dei punti.
3. Deve essere indicato, altresì, a fianco di ciascun candidato che ne abbia fatto espressa richiesta e che abbia inviato la relativa documentazione, il possesso del titolo di specializzazione prescritto per lassunzione su posto di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, conseguito ai sensi dellart. 325 del d.l.vo 297/1994, precisando, eventualmente, il particolare tipo del titolo stesso ( per minorati psicofisici; per minorati dell'udito; per minorati della vista;)
4. Ai fini dellapplicazione dei criteri stabiliti dallart. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, per la riserva di posti a favore di determinate categorie e la preferenza in caso di parità di punteggio complessivo, dovranno essere riportate, per ciascun candidato, le relative annotazioni. Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal medesimo art. 5 del citato D.P.R. n. 487/94, come modificato per effetto dellart. 3, comma 7 della legge n. 127/97 e dallart. 2, comma 9 della legge 16.6.1998, n.191.
5. I candidati che abbiano partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione e che abbiano riportato, rispettivamente, nelle prove della fase scritta, nella eventuale prova pratica e nella prova orale una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta, vengono inclusi, in ordine alfabetico, in apposito elenco, compilato dalla medesima commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria.
6. I candidati, già in possesso della prescritta abilitazione, che abbiano partecipato al concorso al fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame, sono inclusi in apposito elenco, ugualmente compilato dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria.
7. Le commissioni trasmettono le graduatorie e gli elenchi di cui sopra alla competente autorità scolastica per lapprovazione.
Art. 14.
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito, degli elenchi degli abilitati e degli elenchi dei candidati già abilitati. Certificazione dell'esito dei concorsi, delle prove d'esame e\o delle abilitazioni.
1. Le graduatorie di merito, gli elenchi degli abilitati nonché gli elenchi dei candidati, già in possesso dellabilitazione, che abbiano partecipato al concorso al fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame, una volta approvati provvisoriamente dalla competente autorità scolastica, sono depositati per dieci giorni nella sede dello stesso ufficio scolastico; del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto per eventuali errori od omissioni alla competente autorità scolastica la quale esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, le graduatorie. Delle decisioni assunte è data comunicazione agli interessati e ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'ufficio.
2. La medesima Autorità scolastica, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti iscritti nelle graduatorie, dei requisiti per la partecipazione ai concorsi, approva quindi con propri decreti le graduatorie, che sono pubblicate subito dopo all'albo dello stesso Ufficio scolastico mediante affissione; di tale affissione sarà dato contemporaneo avviso a tutti i provveditori agli studi della regione. Con i medesimi provvedimenti sono approvati gli elenchi di cui al precedente primo comma.
3. I provvedimenti hanno carattere definitivo.
4. Dalla data di affissione decorre il termine per eventuali impugnative.
5. I Provveditori agli studi che abbiano curato lo svolgimento dei concorsi trasmetteranno ai competenti Sovrintendenti scolastici, al fine di consentire il rilascio dei certificati relativi alle abilitazioni, l'elenco degli abilitati, nonchè l'elenco dei candidati i già in possesso dell'abilitazione, quali abbiano partecipato al concorso al fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame, unitamente ad una copia del processo verbale redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice, nonché ad una copia della relazione riassuntiva finale.
6. I candidati provvisti di laurea o diploma conseguito presso università o istituti superiori che, avendo partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, chiedano la certificazione dell'abilitazione conseguita, dovranno produrre domanda al competente Sovrintendente scolastico allegando la ricevuta della tassa, versata una tantum e nell'importo fissato dai competenti organi, a favore della regione nel cui ambito territoriale rientra luniversità o l'istituto superiore presso cui è stata conseguita la laurea o il diploma; i candidati che abbiano partecipato ai medesimi fini di cui sopra a più concorsi sono tenuti ad effettuare altrettanti distinti versamenti.
ARTICOLO 15
Assunzione in servizio
1. Conseguono il diritto di ricevere la proposta di contratto a tempo indeterminato i candidati che si collocano nella graduatoria di merito in posizione utile, in relazione al numero dei posti vacanti e disponibili in ciascuna provincia nel triennio di validità delle graduatorie, determinati secondo le prescrizioni richiamate allart.1, commi 4 e 5.
2. Ai fini della nomina, si osservano le riserve dei posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni e modificazioni, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla stessa legge 482/1968 e dallart.5 del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il 2% dei posti messi a concorso - e comunque non meno di due posti - è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali (art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270).
4. Nel caso che il numero dei posti da riservare alle particolari categorie di candidati risulti superiore, complessivamente, alla metà dei posti conferibili, esso sarà ridotto a tale metà e il numero parziale dei posti delle varie categorie di riservatari sarà ridotto proporzionalmente.
5. Sulla base delle risultanze delle graduatorie definitive, lautorità scolastica che ha curato lo svolgimento del concorso, in relazione al numero e alla tipologia dei posti da conferire nelle varie province, comunicati dai Provveditori agli studi della regione, individua, con proprio decreto il numero di concorrenti da interpellare per la scelta della provincia. A tal fine, la stessa autorità scolastica che ha curato lo svolgimento del concorso pubblicherà in tempo utile il numero delle sedi vacanti e disponibili mediante affissione all'albo. Comunica poi a ciascuno degli interessati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il punteggio conseguito e la posizione di graduatoria e lo invita a presentarsi, indicando giorno, luogo ed ora, per la scelta della provincia oppure a far pervenire entro tale termine, per iscritto, lordine di preferenza delle province della regione. Lassegnazione alle province avviene secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto delle indicazioni preferenziali espresse dagli interessati, ovvero, in mancanza, d'ufficio, prioritariamente per cattedra di tipo comune, secondo un criterio di vicinanza geografica, ad iniziare dalla provincia in cui il candidato ha sostenuto le prove desame.
6. Formati gli elenchi dei candidati da immettere in ruolo in ciascuna provincia, lautorità scolastica che ha curato lo svolgimento del concorso li trasmette con tempestività, per gli adempimenti di competenza, ai Provveditori agli studi della regione.
7. Ricevuti gli elenchi, i Provveditori agli studi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitano gli interessati a presentarsi nel giorno, luogo ed ora fissati per la convocazione, ai fini del perfezionamento del contratto a tempo indeterminato e della scelta delle sedi oppure a far pervenire, entro tale termine, laccettazione scritta della proposta di contratto e lindicazione, in ordine preferenziale, delle sedi cui intendono essere assegnati; a tale fine, ciascun Provveditore agli studi pubblicherà, in tempo utile, lelenco delle sedi vacanti e disponibili, mediante affissione allalbo dellufficio scolastico.
8. Ai vincitori del concorso le sedi vengono assegnate secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto delle indicazioni preferenziali espresse dagli interessati, ovvero, in mancanza, d'ufficio. Nell'assegnazione della sede di servizio, saranno tenute presenti le vigenti disposizioni in materia di precedenze.
9. Le assunzioni a tempo indeterminato relative al contingente provinciale delle attività di sostegno negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado saranno disposte su posti corrispondenti allarea disciplinare comprendente la classe di concorso per la quale il candidato è iscritto in graduatoria.
10. Le assunzioni effettuate sui posti di sostegno agli alunni portatori di handicap comportano l'obbligo di permanenza sul posto medesimo per almeno cinque anni scolastici.
11. Gli insegnanti sono assunti in prova ed ammessi ad un anno di formazione, durante il quale sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorre l'assunzione in servizio e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio effettivo di almeno 180 giorni. L'anno di formazione è valido come periodo di prova.
12. Gli effetti giuridici dell'assunzione decorrono dall'inizio dell'anno scolastico; gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
13. Il contratto di assunzione a tempo indeterminato deve essere sottoscritto dall'interessato e deve contenere l'indicazione del giorno stabilito per l'assunzione in servizio e della sede assegnata. La mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito, salvo legittimo impedimento, comporta la risoluzione del contratto. Per quanto riguarda i contenuti e le modalità di stipula del contratto, si applicano le disposizioni del vigente Contratto collettivo di lavoro del comparto del personale della scuola.
Art. 16
Documenti di rito
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato ovvero a presentare, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali di cui al D.P.R. 403/1998, le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dagli interessati sotto la propria responsabilità.
2. I documenti di rito ovvero le dichiarazioni sostitutive, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione in servizio, dovranno essere prodotti con le modalità ed entro i termini prescritti dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola.
3. Per effetto dell'art. 22 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non è più richiesta, ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico, la certificazione di sana e robusta costituzione fisica. Pertanto, dalla certificazione sanitaria prodotta dai vincitori, rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovrà risultare l'idoneità fisica all'assolvimento della specifica funzione cui si accede. La competente Autorità scolastica ha in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica e, in base all'esito di detta visita, è tenuta a disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti dei candidati che risultino fisicamente non idonei alla funzione da svolgere.
4. Nel caso in cui la documentazione di rito sia incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato è invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzarla, pena la risoluzione del contratto, entro il termine di giorni 30 dalla data in cui è recapitato l'invito.
5. Il possesso del requisito dell'assenza di precedenti penali è accertato d'ufficio dal Provveditore agli studi sulla base di documenti rilasciati dall'Autorità giudiziaria (estratto riservato del casellario giudiziale, ecc.).
6. I concorrenti che siano già docenti di ruolo in provincia diversa da quella in cui stipulano il contratto a tempo indeterminato sono esonerati dalla presentazione dei documenti di rito. Del proprio stato di docenti di ruolo i candidati debbono fare espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, ovvero in distinta comunicazione che deve, comunque, pervenire al Provveditore agli studi entro il termine fissato per la presentazione dei documenti di rito. Entro tale termine gli insegnanti di ruolo sono tenuti a presentare lo stato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi della provincia nella quale prestano servizio ovvero a chiedere laccertamento dufficio ai sensi della legge n.15/1968.
7. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 17
Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.241/90 ed al D.P.R. n.352/92 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, lautorità scolastica preposta allo svolgimento del concorso adotterà ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto nel regolamento adottato con decreto ministeriale 10/01/1996, n. 60, concernente il regolamento recante norme per lesclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dellart. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dellart. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
2. Gli adempimenti in merito sono affidati al segretario della commissione e sono svolti nella sede nella quale sono depositati gli atti del concorso, indicata dalla competente autorità scolastica.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere tenute presenti le indicazioni contenute nella C.M. 16.3.1994 n.94, relativamente alle disposizioni in materia di bollo.
Art.18
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso ovvero l'esclusione dal concorso stesso è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
2. Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Div. V- con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione, nonché con la prova dell'avvenuta comunicazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto , la competente Autorità scolastica, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito e per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.
4. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria di merito, nell'elenco degli abilitati o nell'elenco dei candidati già in possesso della prescritta abilitazione, che abbiano partecipato al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame.
5. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto individuale a tempo indeterminato. Pertanto, fatte salve diverse determinazioni derivanti da provvedimenti cautelari della competente autorità giurisdizionale, la proposta di contratto a tempo indeterminato sarà formulata ai candidati iscritti nella graduatoria stessa a pieno titolo con l'indicazione espressa che il contratto stesso è soggetto a risoluzione in caso di esito positivo dei ricorsi dei candidati che precedono in graduatoria, iscritti con riserva.
6. Avverso la graduatoria di merito, l'elenco degli abilitati e l'elenco dei candidati già in possesso della prescritta abilitazione che abbiano partecipato al solo fine di avvalersi del miglior punteggio conseguito nelle prove di esame, che siano stati approvati con decreto della competente autorità scolastica, trattandosi di atti definitivi (art. 15, comma IV, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974), è ammesso per i soli vizi di legittimità ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.
Art.19
Disposizioni particolari per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia
1. Ai sensi dellart. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il Sovrintendente scolastico regionale per il Friuli - Venezia Giulia provvede ad indire i concorsi per esami e titoli a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.39, non comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n. 354/1998.
2. Il bando di concorso è emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
3. I contratti individuali di lavoro con gli aventi diritto sono stipulati dai competenti Provveditori agli studi di Trieste e Gorizia.
Art.20
Trattamento dei dati personali
1. LAmministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31.12.1996, n.675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per lespletamento della procedura concorsuale.
Art. 21.
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.
2. Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.
Roma, 1 aprile 1999
IL DIRETTORE GENERALE
- Damiano Ricevuto -
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8