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Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale della Scuola - Ufficio II Decreto Direttore Generale 12 luglio 2005 IL DIRETTORE GENERALE VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 29; VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, con particolare riferimento agli artt. 19 e 22, commi 9, 10 e 11; VISTO il D.D.G. 17 dicembre 2002, con il quale è stato indetto il corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto le funzioni di preside incaricato per almeno un triennio, autorizzato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20.1.2003; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2004, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2004, reg. n. 8, fgl, n. 367, con il quale si autorizza, ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ad assumere nell’anno scolastico 2004/2005, millecinquecento dirigenti scolastici a seguito della sopracitata procedura concorsuale riservata ai presidi incaricati; VISTO il Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, con particolare riferimento all’art. 1 octies; VISTO il D.D.G. 21 aprile 2005, con il quale si è data attuazione all’art. 1 octies comma 1 del succitato decreto legge n. 7/2005; VISTE le comunicazioni dei Direttori Generali degli Uffici scolastici competenti relative alla disponibilità dei posti residuati al temine delle operazioni effettuate dagli Uffici scolastici regionali medesimi, ai sensi del comma 1 del succitato art. 1 octies; DETERMINATA la complessiva disponibilità di n. 57 posti; RITENUTA, pertanto, ai sensi dell’art. 1 octies , comma 2 del D.L. 31 gennaio 2005, n.7, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, la necessità di ripartire, ad ultimazione delle operazioni di cui al comma 1 del citato art. 1 octies, i posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle medesime regioni; CONSIDERATO che l’autorizzazione di cui al D.P.R. 21.10.2002 a bandire il corso-concorso riservato, ai sensi dell’art. 39 della Legge 448/1997, è stata concessa per n. 1.500 posti, senza riferimento ai diversi settori formativi; D E C R E T A 1. Ai sensi dell’art. 1 octies, comma 2 del Decreto legge 31.1.2005, n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 31.3.2005, n. 43, i posti messi a concorso nelle singole regioni per ciascun settore e non coperti per assenza di idonei, sono attribuiti preliminarmente per effettuare le compensazioni tra idonei da nominare e posti disponibili in settori formativi diversi della stessa regione come indicato nella Tabella (allegato 1) che fa parte integrante del presente decreto. 2. Le disponibilità residue sono ripartite in misura proporzionale al numero degli idonei, secondo quanto indicato nella succitata Tabella, tra le regioni nel cui ambito risultino nelle graduatorie idonei ancora da nominare. 3. Successivamente, sulla base dei posti indicati nell’allegato 1, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali interessati procederanno alle conseguenti nomine, tenendo conto delle esigenze dei diversi settori formativi interessati. Del presente decreto sarà data pubblicazione tramite la rete INTRANET del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Roma, 12 luglio 2005
Art. 1 octies, comma 2 - Tabella ripartizione posti
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