Decreto Interministeriale 18
gennaio 2002, n. 34
(in GU 15 marzo 2002, n. 63)
Regolamento recante modifiche al decreto del
Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n.337, in materia
di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,come
modificati ed integrati dall'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 9,10 e 11
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visti gli articoli 74 e 86 del decreto legislativo 23 marzo 2001, n.
151;
Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del 21 dicembre 2000, n. 452;
Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del 25 maggio 2001, n. 337;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 ottobre
2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto
1988, n. 400 con nota n. 084624/19/10/22 del 24 dicembre 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica delle disposizioni
transitorie e finali
1. All'articolo 6 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del 25 maggio 2001, n. 337, sono apportate
le seguenti modifiche:
al comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo:
"Restano, in ogni caso, salvi i
provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto
2001.";
al comma 3, dopo le parole "presentate nel
corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento" sono aggiunte le seguenti: "ed ancora in
corso di valutazione,";
al comma 3, dopo le parole "in
sostituzione della dichiarazione eventualmente già
presentata" sono aggiunte le seguenti: ", al fine di
procedere ad un'istruttoria che tenga conto delle norme del
presente regolamento. Restano, comunque, salvi i provvedimenti di
concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.".
Art. 2.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo lla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della repubblica italiana.Il presente decreto, munito di sigillo dello
Stato, sarà inserito ella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 gennaio 2002
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 114 |