Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per lo Studente
Uff. VII
Nota 5 novembre 2004
Prot. n. 4657/A7°
Oggetto: D.D. 5.10 2004: criteri e modalità di assegnazione dei fondi
destinati alle scuole paritarie in applicazione della l. 440/97. Note
esplicative
In riferimento al D.D. indicato in oggetto pervengono
richieste di chiarimenti in ordine ad alcune disposizioni, sulle quali
si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni:
1. art.1. VI capoverso, punto 2:
per ciò che concerne la disposizione predetta si precisa che con
l'espressione "seconda lingua comunitaria" - trattandosi di progetti
mirati al supporto dell'avvio della riforma scolastica (art.1 lettera b
del D.D. indicato in oggetto) - si è inteso far riferimento
all'insegnamento di una seconda lingua straniera (in aggiunta
all'inglese) introdotta dalla riforma di cui al Dl.vo 19 febbraio 2004
n. 59;
2. art. 2, terzo paragrafo:
relativamente al disposto anzidetto si chiarisce che beneficiarie dei
finanziamenti sono le singole istituzioni scolastiche in quanto tali,
ancorché facenti capo ad uno stesso gestore, sia per un singolo progetto
che per progetti in rete.
Da ultimo giova precisare che la partecipazione alla procedura di
assegnazione in esame non preclude la possibilità di beneficiare di
contributi derivanti da altre fonti di finanziamento statale.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Moioli
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per lo Studente
Ufficio VII
Nota 28 ottobre 2004
Prot. n. 4575/A1
Oggetto: D.D. 5.10.2004 - Proroga del
termine fissato per la presentazione dei progetti
In riferimento al D.D. indicato in oggetto
pervengono, da alcuni Uffici Scolastici Regionali e Gestori interessati,
richiesta di proroga del termine indicato del 30 ottobre 2004 per la
presentazione dei progetti.
Al riguardo, tenendo conto delle motivazioni rappresentate, tale termine
viene fissato al 15 novembre 2004. Si fa riserva di inviare una
apposita nota nei primi giorni del prossimo mese di novembre.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Moioli
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per lo studente
Ufficio 7
Decreto 5 ottobre 2004
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante
"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 30 luglio 1999, n.300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo;
VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n.347, avente per oggetto
"Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della
Pubblica Istruzione";
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30
gennaio 2001, avente per oggetto "Riorganizzazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n. 319, avente per oggetto "Regolamento recante norme di organizzazione
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente
l'Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi;
VISTO l'art. 68, comma 4, lettera b, secondo periodo, della legge
17 maggio 1999, n. 144, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno
2000, per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si
provvede ai sensi dell'art.11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n.468, e successive modificazioni;
VISTA la Direttiva Generale sull'azione amministrativa e sulla
gestione per l'anno 2004 , prot.287/MR del 16 gennaio 2004, registrata
alla Corte dei Conti il 16 aprile 2004, reg. n.1,foglio n.346;
VISTA la Direttiva n. 60 del 26 luglio 2004, recante
"Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la
ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e
la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'art.2 della legge
18 dicembre 1997, n.440";
CONSIDERATO che il punto 1, lett. e) della succitata Direttiva n.60/2004
reca, tra le priorità di intervento, "le iniziative volte all'espansione
dell'offerta formativa e per il sostegno della riforma degli ordinamenti
scolastici nelle scuole paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62";
CONSIDERATO che, nell'ambito dei criteri generali per la
ripartizione delle somme destinate agli interventi, il punto 4, lett. da
a) ad e) della Direttiva 60/2004 destina l'importo di 4.500.000,00 euro
alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa e per il
supporto della riforma degli ordinamenti scolastici;
CONSIDERATO che, in applicazione dell'art.12, comma 1 della legge
7 agosto 1990, n.241, occorre predeterminare i criteri e le modalità per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
a persone ed enti pubblici e privati;
RAVVISATA la necessità di predeterminare i criteri e le modalità
di utilizzazione della somma di 4.500.000,00 euro;
CONSIDERATA l'opportunità di destinare la suddetta somma di
4.500.000,00 euro a favore delle scuole primarie e secondarie di I e II
grado paritarie, che, in coerenza con i processi innovativi nel sistema
scolastico nazionale e con le finalità della legge n.440/97, soddisfino
le necessità di un arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa,
anche con iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti
scolastici;
VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione generale
per l'organizzazione dei servizi nel territorio n. 2634 del 22.11.2002,
concernente i criteri di erogazione dei fondi destinati, per ambito
regionale, alla formulazione da parte delle scuole paritarie di
iniziative in applicazione della legge 440/97;
CONSIDERATA la necessità di adeguare le iniziative delle scuole
paritarie, finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, alle
innovazioni legislative in atto;
RAVVISATA l'opportunità di assegnare la somma di euro
3.375.000,00 (pari al 75% di euro 4.500.000,00 di cui sopra) agli Uffici
Scolastici Regionali per il finanziamento di progetti delle istituzioni
scolastiche paritarie (scuole secondarie di I e II grado) finalizzati
all'espansione dell'offerta formativa, ivi compresi i progetti di
formazione dei responsabili di direzione e di euro 1.125.000,00 (pari al
25%) ai medesimi Uffici Scolastici Regionali per il finanziamento di
progetti delle istituzioni scolastiche paritarie (scuole primarie e
secondarie di primo grado) finalizzati all'attuazione della legge n.
53/2000, ivi compresi i progetti di formazione per il personale preposto
alla funzione di tutor, come da piano di riparto di cui allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
DECRETA
Art. 1
(Criteri di erogazione)
Nell'ambito degli interventi prioritari previsti
dalla Direttiva ministeriale n.60/2004, tesi a comprendere le scuole
paritarie nel sistema scolastico nazionale, anche per la formulazione di
progetti in applicazione della legge 440/97, vengono destinate agli USR
le seguenti somme:
a) € 3.375.000,00 da assegnare - come da piano di riparto, per ambiti
regionali, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto - alle scuole secondarie di I e II grado paritarie, che
proporranno progetti mirati all'ampliamento e alla elevazione dei
livelli di qualità delle attività formative, ivi compresi i progetti
destinati alla formazione del personale preposto alla direzione delle
scuole paritarie;
b) € 1.125.000,00 da assegnare - parimenti in base al riparto di cui al
succitato allegato A - alle scuole primarie e secondarie di primo grado
che proporranno progetti mirati al supporto dell'avvio della riforma
scolastica, ivi compresi i progetti riguardanti la formazione del
personale preposto alla funzione di tutor.
Tutti i progetti dovranno essere avviati, previa apposita comunicazione
all'Ufficio Scolastico Regionale, entro l'a.s. 2004/2005 e conclusi
entro l'a.s. 2005/2006. Per utilizzare tutte le risorse disponibili
nell'ambito regionale, sarà possibile, sulla base delle richieste di
contributo pervenute ed approvate, operare eventuali compensazioni tra
le due destinazioni di cui sopra. Possono accedere ai contributi le
scuole paritarie, anche operanti in rete nell'ambito regionale, che
funzionino con almeno un corso completo e con un numero di alunni
iscritti e frequentanti di norma non inferiore a 10 per ogni classe.
Possono essere oggetto di contributo:
- nell'ambito dei progetti di cui alla suddetta lettera a):
1) i progetti destinati all'integrazione scolastica degli alunni
disabili;
2) i progetti finalizzati alla prevenzione del disagio e della
dispersione scolastica;
3) i progetti finalizzati all'accoglienza e all'integrazione degli
alunni stranieri;
4) i progetti riguardanti l'insegnamento di una o più lingue straniere e
l'approccio alle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche
di cui alla Legge 15/12/1999 n.482;
5) i progetti riguardanti l'orientamento;
6) i progetti finalizzati all'innalzamento della qualità delle attività
motorie e sportive;
7) i progetti riguardanti l'utilizzo delle risorse informatiche nella
prassi didattica;
8) i progetti riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale
preposto alla direzione delle scuole paritarie;
- nell'ambito dei progetti di cui alla suddetta lettera b) i progetti,
proposti dalle scuole primarie e secondarie di I grado, mirati al
supporto dell'avvio della riforma scolastica:
1) portfolio;
2) seconda lingua comunitaria;
3) LARSA (laboratori di recupero e sviluppo dell'apprendimento);
4) educazione alla Convivenza civile;
5) personalizzazione;
6) formazione del personale preposto alla funzione di tutor.
Per le attività di cui ai precedenti commi, il contributo erogabile non
potrà essere di importo superiore a:
· progetto in rete: 7.500,00 euro per ogni scuola partecipante alle
rete, fino ad un massimo di 37.500,00 euro;
· progetto presentato da una singola scuola: 7.500,00 euro; Il gestore
deve inoltre dichiarare che sarà a carico della rete di scuole o della
scuola singola l'eventuale differenza tra il costo del progetto e il
contributo effettivamente erogato.
Art. 2
(Modalità di erogazione)
1. Il riparto dei fondi è disposto per ambito
regionale, in proporzione al numero delle istituzioni scolastiche
paritarie (scuole primarie e secondarie di I e II grado) funzionanti
nella regione.
2. I fondi dovranno essere collocati in contabilità speciale da codesti
Centri di responsabilità presso i CSA di ogni regione.
3. I contributi verranno assegnati ai gestori, previa apposita istanza,
sottoscritta dal gestore, all'Ufficio Scolastico Regionale competente.
Unitamente a detta istanza dovrà essere trasmessa la seguente
documentazione:
a) un piano delle iniziative programmate, sottoscritto dal gestore
e dal responsabile di direzione della scuola singola o della scuola
capofila. Per le attività promosse da reti di scuole, il suddetto
piano deve, altresì, recare notizie in ordine al ruolo che la rete di
scuole potrà svolgere nel territorio e nello specifico progetto;
b) in caso di progetto in rete, accordo di rete e delega alla scuola
capofila delle scuole partecipanti;
c) piano delle spese preventivate;
d) dichiarazione relativa al numero delle classi costituenti corsi
completi, con il numero di alunni per ogni classe;
e) delibere degli OO.CC. relative all'approvazione del progetto;
f) indicazione del progetto considerato prioritario, sottoscritta dal
gestore, nel caso di presentazione di più progetti, da parte della
stessa scuola;
g) dichiarazione del gestore, nel caso di progetto singolo, di non
aver presentato un progetto in rete e viceversa.
h) dichiarazione da parte del gestore della scuola capofila, nel caso
di progetto in rete, che sia la scuola capofila sia le altre scuole
partecipano ad una sola rete.
L'istanza e il piano delle iniziative programmate
dovranno tassativamente essere trasmesse entro il 30 ottobre 2004.
L'Ufficio Scolastico Regionale, acquisite le istanze e la relativa
documentazione -- procederà all'esame dei progetti, avvalendosi di una
Commissione di esperti, che sarà all'uopo costituita, stante la
necessità di valutare la valenza formativa dei progetti.
Si fa presente che, considerata la necessità di uno snellimento delle
procedure in ragione dell'esiguità dei tempi per l'erogazione dei fondi
in tempo utile, l'istanza dovrà pervenire debitamente documentata, pena
l'esclusione.
4. Qualora i fondi stanziati non dovessero risultare sufficienti a
coprire tutte le richieste di contributo meritevoli di accoglimento sarà
data la preferenza alle scuole operanti in rete, graduate in relazione
al numero complessivo di alunni, e successivamente alle scuole che hanno
presentato progetti singoli, anch'esse graduate come sopra, tenendo in
ogni caso conto solo dei corsi completi.
5. Il contributo viene erogato dall'Ufficio Scolastico Regionale a
favore della scuola capofila in due rate uguali: la prima
all'approvazione del progetto, la seconda entro 30 giorni dalla
trasmissione del rendiconto finale delle spese, conforme al preventivo
presentato, firmato dal gestore della scuola beneficiaria, all'U.S.R.
che lo dovrà parimenti approvare entro la stessa data.
6. La rendicontazione in ordine all'utilizzo concreto del contributo per
le attività programmate, dovrà risultare dal bilancio della scuola, che,
a norma della legge n.62/2000, deve essere conforme alle regole della
pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola stessa
vi abbia interesse.
7. La mancata rendicontazione o l'insufficienza dei dati forniti in
ordine all'utilizzo positivo del contributo erogato potrà costituire
motivo ostativo alla concessione di contributi anche negli anni
scolastici successivi e potrà comportare, nel caso di riscontrate
irregolarità,l'adozione da parte dell'Amministrazione dei provvedimenti
consequenziali. A tal proposito potranno essere disposte, qualora se ne
rilevasse l'opportunità, apposite visite ispettive tecniche e
tecnico-amministrative.
8. Gli USR impartiranno alle proprie articolazioni territoriali le
istruzioni per la concreta erogazione dei finanziamenti alle scuole
interessate.
Al presente decreto verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Moioli
ALLEGATO A
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per lo Studente
Ufficio VII
PIANO
RIPARTO A.F. 2004 FONDI 440/97 -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
|
Lettera a)
75% FONDI |
Lettera b) 25%FONDI |
100% FONDI |
3.375.000,00 |
1.125.000,00 |
4.500.000,00 |
ABRUZZO |
58.419,90 |
15.029,82
|
73.449,72 |
BASILICATA |
13.353,12 |
1.669,98 |
15.023,10 |
CALABRIA |
68.434,74 |
19.483,10 |
87.917,84 |
CAMPANIA |
332.158,86 |
145.288,26 |
477.447,12 |
EMILIA ROMAGNA |
166.914,00 |
65.685,88 |
232.599,88 |
FRIULI VENEZIA
GIULIA |
40.059,36 |
16.699,80 |
56.759,16 |
LAZIO |
459.013,50 |
182.579,98 |
641.593,48 |
LIGURIA |
106.824,96 |
48.429,42 |
155.254,38 |
LOMBARDIA |
761.127,84 |
223.772,32 |
984.900,16 |
MARCHE |
45.066,78 |
12.803,18 |
57.869,96 |
MOLISE |
- |
1.113,32 |
1.113,32 |
PIEMONTE |
248.701,86 |
76.262,42 |
324.964,28 |
PUGLIA |
136.869,48 |
44.532,80 |
181.402,28 |
SARDEGNA |
38.390,22 |
13.916,50 |
52.306,72 |
SICILIA |
402.262,74 |
94.075,54 |
496.338,28 |
TOSCANA |
130.192,92 |
63.459,24 |
193.652,16 |
TRENTO |
28.375,38 |
7.236,58 |
35.611,96 |
BOLZANO |
28.375,38 |
4.453,28 |
32.828,66 |
UMBRIA |
30.044,52 |
7.236,58 |
37.281,10 |
VENETO |
277.077,24 |
81.272,00 |
358.349,24 |
VALLE D’AOSTA |
3.337,20 |
- |
3.337,20 |
TOTALE |
€ 3.375.000,00 |
€ 1.125.000,00 |
€ 4.500.000,00 |
|