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Dipartimento per i servizi nel territorio Nota 23 maggio 2002 Prot. n.1559 Oggetto: D.D.G. 12 febbraio 2002 art. 3, 1° comma, lettera a) Si fa riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in merito all'ammissibilità delle domande di iscrizione nelle graduatorie permanenti del personale docente presentate dai candidati idonei o abilitati in esito a procedure concorsuali bandite anteriormente al 1999. Al riguardo, a seguito di un ulteriore riesame delle disposizioni che regolano la materia, ed in particolare dell'art. 2, comma 1, della legge n. 333/2001, che, nella sua generica formulazione, sembra ampliare la platea dei destinatari, originariamente limitata, ai sensi dell'art. 1, 6° comma, della legge n. 124/99 agli idonei e abilitati "dell'ultimo concorso regionale", estendendola a tutti gli idonei dei concorsi a cattedre, si ritiene possibile consentire l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di questi ultimi, a prescindere dal momento di acquisizione del titolo. Conseguentemente le contrarie e limitative indicazioni fornite in precedenza con la F.A.Q. n. 16 del 2 aprile 2002 devono intendersi annullate. Le SS.LL. in caso di esclusione dei candidati che versano in tali condizioni potranno pertanto procedere, d'ufficio o in sede di accoglimento di ricorso, all'inclusione dei medesimi nelle graduatorie permanenti.
Circolare Ministeriale 8 marzo 2002, n. 30 Prot. n. 915 Oggetto: D.D.G. 12 febbraio 2002 - Graduatorie permanenti - Integrazioni Si fa seguito alla C.M. n. 17 del 19 febbraio 2002 e si impartiscono ulteriori istruzioni in merito al provvedimento in oggetto. I cittadini comunitari che hanno in corso una procedura di riconoscimento dei titoli professionali, conseguiti in uno dei Paesi dell'U.E., ai sensi delle direttive 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., per l'esercizio in Italia della professione di docente, possono presentare domanda di inserimento nella corrispondente graduatoria permanente e saranno inclusi con riserva, in attesa della definizione della pratica di riconoscimento da parte di questo Ministero - Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio IX. Tale procedura si deve, comunque, concludere entro il 31 maggio 2002, data di pubblicazione delle graduatorie permanenti definitive. Si estende, pertanto, a tale categoria di docenti il beneficio della proroga del termine, relativamente al possesso del requisito di accesso alla graduatoria permanente, (già previsto per gli specializzandi S.S.I.S.), considerato che la complessità di tale procedura, in cui di regola, sono previste prove attitudinali di verifica dei contenuti disciplinari e ordinamentali, richiede tempi tecnici lunghi. Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente circolare.
Circolare Ministeriale 19 febbraio 2002, n. 17 Prot. n. 710 Oggetto: D.D.G. 12 febbraio 2002 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo Nella G.U. - IV Serie Speciale - n. 14 del 19 febbraio 2002 è stato pubblicato il D.D.G. del 12 febbraio 2002, concernente l’oggetto. Sono allegati al decreto la tabella di valutazione dei titoli, di cui al D.M. n.11 del 12 febbraio 2002, e i modelli 1,2,3 di domanda. L’intero carteggio è, altresì, disponibile sul sito INTERNET e sulla rete INTRANET del Ministero, corredato dai nuovi codici delle scuole e dagli indirizzi dei Centri Servizi Amministrativi, cui inviare le domande. Nel richiamare le precisazioni già fornite con C.M. n. 174 del 28 giugno 2000, in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, si ritiene utile puntualizzare le peculiarità della nuova normativa. Possono beneficiare della riapertura dei termini della procedura concorsuale, oltre ai docenti idonei dei concorsi ordinari, il personale docente ed educativo, che ha conseguito l’idoneità o l’abilitazione con le sessioni riservate, indette ai sensi della legge n. 124/99 e della legge n. 306/2000, gli abilitati presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.), purché sostengano gli esami di Stato entro la data del 31 maggio 2002. A questi ultimi sono attribuiti 30 punti aggiuntivi per le abilitazioni conseguite, con esclusione, pertanto, delle abilitazioni dichiarate corrispondenti, ai sensi della tabella A/2, allegata al D.M. n. 39/1998. Relativamente alle abilitazioni conseguite per una pluralità di classi di concorso, alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, del Regolamento adottato con D.M. 4 giugno 2001, n. 268 e debitamente certificate dalle S.S.I.S., i 30 punti vanno attribuiti a tutte le abilitazioni. Possono partecipare alla procedura, inoltre i cittadini comunitari, ai quali sia stato riconosciuto il valore abilitante dei propri titoli professionali stranieri, ai sensi della direttiva 89/48 CEE e 92/51 CEE. Ad essi sarà attribuito un punteggio forfettario di 24 punti. Non può presentare domanda di nuovo inserimento, invece, il personale educativo risultato idoneo nei concorsi ordinari, banditi nel 2000, in quanto detti concorsi non si concludono su tutto il territorio nazionale entro la predetta data del 31 maggio 2002 e, pertanto, ai sensi del disposto, di cui all’art. 4 del Regolamento adottato con D.M. n. 123/2000, tale personale potrà partecipare alla procedura in parola dal prossimo anno scolastico. Per la prima volta sono istituite distinte graduatorie per gli insegnamenti impartiti nelle scuole speciali per non vedenti e sordomuti, nelle Province ove sono presenti tali istituzioni. Si precisa, al riguardo che, per motivi tecnici, tali graduatorie debbono essere gestite manualmente dai rispettivi Centri Servizi Amministrativi. Il S.I.M.P.I. ha disposto la revisione delle graduatorie esistenti, depennando da ciascuna di esse, oltre ai nominativi di coloro che sono stati immessi in ruolo, o che hanno rinunciato alla nomina, in ciascuna provincia per la medesima disciplina, anche su posti di sostegno, il personale che alla data del 1° settembre 2002 avrà compiuto 65 anni d’età. Nelle suddette graduatorie sono elencati tutti gli aventi titolo con il punteggio "totale" già acquisito, senza l’indicazione della riserva e/o precedenze soggette a scadenza. Tale punteggio potrà essere aggiornato sulla base dei nuovi titoli, conseguiti dopo la data del 22 giugno 2000, o anche acquisiti in precedenza, ma non presentati, senza alcuna possibilità, facendo salve le eventuali rettifiche di errori materiali e quelle conseguenti a decisioni di ricorsi, di modificare il punteggio già attribuito da parte dei Centri Servizi Amministrativi. Si richiama, inoltre, l’attenzione sul contenuto della nota 5) della tabella di valutazione dei titoli, che preclude la valutazione delle abilitazioni o idoneità conseguite in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/99, 33/2000 e 1/2001. Non sempre, infatti, sono stati disposti i provvedimenti di esclusione o annullamento nei confronti di coloro che avevano già conseguito un’altra abilitazione o idoneità per la medesima disciplina o nei confronti dei beneficiari dell’O.M. n. 1/2001, anche per altri insegnamenti o attività. Si ritiene, quindi, opportuno che, qualora non si sia già provveduto, si depennino dagli elenchi provinciali degli idonei e abilitati con le sessioni riservate, i nominativi di coloro che vi sono illegittimamente inclusi e che non abbiano prodotto ricorso. In presenza, peraltro, di ricorso gerarchico o giurisdizionale avverso tali provvedimenti, le SS.LL. indicheranno nei suddetti elenchi, a fianco dei nominativi, l’inclusione con riserva. A tal fine è stato predisposto, nel modulo di domanda, un riquadro in cui gli interessati debbono dichiarare la loro posizione con riserva. I docenti di strumento musicale nella scuola media, già inclusi nella prima fascia della graduatoria permanente, i quali chiedono il trasferimento della propria posizione in altre province, saranno inseriti in coda a coloro che sono già inclusi nella corrispondente prima fascia della provincia di trasferimento. Si precisa, inoltre, che beneficiano della nuova inclusione, con l’inserimento nella seconda fascia della graduatoria permanente, oltre ai docenti abilitati per la classe 77/A con l’O.M. n. 1/2001, i docenti inclusi negli elenchi prioritari ed aggiuntivi, di cui al D.M. 13 febbraio 1996, in possesso dell’abilitazione in educazione musicale nella scuola media, conseguita antecedentemente all’emanazione della legge n. 124/99 e i docenti abilitati in educazione musicale nella scuola media con 360 giorni di servizio nello strumento musicale, alla data del 27 aprile 2000. Si chiarisce, infine, che per le nomine su posti di sostegno nelle scuole secondarie superiori, (con esclusione delle scuole speciali), il punteggio per il servizio sarà attribuito per una sola graduatoria, a scelta del candidato, tra quelle comprese nella specifica area, nella quale è stato prestato il servizio. In deroga a quanto sopra chiarito, per le classi di concorso 41/A e LII/C, ora soppresse, è possibile aggiornare il punteggio per le nomine su posti di sostegno, valutando i servizi prestati anche in altre aree. Non è consentito, comunque, presentare domanda di nuova inclusione per tali classi di concorso. Per le graduatorie permanenti delle classi di concorso, istituite con D.M. n.334/94 - cl. 76/A e cl. 71/A - il servizio prestato su posti di sostegno, rispettivamente nella cl. 75/A e 26/A, antecedentemente all’a.s. 95/96, non può essere valutato come servizio utile ai fini della nomina nella cl. 76/A e nella 71/A, ma in una qualunque altra graduatoria compresa nell’area disciplinare 3 . Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. Nota 18 febbraio 2002 Prot. n.707 /Uff. VI Oggetto: Pubblicazione Decreto direttoriale 12 febbraio 2002 nella Gazzetta Ufficiale Si comunica che il Decreto direttoriale 12 febbraio 2002, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, valide per l'a.s.2002/2003, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale - concorsi ed esami, - n.14 del 19 febbraio p.v.. Dalla stessa data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle relative domande di partecipazione, con scadenza al 21 marzo 2002. Al decreto citato è annessa, quale allegato A, la nuova tabella di valutazione dei titoli, approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002. Si prega di dare la massima diffusione al presente avviso.
Decreto Direttoriale 12 febbraio 2002 Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo
Il Direttore Generale del personale della scuola e dell'amministrazione VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9; VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000; VISTO in particolare l'art.14, comma 1 del predetto Regolamento che affida ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in altra provincia; VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000; VISTO il D.M. n. 146 del 18 maggio 2000, con il quale sono stati dettati termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000; RITENUTO che alle istituzioni scolastiche aventi particolari finalità di cui all'art. 67 del T.U. delle leggi in materia di istruzione, di cui al D.lg.vo n. 297 del 16 aprile 1994, possono essere applicate le disposizioni a contenuto generale vigenti in materia di reclutamento, mediante costituzione di specifiche graduatorie permanenti; CONSIDERATO che la normativa comunitaria, di cui alla direttiva 89/1948 C.E.E. e 92/1951 C.E.E., prevede il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea; RITENUTO che la procedura seguita negli Stati europei per conseguire l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento sia equiparabile a quella indetta ai sensi della citata legge n. 124/1999; VISTO il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000; n. 306, in particolare l'art. 1, commi 6 bis e 6 ter ; VISTO il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333; VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. n.11 del 12 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333; DECRETA Art. 1 1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite in ciascuna provincia ai sensi del D.M 146 del 18 maggio 2000, sono disposte secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 123 del 27/3/2000, di seguito denominato Regolamento delle graduatorie permanenti, dal decreto legge 2 luglio, n. 255, convertito dalla legge n.333 del 20 agosto 2001 e dal DM 146 del 18 maggio 2000. Per il personale docente di strumento musicale nella scuola media, le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 2 sono integrate da quelle specifiche previste dall'art. 4. 2. Il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia, nonché chiedere, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. 3. Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie permanenti di due province a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle graduatorie permanenti di due province. Qualora lo stesso personale abbia titolo all'iscrizione in altra graduatoria, deve iscriversi, necessariamente, in una delle due province in cui è già inserito, fatta salva la possibilità, in caso di eventuale trasferimento di provincia richiesto ai sensi del presente decreto, di iscriversi nella provincia in cui avviene il trasferimento. Il personale già inserito in una sola provincia può essere inserito, complessivamente, per tutti i settori scolastici in cui ha titolo, nelle graduatorie permanenti di un'unica provincia. 4. Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, può presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia. Art. 2 1. I docenti ed il personale educativo, già inseriti nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, possono:
2. Per il personale di cui al precedente comma 1), lett. a) e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli, conseguiti successivamente al 22 giugno 2000 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di prima integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del D.M. 146/2000 - e, comunque entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aggiornamento, ovvero già posseduti, ma non presentati in precedenza, punteggio da attribuire sulla base della tabella allegata (all. A). A parità di punteggio, precede il candidato già iscritto nella medesima graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001). Art. 3 1. Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicate all'art.10, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande, siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:
2. Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini previsti dall'art.10 del presente decreto, stiano ancora frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o presso le S.S.I.S., o le sessioni riservate di abilitazione di cui all'O.M.1/2001, purché i corsi si concludano con lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio 2002. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo di domanda, ivi compreso l'eventuale conseguimento dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, dichiarando altresì i titoli valutabili. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro 5 giorni dalla data di espletamento degli esami finali e comunque, tassativamente, entro la data del 31 maggio 2002, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. Il personale in questione viene inserito, con riserva, nella graduatoria provvisoria, con l'attribuzione, relativamente al titolo di idoneità o di abilitazione, del punteggio minimo previsto dalla tabella allegata (all. A) mentre, nella graduatoria definitiva, consegue il punteggio spettante sulla base della medesima tabella, in relazione alla votazione con la quale ha conseguito l'idoneità o l'abilitazione. 3. Non è consentita l'iscrizione nelle graduatorie del personale educativo ai candidati che hanno superato le prove del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del 28 luglio 2000, considerato che l'approvazione delle relative graduatorie non potrà avvenire, su tutto il territorio nazionale, entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1 del Regolamento, né entro il successivo termine del 31 maggio 2002, previsto dal precedente comma 2. 4. Dovrà essere disposta iscrizione con riserva nei confronti di coloro che abbiano pendente ricorso gerarchico o giurisdizionale avverso l'esclusione da procedura concorsuale per esami e titoli ovvero ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità. 5. Gli aspiranti di cui ai precedenti commi 1) e 2) vengono iscritti nella III fascia delle graduatorie permanenti con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato A. A parità di punteggio, precede il candidato già iscritto nella medesima graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001). 6. Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998. 7. L'inserimento può essere chiesto, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia. Art. 4 1. L'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media, già costituite ai sensi dell'art.6 del D.M. 146 del 18 maggio 2000, è disposto secondo le modalità e i limiti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2. Il trasferimento nella graduatoria di altra provincia avviene in coda a coloro che vi sono già inclusi. Al punteggio già posseduto dal personale interessato, si aggiunge quello relativo ai titoli conseguiti successivamente al 22 giugno 2000 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di prima integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del D.M. 146/2000 - e, comunque entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aggiornamento, ovvero già posseduti, ma non presentati in precedenza, punteggio da attribuire sulla base della tabella allegata (all. B). 2. Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella graduatoria permanente di strumento musicale nella scuola media di una sola provincia, in una fascia successiva a quella già costituita ai sensi dell'art.6 del D.M. 146/2000, che comprende anche l'eventuale coda di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini indicati all'art.10, gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
3. Gli aspiranti che si iscrivono per la prima volta saranno graduati secondo il punteggio spettante sulla base della citata tabella allegata (all. B). Qualora siano inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato Decreto Ministeriale 13 febbraio 1996, vengono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro già attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi, sulla base della medesima tabella di valutazione dei titoli (all. B). 4. I titoli artistico-professionali dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. 5. La valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento delle graduatorie permanenti. 6. Le graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media sono utilizzabili per le assunzioni in ruolo su tutti i posti disponibili per l'anno scolastico 2002/2003. Le predette graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. Art. 5 1. Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione, di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni. 2. Il titolo di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap può essere utilmente conseguito anche successivamente alla scadenza del termine di cui al successivo art.10, comma 1, purché il conseguimento avvenga entro il 31 maggio 2002. In tal caso i candidati sono tenuti, entro 5 giorni dal conseguimento del titolo citato e comunque, tassativamente, entro la data del 31 maggio 2002 ad inviare la dichiarazione del conseguimento del titolo. 3. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce. 4. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria. 5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria. 6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap. 7. Per coloro che conseguano il titolo successivamente al 31 maggio 2002 e, comunque, entro il 20 luglio 2002, sarà consentita, entro quest'ultima data, l'iscrizione in coda agli elenchi di sostegno tratti dalle rispettive graduatorie, limitatamente all'anno scolastico 2002/2003, in posizione subordinata a tutti coloro che già vi figurano avendo conseguito il predetto diploma entro la data citata del 31 maggio 2002; nell'ambito di tale coda gli aspiranti sono graduati in base ai medesimi criteri indicati ai precedenti commi 3, 4 e 5, tenendo conto della posizione di fascia occupata in graduatoria dagli aspiranti stessi. Art. 6 1. Sono istituite, nelle province ove sono presenti istituzioni scolastiche aventi particolari finalità, distinte graduatorie permanenti per le classi di concorso previste nelle scuole ed istituti statali per non vedenti e per sordomuti. 2. Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette graduatorie i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli (all. A), sono valutati solo i servizi d'insegnamento prestati, rispettivamente, nelle scuole per non vedenti e per sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa. 4. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il docente a permanere nell'istituto per almeno 5 anni. Art. 7 1. Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell'art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall'art.1, comma 5 della legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche. 2. Con successivo decreto, da emanare a seguito del D.P.R. autorizzativo del contingente di assunzioni di personale scolastico, saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato. Art. 8 1. Il personale incluso in graduatorie permanenti di due province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due province rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto. 2. Il personale incluso in graduatorie permanenti di una sola provincia ha titolo a conseguire nella medesima provincia rapporti di impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie permanenti, mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, può scegliere o la stessa provincia oppure una provincia diversa. 3. Ai fini del conseguimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti possono indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e del D.M. 4 giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche della provincia a tale scopo prescelta. L'aspirante a posti di insegnamento di scuola materna e/o di scuola elementare può indicare fino ad un massimo di dieci circoli didattici e fino ad un massimo di venti istituti, anche se comprensivi. Il limite di trenta istituzioni scolastiche riguarda, complessivamente, tutte le graduatorie di circolo e di istituto, sia di prima che di seconda e terza fascia, in cui l'aspirante ha titolo ad essere incluso per i diversi insegnamenti. 4. Il personale che figuri già incluso nelle graduatorie permanenti per l'a.s. 2001/2002 - sia che abbia o meno richiesto, ai fini dell'inclusione in graduatorie permanenti per l'a.s. 2002/2003, trasferimento di provincia e/o aggiornamento del punteggio - può nuovamente esercitare in tutto o in parte le opzioni previste dai precedenti commi 1, 2 e 3, coerentemente alle scelte operate con riguardo all'inclusione nelle graduatorie permanenti. 5. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 201/2000, per l'a.s. 2002/2003, le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia sono integralmente riformulate, mentre permane la validità delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia. Conseguentemente, l'aspirante già presente nell'a.s. 2001/2002 in graduatorie permanenti e in graduatorie di circolo e di istituto, ove indichi per l'a.s. 2002/2003 nuove istituzioni scolastiche rispetto a quelle di precedente inclusione, per tali scuole figurerà a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, mentre sarà incluso in coda alla rispettiva fascia di pertinenza delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia in cui ha eventuale titolo a figurare per altri insegnamenti, secondo le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 5 del D.M. n. 201/2000. 6. Per il personale già incluso in graduatoria permanente che non produca alcuna domanda per la variazione della provincia e/o delle istituzioni scolastiche in cui intende conseguire rapporti di lavoro a tempo determinato, permangono, al riguardo, le medesime opzioni già precedentemente espresse. Norme Comuni Art. 9 1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 3, 5 e 6, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti
3. Non possono partecipare alla procedura:
4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. Art. 10 1. Le domande per il trasferimento di graduatoria, per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia (1), utilizzando gli appositi modelli allegati al presente decreto (mod. 1 e 2), entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del presente decreto. Entro il medesimo termine deve essere presentato il modello per l'eventuale scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto si chiede l'inclusione (mod. 3). 2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente art.4. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua straniera e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato C) o alla preferenza (allegato D) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo. 3. La domanda dovrà essere spedita con R/R ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente autorità consolare. 4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione. 5. Non è ammessa:
6. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, concernenti l'obbligo di chiedere il trasferimento o l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse le province di Bolzano e Trento e quella della Valle d'Aosta. 7. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
Art. 11 1. I Dirigenti preposti al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia pubblicheranno all'albo dell'ufficio le graduatorie permanenti provvisorie integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. 3. Entro la data del 31 maggio 2002 i Dirigenti preposti al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia pubblicheranno le graduatorie definitive. 4. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure è ammesso ricorso gerarchico all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. 5. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura e i candidati di cui all'art. 3, comma 4, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria. 6. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato. Art. 12 1. L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente Decreto. Art. 13 1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia. 2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt.425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994. Art. 14 1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, nel Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 e nel decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
Decreto Ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11 Approvazione della tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124
VISTO il D.M. 29 marzo 1993, come modificato dal D.M 29 gennaio 1994, di approvazione della tabella di valutazione dei titoli per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado d’istruzione e del personale educativo; VISTO il Decreto Legge 31 luglio 2001 n. 255, coordinato con la legge di conversione 26 agosto 2001, n. 333, concernente "disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002" e in particolare l’art. 2, comma 2, che prevede la possibilità di apportare modifiche alla tabella di valutazione sopracitata; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, che prevede l’istituzione della laurea in scienze della formazione primaria, per l’accesso all’insegnamento nella scuola materna ed elementare; VISTO l’art. 6 ter del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, che attribuisce all’esame di Stato conclusivo dei corsi biennali delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) valore di prova concorsuale, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, previste dall’art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124; VISTO il D.M. 4 giugno 2001, n. 268, di adozione del regolamento applicativo del disposto di cui alla legge n. 306/2000 sopracitata, che prevede, all’art. 8, l’attribuzione di uno specifico punteggio per le abilitazioni all’insegnamento secondario, conseguite a seguito del superamento dell’esame di Stato presso le S.S.I.S; VISTO l’art. 2, comma 2, della citata legge n. 333/2001, che equipara il servizio dell’insegnamento prestato nelle scuole dichiarate paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, a quello svolto nelle scuole statali; VISTO il parere reso nella seduta del 4 gennaio 2002 dal C.N.P.I. sulla proposta di modifica della tabella formulata dall’Amministrazione, CONSIDERATO che il C.N.P.I. col citato parere ha espresso avviso contrario alla valutazione di taluni titoli (dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, diplomi di master, corsi di perfezionamento universitari, patente informatica europea (ECDL) prova facoltativa sulle tecnologie informatiche), per la serie delle motivazioni contenute nell’atto stesso, al quale integralmente si rinvia; CONSIDERATO inoltre, che il C.N.P.I. propone di introdurre la valutazione anche dei titoli professionali conseguiti nei paesi dell’Unione europea; RITENUTO di dover condividere, in relazione alle tematiche sopra indicate, le motivazioni su cui si basa il citato parere del C.N.P.I.; RITENUTO, invece, di non dover condividere il parere nella parte in cui non prevede la valutazione del servizio d’insegnamento eventualmente prestato durante la frequenza delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, considerato che tale divieto, peraltro non previsto da alcuna norma, appare in contrasto con i principi giuridici che regolano la materia della valutazione del servizio; CONSIDERATO che, conseguentemente alle considerazioni e alle indicazioni sopra menzionate, si rende necessario approvare una nuova tabella in sostituzione di quella sopracitata, approvata con D.M. 29 marzo 1993, modificato con D.M. 29 gennaio 1994; RITENUTO di dover confermare, per il personale docente di strumento musicale nella scuola media la specifica tabella di valutazione, allegata al D.M. 18 maggio 2000, n. 146. D E C R E T A Per i motivi esposti in premessa, la tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, di cui all’art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999, che fa parte integrante del presente decreto, sostituisce la tabella di valutazione, allegata al D.M. 29 marzo 1993, come modificato dal D.M. 29 gennaio 1994. Allegato A
Allegato B
I° - TITOLI CULTURALI
con votazione fino a 7/10 punti 6 con votazione fino a 9/10 punti 8 con votazione fino a 10/10 punti 10 con votazione di 10/10 e lode punti 12
punti 3
punti 3
punti 1,50
punti 4
punti 2
punti 1
punti 6
punti 3
Nota alla categoria I
Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia
II - TITOLI DIDATTICI
punti 18
per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18)
punti 3
punti 9
per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 9) punti 1,50
punti 6
per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6) punti 1
punti 4,5
per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 4,50) punti 0,75
punti 3,50
Nota alla categoria II
Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni. Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio. Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.
III - TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2 per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1
da punti 1 a punti 6 da punti 1 a punti 3
da punti 1 a punti 3
da punti 0,5 a punti 1
da punti 1 a punti 2 per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1
da punti 0,2 a punti 1
Note alla categoria III
Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza. Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta. Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa. Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili. Allegato C
Codice Descrizione in chiaro A Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche B Invalido di guerra C Invalido civile di guerra o profugo D Invalido per servizio E Invalido del lavoro o equiparati M Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro N Invalido civile P Sordomuto
Allegato D Descrizione: A gli insigniti di medaglia al valor militare; B i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; C i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; D i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; E gli orfani di guerra; F gli orfani dei caduti per fatto di guerra; G gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; H i feriti in combattimento; I gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; J i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattente; K i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; L i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; M i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; N i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; O i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; P coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; Q coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione*; R i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; S gli invalidi ed i mutilati civili; T militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
___________________ * Ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 Elenco province in cui sono attive graduatorie permanenti speciali
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