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Decreto Interministeriale 10 febbraio 1981 Approvazione del nuovo testo della concessione speciale III relativa ai viaggi dei ciechi e dei loro accompagnatori, inserita nel volume delle «Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, concernente la competenza ad emanare norme in materia di tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato; Viste le «Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato», approvato con il decreto interministeriale dell'8 giugno 1962, n. 4516, e successive modificazioni; Vista la relazione n. C.VG.5L3/C.S.III/1/738/80 in data 24 gennaio 1981 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale o del traffico; Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 5 del 3 febbraio 1981; Decreta: E' approvato il nuovo testo, allegato al presente decreto, della concessione speciale III - Ciechi - prevista dalle «Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato». Art. 2 La Direzione generale delle ferrovie dello Stato
provvederà ad emanare le relative disposizioni di attuazione. Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1. Oggetto. - La concessione è accordata per i viaggi
dei ciechi e dei loro accompagnatori. a) ai viaggi dei ciechi per i seguenti scopi: · per recarsi dalla località di residenza alla località di lavoro e ritornarne, nonché da uno ad altro luogo di lavoro; per essere accolti stabilmente o temporaneamente in qualsiasi istituto per ciechi;· per recarsi in una località sede di studi ovvero per recarsi a frequentare le lezioni dei corsi di qualunque ordine e grado ai quali risultino regolarmente iscritti e ritornarne; per sottoporsi a visita medica od essere ricoverati in ospedale od altri Istituti di cura anche per cure ambulatorie e ritornarne;· per motivi derivanti da esigenze familiari;b) ai viaggi degli accompagnatori dei ciechi, in
ragione di un accompagnatore per ogni cieco. Per i viaggi isolati del cieco e per quelli isolati dell'accompagnatore - questi ultimi previsti nell'ultimo capoverso del precedente punto 2 - si applica la tariffa n. 4. 4. Documenti di riduzione - Recapiti di viaggio. - I ciechi sono provvisti di volta in volta, a cura dell'Unione italiana ciechi ed indipendentemente dal fatto che siano o non iscritti all'Unione stessa, di apposita richiesta di viaggio con bollo (mod. n. 28). Sulle richieste di viaggio che sono rilasciate sotto la responsabilità dell'Unione italiana ciechi devono essere indicati: il motivo del viaggio, il nome e cognome del cieco e dell'eventuale accompagnatore. L'amministrazione ferroviaria può autorizzare altri
enti alla emissione delle richieste di viaggio [1]. «Viaggia isolatamente nell'andata e in accompagnamento del cieco .............................................nel ritorno». oppure: A domanda del personale ferroviario il viaggiatore deve esibire il tagliando B della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.
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