Decreto Direttoriale 9 ottobre
2002
Prot. n. 1105/2002
Contributi straordinari Istituti e/o Enti di
Ricerca ad esclusione delle Università nelle aree ricomprese
obiettivo 1
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
VISTO l'art. 6 del D.L.vo del 03/04/1993 n.96, di trasferimento
delle funzioni dei soppressi Organismi dell’intervento straordinario
presso il MIUR (ex MURST);
VISTO l’art.6 della Legge n. 104/95 che regola la competenza MIUR
nelle aree depresse del settore della Ricerca;
CONSIDERATO che in relazione alle funzioni trasferite il MIUR ha
proceduto mediante bandi annuali all’erogazione di contributi
straordinari agli Istituti del Mezzogiorno per lo svolgimento di
progetti di Ricerca e/o formazione;
CONSIDERATO Regolamento CEE n. 2052/88, riguardante le aree
ricadenti nell’obiettivo 1 e successive modifiche;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 623 dell’08/10/1996 che
regolamenta i criteri e le modalità per la concessione di contributi
per il funzionamento degli Istituti Scientifici;
VISTA La nota CIPE n. 29099 del 02/10/2002 di presa d’atto
che per l’anno 2002 il MIUR procede all’emanazione del presente
bando con uno stanziamento di € 29,00 Ml secondo le procedure in
precedenza emanate;
CONSIDERATO che gli Istituti Scientifici e Culturali a cui si
rivolge il presente bando operano in settori determinanti per la
crescita e lo sviluppo delle realtà territoriali e sociali in cui
essi stessi operano;
VISTO il D.L.vo n. 29 del 03/02/93;
VISTO il D.L.vo n. 300 del 30/07/99;
D E C R E T A
ART. 1
(Soggetti legittimati ad accedere ai contributi)
1. A valere sull’importo di € 29,00 Ml, sono ammessi a fruire
di contributi straordinari Istituti e/o Enti culturali di Ricerca e/o
formazione pubblici e privati, ad esclusione delle Università, con
sede operativa nelle aree ricomprese nell’Obiettivo 1 del territorio
nazionale e che svolgano istituzionalmente attività di Ricerca e/o
formazione post-universitaria di particolare rilievo e interesse per
lo sviluppo del territorio.
2. I contributi di cui al comma precedente sono destinati alla
copertura di attività di Ricerca e/o formazione, ovvero all’acquisto,
ammodernamento, noleggio di attrezzature di Ricerca e/o didattiche
ART 2
(Modalità procedurali)
1. Nella valutazione della domande, e comunque in coerenza con le
disposizioni del decreto ministeriale n. 623 dell’8 ottobre
1996 di cui in premessa, andranno prioritariamente considerate,
a parità di valutazione, le richieste di contributo provenienti da
soggetti che versano in particolari situazione di accertata o
documentata crisi finanziaria.
ART 3
(Criteri)
1. Per la concessione dei contributi di che trattasi il
procedimento amministrativo di valutazione e selezione delle richieste
si svolge sulla base della valutazione dei seguenti elementi:
a) rilevanza della produzione scientifica attraverso la
valutazione delle pubblicazioni su riviste internazionali e
nazionali, monografie, atti diversi, brevetti; rilevanza delle
attività di formazione post universitaria, valutate attraverso i
suoi risultati in termini di persone formate e del loro inserimento;
b) tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed
internazionale e sua attualità, sulla base dei riscontri
riconosciuti nella comunità scientifica;
c) con riferimento a specifici progetti di Ricerca, l'interesse
scientifico e la capacità dell'istituto proponente di realizzare il
progetto;
d) attività di Ricerca o di formazione post universitaria in
collaborazione con altre istituzioni italiane o internazionali, in
particolare della Unione Europea , e indicando l’eventuale
rilevanza di tali interventi;
e) collegamento dell'attività con i piani pluriennali del Ministero
dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca ( MIUR) e della
Unione Europea;
f) rapporto fra l'entità e la qualificazione del personale
coinvolto nell'attività di Ricerca scientifica e la produzione
scientifica dell’Ente;
g) coerenza e congruità della richiesta rispetto alle attività da
svolgere e in relazione ad altre fonti di finanziamento dell'
Ente,in particolare per quanto riguarda il coordinamento con altri
contributi ordinari o straordinari concessi dal MIUR.
ART 4
(Modalità di presentazione)
1.Per la concessione dei contributi la domanda deve essere
presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2.La domanda deve contenere tutti gli elementi che permettano la
completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione
sociale, la sede ed il codice fiscale e deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'Ente.
La domanda deve essere corredata da:
a) atto costitutivo;
b) statuto ed estremi relativi al riconoscimento della personalità
giuridica, ove concessa;
c) per i privati, certificati attestanti l’assenza di procedimenti
fallimentari o concorsuali. In caso di amministrazioni controllate
trasmissione del provvedimento del Tribunale;
d) documentazione della struttura organizzativa e di Ricerca con
indicazione del personale in organico nonché di altro personale in
servizio o collaboratore esterno;
e) documentazione della situazione finanziaria (conto consuntivo
dell'esercizio precedente; bilancio preventivo dell'esercizio in
corso e preventivo dell'esercizio di riferimento), distinguendo le
spese di Ricerca e/o formative da quelle strutturali;
f) progetto specifico di Ricerca e formazione che si intende
realizzare con allegato studio di fattibilità del progetto stesso,
da presentare secondo quanto previsto al successivo comma 3 del
presente articolo;
g) indicazione se l'ente è stato finanziato per quanto riguarda le
opere strutturali nell'ambito del PS 35 Ricerca o dell'Azione
Organica n.2 dei Piani di attuazione del programma triennale del
Mezzogiorno di competenza degli organismi dell’intervento
straordinario.
3. Gli elaborati progettuali dovranno fornire elementi in merito
a::
- obiettivi generali;
- articolazione delle attività in fasi con evidenziazione degli
obiettivi specifici e della loro relazione con gli obiettivi
generali:
- eventuali apparecchiature nuove di fabbrica da acquistare con
indicazione del loro collegamento con gli obiettivi indicati, in
relazione alla fase ed alla durata del loro utilizzo;
- cronogramma del progetto con indicazione dei punti di controllo
degli indicatori relativi, per consentire il monitoraggio in itinere
ed ex post, dei risultati conseguiti.
4. La ripartizione delle risorse finanziarie nello stanziamento
massimo complessivo di M€ 29,00 è definita dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. con proprio decreto.
ART 5
(Spese ammissibili)
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
• spese di personale: Ricercatori, tecnici, ed altro personale
ausiliario adibito all’attività di Ricerca, dipendente dal
soggetto proponente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine
e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi
dottorati, assegni di Ricerca, e le borse di studio che prevedano
attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto;
• spese generali: il loro importo forfetario è determinato
applicando un’aliquota del 60% sulle spese del personale e/o del
20% sull’importo contributivo, tenendo conto dell’importo più
basso risultante da detto calcolo;
• spese per l’acquisizione di strumentazioni, attrezzature e
prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo
svolgimento delle attività previste dal progetto;
• spese di formazione: borse di studio, stages, docenze etc.;
• spese per stages e missioni all’estero di Ricercatori
coinvolti nel progetto;
• costo dei servizi di consulenza e utilizzati per l’attività
di Ricerca e/o formazione;
• altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all’attività
di Ricerca
ART 6
(Commissione di valutazione)
Con successivo decreto ministeriale verrà istituita una apposita
Commissione per lo svolgimento dell’attività di valutazione e
selezione delle domande pervenute.
L’assegnazione del contributo potrà essere oggetto di
contrattazione negoziata con il richiedente al fine di una
ottimizzazione progettuale rispetto alla proposta trasmessa.
ART 7
(Trasmissione)
Le domande con i progetti allegati dovranno pervenire - -a pena di
inammissibilità entro il termine di cui al precedente Art. 4-al MIUR
- Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di
Ricerca – Uff. VII settore Bilancio, a mezzo di Raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Il Direttore del Dipartimento
(f.to Giovanni D'Addona)
IL PRESENTE BANDO E' STATO TRASMESSO PER LA
PUBBLICAZIONE ALLA GAZZETTA UFFICIALE IN DATA 06/12/2002.
LE DOMANDE CON LA DOCUMENTAZIONE INDICATA DEL BANDO
DOVRANNO TRASMETTERSI AL MIUR ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA.
EVENTUALI DOMANDE INVIATE PRIMA DI TALE DATA NON
VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA SELEZIONE |