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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

Decreto Direttoriale 9 ottobre 2002

Prot. n. 1105/2002

Contributi straordinari Istituti e/o Enti di Ricerca ad esclusione delle Università nelle aree ricomprese obiettivo 1

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTO l'art. 6 del D.L.vo del 03/04/1993 n.96, di trasferimento delle funzioni dei soppressi Organismi dell’intervento straordinario presso il MIUR (ex MURST);

VISTO l’art.6 della Legge n. 104/95 che regola la competenza MIUR nelle aree depresse del settore della Ricerca;

CONSIDERATO che in relazione alle funzioni trasferite il MIUR ha proceduto mediante bandi annuali all’erogazione di contributi straordinari agli Istituti del Mezzogiorno per lo svolgimento di progetti di Ricerca e/o formazione;

CONSIDERATO Regolamento CEE n. 2052/88, riguardante le aree ricadenti nell’obiettivo 1 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 623 dell’08/10/1996 che regolamenta i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli Istituti Scientifici;

VISTA La nota CIPE  n. 29099 del 02/10/2002  di presa d’atto che per l’anno 2002 il MIUR procede all’emanazione del presente bando con uno stanziamento di € 29,00 Ml secondo le procedure in precedenza emanate;

CONSIDERATO che gli Istituti Scientifici e Culturali a cui si rivolge il presente bando operano in settori determinanti per la crescita e lo sviluppo delle realtà territoriali e sociali in cui essi stessi operano;

VISTO il D.L.vo n. 29 del 03/02/93;

VISTO il D.L.vo n. 300 del 30/07/99;

D E C R E T A

ART. 1
(Soggetti legittimati ad accedere ai contributi)

1. A valere sull’importo di € 29,00 Ml, sono ammessi a fruire di contributi straordinari Istituti e/o Enti culturali di Ricerca e/o formazione pubblici e privati, ad esclusione delle Università, con sede operativa nelle aree ricomprese nell’Obiettivo 1 del territorio nazionale e che svolgano istituzionalmente attività di Ricerca e/o formazione post-universitaria di particolare rilievo e interesse per lo sviluppo del territorio.

2. I contributi di cui al comma precedente sono destinati alla copertura di attività di Ricerca e/o formazione, ovvero all’acquisto, ammodernamento, noleggio di attrezzature di Ricerca e/o didattiche

ART 2
(Modalità procedurali)

1. Nella valutazione della domande, e comunque in coerenza con le disposizioni del decreto ministeriale n. 623 dell’8 ottobre 1996  di cui in premessa, andranno prioritariamente considerate, a parità di valutazione, le richieste di contributo provenienti da soggetti che versano in particolari situazione di accertata o documentata crisi finanziaria.

ART 3
(Criteri)

1. Per la concessione dei contributi di che trattasi il procedimento amministrativo di valutazione e selezione delle richieste si svolge sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

a) rilevanza della produzione scientifica attraverso la valutazione delle pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, monografie, atti diversi, brevetti; rilevanza delle attività di formazione post universitaria, valutate attraverso i suoi risultati in termini di persone formate e del loro inserimento;
b) tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed internazionale e sua attualità, sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunità scientifica;
c) con riferimento a specifici progetti di Ricerca, l'interesse scientifico e la capacità dell'istituto proponente di realizzare il progetto;
d) attività di Ricerca o di formazione post universitaria in collaborazione con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare della Unione Europea , e indicando l’eventuale rilevanza di tali interventi;
e) collegamento dell'attività con i piani pluriennali del Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca ( MIUR) e della Unione Europea;
f) rapporto fra l'entità e la qualificazione del personale coinvolto nell'attività di Ricerca scientifica e la produzione scientifica dell’Ente;
g) coerenza e congruità della richiesta rispetto alle attività da svolgere e in relazione ad altre fonti di finanziamento dell' Ente,in particolare per quanto riguarda il coordinamento con altri contributi ordinari o straordinari concessi dal MIUR.

ART 4
(Modalità di presentazione)

1.Per la concessione dei contributi la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

2.La domanda deve contenere tutti gli elementi che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, la sede ed il codice fiscale e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

La domanda deve essere corredata da:

a) atto costitutivo;
b) statuto ed estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica, ove concessa;
c) per i privati, certificati attestanti l’assenza di procedimenti fallimentari o concorsuali. In caso di amministrazioni controllate trasmissione del provvedimento del Tribunale;
d) documentazione della struttura organizzativa e di Ricerca con indicazione del personale in organico nonché di altro personale in servizio o collaboratore esterno;
e) documentazione della situazione finanziaria (conto consuntivo dell'esercizio precedente; bilancio preventivo dell'esercizio in corso e preventivo dell'esercizio di riferimento), distinguendo le spese di Ricerca e/o formative da quelle strutturali;
f) progetto specifico di Ricerca e formazione che si intende realizzare con allegato studio di fattibilità del progetto stesso, da presentare secondo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo;
g) indicazione se l'ente è stato finanziato per quanto riguarda le opere strutturali nell'ambito del PS 35 Ricerca o dell'Azione Organica n.2 dei Piani di attuazione del programma triennale del Mezzogiorno di competenza degli organismi dell’intervento straordinario.

3. Gli elaborati progettuali dovranno fornire elementi in merito a::

- obiettivi generali;
- articolazione delle attività in fasi con evidenziazione degli obiettivi specifici e della loro relazione con gli obiettivi generali:
- eventuali apparecchiature nuove di fabbrica da acquistare con indicazione del loro collegamento con gli obiettivi indicati, in relazione alla fase ed alla durata del loro utilizzo;
- cronogramma del progetto con indicazione dei punti di controllo degli indicatori relativi, per consentire il monitoraggio in itinere ed ex post, dei risultati conseguiti.

4. La ripartizione delle risorse finanziarie nello stanziamento massimo complessivo di M€ 29,00 è definita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. con proprio decreto.

ART 5
(Spese ammissibili)

 Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

• spese di personale: Ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all’attività di Ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di Ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto;
• spese generali: il loro importo forfetario è determinato applicando un’aliquota del 60% sulle spese del personale e/o del 20% sull’importo contributivo, tenendo conto dell’importo più basso risultante da detto calcolo;
• spese per l’acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
• spese di formazione: borse di studio, stages, docenze etc.;
• spese per stages e missioni all’estero di Ricercatori coinvolti nel progetto;
• costo dei servizi di consulenza e utilizzati per l’attività di Ricerca e/o formazione;
• altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all’attività di Ricerca

ART 6
(Commissione di valutazione)

Con successivo decreto ministeriale verrà istituita una apposita Commissione per lo svolgimento dell’attività di valutazione e selezione delle domande pervenute.
L’assegnazione del contributo potrà essere oggetto di contrattazione negoziata con il richiedente al fine di una ottimizzazione progettuale rispetto alla proposta trasmessa.

ART 7
(Trasmissione)

Le domande con i progetti allegati dovranno pervenire - -a pena di inammissibilità entro il termine di cui al precedente Art. 4-al MIUR - Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di Ricerca – Uff. VII settore Bilancio, a mezzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno.

 Il Direttore del Dipartimento
(f.to Giovanni D'Addona)

IL PRESENTE BANDO E' STATO TRASMESSO PER LA PUBBLICAZIONE ALLA GAZZETTA UFFICIALE IN DATA 06/12/2002.

LE DOMANDE CON LA DOCUMENTAZIONE INDICATA DEL BANDO DOVRANNO TRASMETTERSI AL MIUR ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA.

EVENTUALI DOMANDE INVIATE PRIMA DI TALE DATA NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA SELEZIONE


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