Decreto Dirigenziale 12 luglio 1999

 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E
DEGLI AFFARI GENERALI E AMM.VI - DIV. I

IL VICE DIRETTORE GENERALE

 

VISTO il D.Leg.vo 16.04.1994, n. 297 concernente il T.U. in materia di istruzione;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, concernente le disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 3 della sopracitata legge n. 124, che integra l'art. 400 del suddetto T.U. n. 297/94, concernente la previsione di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole secondarie;

VISTI i decreti direttoriali 31.03.1999 e 01.04.1999 ( pubblicati nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" - IV Serie Speciale - n.29 del 13 aprile 1999) con cui sono stati banditi i concorsi a cattedre, per esami e titoli, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e di II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;

VISTO il D.M. 11.08.1998, n. 357 concernente i programmi e prove d'esame contenuti nell'allegato 7 dei bandi di concorso in parola ed in particolare le Avvertenze generali a detti programmi;

RITENUTO di dover integrare l'allegato 7 dei suddetti bandi di concorso a cattedre con uno specifico programma d'esame per la prova facoltativa sulle tecnologie informatiche, anche in considerazione del parere espresso al riguardo dal C.N.P.I. nella adunanza del 10/11/1997;

VISTI gli artt. 1 commi 4 dei bandi di concorso sopracitati, in cui, ai fini della previsione dei posti vacanti e disponibili per le nomine in ruolo, si fa riferimento al triennio 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 4 della legge n. 124/99, sostituisce il comma 17 dell'art. 400 del T.U. n. 297/94 e fa decorrere dall'anno scolastico successivo all'approvazione della graduatoria di merito l'individuazione dei posti vacanti e disponibili per l'immissione in ruolo del personale docente;

RITENUTO necessario modificare, conformemente al dettato normativo, i bandi di concorso in parola;

CONSIDERATO che nei bandi di concorso sopracitati non sono state dettate disposizioni sull'accertamento dei titoli professionali per le classi di concorso, in cui gli stessi sono requisito di accesso, congiuntamente al titolo di studio;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 20 ottobre 1990, come modificata dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente le norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

RITENUTO infine, di dover integrare l'allegato 6 ai bandi di concorso sopracitati, inserendo tra le categorie di cittadini, elencate nel citato art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

D E C R E T A:

Art. 1

1. Ai sensi del comma 15 bis dell'art. 400 del D. Leg.vo 16.04.1994, n. 297 citato in premessa, i bandi di concorso a cattedre, di cui ai decreti direttoriali 31.03.1999 e 01.04.1999 sono integrati con le seguenti disposizioni:

- All'art. 12, comma 1 del Decreto direttoriale 31/03/1999 e all'art. 10 , comma 1 del Decreto direttoriale 01/04/1999 dopo le parole prova orale aggiungasi: ", nel cui ambito potrà essere sostenuta una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche,".

- All'art. 12 comma 3 del Decreto direttoriale 31 marzo 1999 e all'art. 10 comma 2 del Decreto direttoriale 1 aprile 1999, nel primo periodo, dopo la parola titoli, aggiungasi: ", oltre all'eventuale punteggio aggiuntivo per il superamento della prova facoltativa sulle tecnologie informatiche,".

Art. 2

- Dopo l'art. 12 del Decreto direttoriale 31/03/1999 e l'art. 11 del Decreto direttoriale 01/04/1999, aggiungasi, rispettivamente, l'art. 12 bis e l'art. 11 bis con il seguente testo:

PROVA FACOLTATIVA SULLE TECNOLOGIE INFORMATICHE

1. "Il candidato può chiedere di sostenere, in aggiunta alle altre prove d'esame, anche una prova facoltativa che verte sull'uso e le conoscenze delle tecnologie informatiche.

2. Ai fini della partecipazione alla suddetta prova facoltativa il candidato, all'atto dello svolgimento della prima prova scritta, può chiedere, mediante dichiarazione sottoscritta in calce al foglio delle presenze, di essere sottoposto a detto accertamento.

3. La prova si svolge durante la fase del colloquio e viene valutata, in caso di superamento, con un punteggio progressivo fino ad un massimo di 0,5 punti, in aggiunta ai 100 previsti per la procedura concorsuale.

4. Il programma d'esame è contenuto nell'allegato 7 del presente bando.

5. La commissione giudicatrice è integrata con la presenza di un docente sorteggiato tra i titolari delle classi di concorso 34/A - 38/A - 42/A - 47/A e 49/A (elettronica - fisica - informatica - matematica, matematica e fisica).

6. In caso di necessità può essere sorteggiato anche un docente tecnico - pratico esperto della materia.

7. Il membro aggregato svolge le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.

Art. 3

- I programmi e le prove d'esame, di cui al D.M. 18 agosto 1998, n. 357, recepiti nell'allegato 7 ai bandi di concorso citati in premessa, sono integrati con il contenuto di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 4

- Gli articoli 1, commi 4, dei bandi di concorso citati in premessa sono così sostituiti:

Bando di concorso del 31.03.1999:

"Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti del T.U. del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 3 maggio 1999 n. 124, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% delle cattedre e dei posti di ciascuna classe inserita nell'ambito disciplinare, ivi compresi i posti di sostegno, destinati in ciascuna regione alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici successivi all'approvazione delle graduatorie regionali di merito di cui al presente concorso, tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Fino all'approvazione delle sopracitate graduatorie regionali restano valide le graduatorie provinciali del precedente concorso per titoli ed esami di cui al D.M. 23 marzo 1990."

Bando di concorso del 01.04.1999:

"Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% delle cattedre e dei posti di ciascuna classe di concorso, ivi compresi i posti di sostegno, destinati in ciascuna regione alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e disponibili a decorrere dal triennio scolastico successivo all'approvazione delle graduatorie di merito, tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Fino all'approvazione delle sopracitate graduatorie regionali restano valide le graduatorie provinciali del precedente concorso per titoli ed esami di cui al D.M. 23 marzo 1990."

Art. 5

- L'art. 3 del bando di concorso di cui al Decreto Direttoriale 1 aprile 1999 citato in premessa è integrato con i seguenti commi:

5. Per la classe di concorso 65/A - tecnologia fotografica - per la quale l'ammissione è prevista sulla base di una qualsiasi laurea, congiunta a titoli professionali, l'accertamento di questi ultimi, qualora non sia già avvenuto, è fatto ad opera delle commissioni giudicatrici, preferibilmente prima dell'inizio delle prove d'esame.

6. Ai fini di cui sopra l'Ufficio scolastico che gestisce il concorso chiede l'invio della documentazione relativa ai titoli professionali, già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ma non certificati con la stessa.

Art. 6

1. La lettera A dell'allegato 6 ai bandi di concorso citati in premessa, è integralmente sostituito come segue: "A superstiti delle vittime del dovere di cui alla legge 27.10.1973, n. 629 e alla legge 13.08.1980, n. 466, nonché, con preferenza a parità di titoli, invalidi o familiari degli invalidi o di deceduti per atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui alla legge 20.10.1990, n. 302 e alla legge 23.11.1998, n. 407".


PROVA FACOLTATIVA
sulle tecnologie informatiche

La prova si svolgerà in sede di colloquio e consisterà in una dimostrazione di competenze al computer.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati verranno informati sul tipo di prodotti software che saranno disponibili presso la Commissione.

Il candidato dovrà dimostrare di saper compiere operazioni connesse alla funzione didattica, per le quali sono richieste le seguenti abilità:

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di conoscere l'utilizzo delle tecnologie nello specifico disciplinare.



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