Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
(in
GU 16 aprile 1968, n. 97)
Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
art 1
Campo di applicazione
Le
disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali
e relativi piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate; ai
nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e
relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti
urbanistici esistenti.
art 2
Zone territoriali omogenee
Sono
considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che
rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse
dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la
superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5%
(un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la
densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che
risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non
raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente
lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti
industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in
cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il
frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come
zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di
interesse generale.
art. 3
Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali
e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi
Per
gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17,
penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da
assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione
minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione
degli spazi destinati alle sedi viarie.
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso
indicato:
a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole
dell'obbligo;
b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose,
culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per
pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco
e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione
di fasce verdi lungo le strade ;
d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a
parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree - in
casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli
strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad
ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di
superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno),
eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa
20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente
residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima
necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali,
ecc.).
art. 4
Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli
insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee
La
quantità minima di spazi - definita al precedente articolo in via
generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle
articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla
diversità di situazioni obiettive.
La
quantità minima di spazi - definita al precedente articolo in via
generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle
articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla
diversità di situazioni obiettive.
1. Zone A): l'Amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità
- per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di
rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della
conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le
quantità minime di cui al precedente articolo 3, deve precisare come
siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed
attrezzature.
2. Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità - detratti i
fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta
quantità di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro
i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero
su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole
attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.
Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3
nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della
determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo,
in misura doppia di quella effettiva.
3. Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di
spazi di cui all'art. 3.
Nei Comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti
urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima
di spazio è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature
scolastiche di cui alla lett. a) dell'art 3. La stessa disposizione si
applica agli insediamenti residenziali in Comuni con popolazione
prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi
complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq.
Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con
particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine,
laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche
di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche,
la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3
resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone
siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.
4. Zone E): la quantità minima è stabilita in mq 6 da riservare
complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a)
e b) del precedente art. 3.
5. Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse
generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse
- debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso
indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:
-
1,5
mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo
(istituti universitari esclusi);
-
1 mq/
abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
-
15 mq/
abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.
art. 5
Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e
gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico
o a parcheggi
I
rapporti massimi di cui all'art 17 della legge n 765, per gli
insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi
assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi
pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10%
dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100
mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve
corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi
viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a
quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le
zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate
attrezzature integrative.
art. 6
Mancanza di aree disponibili
I
Comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree
disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie
zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono
dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'art 3, lett. d)
e dell'articolo 5, n. 2 della legge n. 765.
art. 7
Limiti di densità edilizia
I
limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali
omogenee sono stabiliti come segue:
1) Zone A):
-
per le
operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni
conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono
superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle
soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;
- per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non
deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in
nessun caso, i 5 mc/mq;
2)
Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di
formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze
igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi
previste dagli artt. 3, 4 e 5. Qualora le previsioni di piano consentano
trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione,
non sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti:
-
7 mc/mq
per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
-
6 mc/mq
per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;
-
5 mc/mq
per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.Gli abitanti sono riferiti
alla situazione del Comune alla data di adozione del piano.Sono ammesse
densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70%
delle densità preesistenti.
3)
Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati
dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di
quelle di cui agli artt. 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria
che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti
urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.
4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria
di mc 0,03 per mq.
art. 8
Limiti di altezza degli edifici.
Le
altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee
sono stabilite come segue:
1) Zone A):
- per
le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le
altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di
soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
-
per le
eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili,
l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli
edifici circostanti di carattere storico-artistico;
2)
Zone B):
-
l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli
edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che
formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate
con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di
densità fondiaria di cui all'art. 7.
3)
Zone C:
-
contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze
massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con
quelle degli edifici delle zone A) predette.
4)
Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli
strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i
fabbricati di cui al successivo art. 9.
art. 9
Limiti di distanza tra i fabbricati.
Le
distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee
sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le
eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono
essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati
preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di
epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi
la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti.
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici
antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto;
la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora
gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.
Le
distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade
destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a
fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml.
15;
- ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino
inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono
maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza
stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti
commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni
planovolumetriche.
art.10
Pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. |